L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 459 del 20 settembre 2022 si è occupata di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica relativo ad un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa (articolo 16- bis del Tuir e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013).
Danni da evento atmosferico e risarcimento assicurativo
La proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale (con annesse pertinenze), in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, subiva ingenti danni che interessavano le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate).
Successivamente, dopo la presentazione al competente Sportello Unico per l'Edilizia ("SUE") della comunicazione di inizio lavori asseverata ("CILA"), iniziavano lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile.
Nel corso del procedimento, a fronte dei gravi danni subiti, la stessa proprietaria apriva un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi poi con la sottoscrizione di un accordo transattivo e l'erogazione in suo favore a titolo di "risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, nella somma di Euro 117.000,00 (centodiciassette/00), comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura".
La somma riconosciuta dalla compagnia assicurativa risultava libera da vincoli, essendo stata erogata a prescindere dagli interventi eseguiti sull'immobile.
Dopo il pagamento dell'indennizzo per la proprietaria si poneva la seguente questione: l'indennizzo può mettere a rischio la possibilità di chiedere le detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16-bis del Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio) e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (interventi di riqualificazione energetica)?
La chiara risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento a tale dubbio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che nella circolare n. 28/E del 2022 si può leggere quanto segue: "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
In altre parole la somma complessiva corrisposta dalla società di assicurazioni è indipendente dai lavori di riparazione eseguiti e non preclude l'utilizzo del Superbonus per le spese sostenute.
Detta somma non deve quindi essere sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati con la conseguenza che queste possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima.
Non sussiste, infatti, alcun collegamento fra l'indennizzo ricevuto e i lavori effettuati, considerato che la proprietaria avrebbe potuto impiegare le somme ottenute a titolo di risarcimento anche per altri scopi.