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Come impugnare una delibera mai notificata

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per far valere l'invalidità di una deliberazione non notificata occorre chiederne l'annullamento in via riconvenzionale.
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 908 del 17 aprile 2023, ha chiarito come si deve impugnare una deliberazione mai notificata. Facendo corretta applicazione dei fondamentali principi sanciti dalla sentenza n. 9839/2021 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudica laziale ha stabilito che, per far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'invalidità di una deliberazione non notificata, occorre chiederne l'annullamento in via riconvenzionale. Analizziamo la vicenda.

L'impugnazione della delibera mai notificata: fatto e decisione

Un condomino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della compagine per oneri non corrisposti.

Il giudice di prime cure rigettava l'opposizione in quanto la delibera sulla quale si fondava la richiesta contenuta nel decreto monitorio non era stata impugnata dall'opponente, con conseguente sua piena validità ed efficacia, non essendo state colpite da provvedimento di sospensione o di revoca, che solo avrebbe reso indebita la approvazione e ripartizione delle spese ovvero consentito di prendere in considerazione eventuali errori e/o pagamenti pregressi (così Cass., sent. n. 15642/12 e sent. n. 19938/12).

Avverso tale decisione proponeva appello il condomino soccombente, ritenendo che la delibera che giustificava l'emissione del decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere impugnata prima in quanto mai notificata.

In altre parole, secondo gli assunti dell'appellante, né il verbale di delibera assembleare approvato e posto alla base della pretesa monitoria né, a monte, la convocazione per l'assemblea, le erano stati comunicati; con la conseguenza che, avuto contezza dell'esistenza di tali atti solo con la notifica del decreto monitorio, l'unico strumento per far valere i pregressi pagamenti delle somme oggetto di ingiunzione era l'opposizione a tale decreto, ammissibile e fondata nel merito.

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 908 del 17 aprile 2023 in commento, ha rigettato l'impugnazione confermando la decisione di primo grado.

L'appellante, infatti, avrebbe potuto/dovuto contestare l'invalidità della deliberazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, facendo valere quei profili di annullabilità che non aveva potuto eccepire prima per via della mancata notifica del verbale.

Nel caso di specie, invece, l'appellante non ha impugnato la delibera assembleare posta alla base della pretesa monitoria (deducendone l'omessa comunicazione della convocazione e del verbale di assemblea) per quanto, proprio per tali vizi (di annullabilità e non di nullità) non fosse decaduto dalla citata facoltà ai sensi dell'art 1137 c.c.

Al contrario, il condomino si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità dell'atto assembleare dedotto incidenter tantum, deduzione inidonea (in assenza di una formale domanda riconvenzionale) a consentire un sindacato nel merito della delibera e, dunque, a valutare la legittimità della pretesa monitoria fondata su tale atto.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

In attesa della sentenza delle Sezioni Unite, una voce contraria. Perché?

L'impugnazione della delibera mai notificata: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Latina ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla fondamentale pronuncia n. 9839/2021 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione».

E ancora: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice».

Sentenza
Scarica Trib. Latina 17 aprile 2023 n. 908
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