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La colpa dell'appaltatore si presume fino a prova contraria

L'appaltatore è esente da responsabilità solo se prova che l'inadempimento non è a lui imputabile. Dei danni risponde anche il subappaltatore.
Avv. Mariano Acquaviva 

Ancora una sentenza in tema di responsabilità dell'appaltatore, questa volta resa dal Tribunale di Vicenza (sent. n. 1449 del 17 agosto 2022). La pronuncia è degna di rilievo perché affronta diverse tematiche: la differenza tra contratto d'appalto e contratto d'opera; il tipo di responsabilità dell'appaltatore; l'eventuale responsabilità del subappaltatore.

In sintesi, il principio espresso è il seguente: la colpa dell'appaltatore si presume fino a prova contraria. Approfondiamo le diverse questioni affrontate dal giudice veneto.

Responsabilità dell'appaltatore: il caso

Ritenendo opportuno soffermarci sulle questioni di diritto piuttosto che su quelle di fatto, di seguito si espone in modo sintetico il caso sottoposto al Tribunale di Vicenza per poi passare subito dopo alla soluzione delle problematiche giuridiche.

Il proprietario di un edificio di undici appartamenti conveniva in giudizio l'appaltatore a cui aveva affidato l'esecuzione di diversi lavori, tra cui la realizzazione e posa in loco di opere di ferro verniciato (in particolare, di fioriere, di un portone pedonale di ingresso e di un vano di alloggiamento delle cassette per la posta).

L'opera non veniva tuttavia realizzata come richiesto e, pertanto, l'attore faceva valere la sua garanzia ex art. 1668 cod. civ. agendo in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo ovvero il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, ritenendo in via preliminare che non fosse più possibile invocare la garanzia in quanto il contratto con cui era stato affidato l'incarico doveva ritenersi d'opera (ex art. 2222 cod. civ.) e non d'appalto.

Nel merito, il convenuto riteneva che le opere non fossero difformi a quelle richieste; in subordine, chiamava in causa la società subappaltatrice perché fosse ritenuta l'esclusiva responsabile dei vizi lamentati dall'attore.

Contratto d'appalto e contratto d'opera: differenze

Il Tribunale di Vicenza ritiene tempestiva l'azione proposta dall'attore, in quanto il contratto con cui era stato conferito l'incarico deve ritenersi un appalto a tutti gli effetti, con applicazione dei termini di garanzia più ampi previsti dall'art. 1667 cod. civ. in caso di difformità dell'opera (60 giorni per proporre denuncia a pena di decadenza; 2 anni di prescrizione dell'azione).

Secondo il giudice veneto, deve ritenersi correttamente inquadrato il rapporto contrattuale intercorso alla stregua di un contratto d'appalto e non di prestazione d'opera, tenuto conto che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, la differenza risiede nel fatto che nel contratto d'appalto ex art. 1655 cod. civ. l'appaltatore provvede all'esecuzione del lavoro in modo organizzato, anche previo utilizzo di risorse e manodopera terza, mentre nel contratto d'opera ex art. 2222 cod. civ., il prestatore provvede alla realizzazione dell'opera con il prevalente proprio lavoro.

Nel caso di specie, poi, che si tratti di appalto è reso evidente dalla chiamata in causa della ditta subappaltatrice.

La natura della responsabilità dell'appaltatore

Chiarito che trattasi di contratto d'appalto, il Tribunale di Vicenza ritiene correttamente azionata la garanzia per difformità e vizi dell'opera, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Sul punto occorre osservare che, per pacifica giurisprudenza, la colpa dell'appaltatore è presunta; l'appaltatore va esente da responsabilità solo qualora provi che l'inadempimento non è a sé imputabile ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. dettato in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Lavori in condominio: quando è responsabile l'appaltatore?

Così la Corte di Cassazione: «Il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria» (sent., 05/10/2009, n. 21269).

Orbene, avuto riguardo al caso di specie, l'appaltatore non ha offerto compiuta prova che l'inadempimento contrattuale non è a sé imputabile, posto che l'attività della subappaltatrice avrebbe dovuto comunque essere da lui monitorata e scrutinata, proprio al fine di scongiurare qualsiasi conseguenza negativa delle lavorazioni subappaltate ai danni della committente attrice.

La responsabilità solidale del subappaltatore

Infine, il Tribunale di Vicenza ritiene che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento avanzata dal committente nei confronti del subappaltatore chiamato in causa dall'appaltatore.

In questa ipotesi si tratta però di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., non sussistendo alcun rapporto negoziale tra le parti.

Il giudice veneto precisa, tra l'altro, come subappaltatore e appaltatore siano obbligati in solido nonostante il diverso titolo di responsabilità.

Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, quand'anche due condotte attengano a titoli di responsabilità differenti, l'evento dannoso, quando riferibile a entrambe le condotte, è imputabile in via solidale a più soggetti, che sono chiamati a risponderne insieme, seppur in forza di ragioni e titoli diversi.

In questo senso una recente sentenza resa a Sezioni unite, secondo cui «Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni» (Cass., sez. Un., sent. n. 13143 del 27/04/2022).

Sentenza
Scarica Trib. Vicenza 17 agosto 2022 n. 1449
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