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Installazione di grate alle finestre da parte del condomino: non sempre i giudici fanno prevalere la sicurezza

Molto spesso uno o più condomini non ritengono tale installazione legittima per violazione del regolamento e/o lesione del decoro architettonico.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Molto spesso il condomino che vuole scongiurare il pericolo di intrusioni nel proprio appartamento, da parte di terzi malintenzionati, ricorre all'installazione di grate alle finestre, un intervento che rientra nell'ambito dell'art. 1122 c.c. e dell'articolo 1102 c.c., purché siano rispettati i limiti previsti da dette norme.

Come è noto, però, le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale possono legittimamente apportare esclusioni o restrizioni alle facoltà che, ordinariamente, competono ai singoli partecipanti relativamente alle parti comuni. A tale proposito si segnale una recente decisione del Tribunale di Milano (sentenza n.580 del 16 gennaio 2024).

Installazione di grate in condominio e divieto del regolamento di condominio. Fatto e decisione.

La vicenda prende l'avvio con l'impugnazione da parte di un condomino di una delibera assembleare che riteneva nulla o annullabile nella parte in cui gli aveva negato l'autorizzazione all'installazione, per motivi di sicurezza, di grate sulle finestre dell'appartamento di sua proprietà, poste sul lato strada al piano rialzato e prospicienti sulla pubblica.

L'attore aveva sottoposto all'amministratore del convenuto il progetto, con stato di fatto, prospetto e sezione, delle inferriate che (per proteggersi da malintenzionati) aveva intenzione di installare sulle due finestre dell'appartamento di sua proprietà, rendendosi comunque, all'occorrenza, disponibile a concordare le forme più idonee delle inferriate stesse che l'assemblea avesse ritenuto opportune. L'assemblea però non accoglieva la richiesta.

L'attore faceva presente che non aveva necessità di alcuna autorizzazione assembleare; inoltre che le inferriate oggetto di causa erano necessarie per la sicurezza degli occupanti dell'appartamento di sua proprietà; in ogni caso, precisava che le stesse inferriate non avrebbero comportato una alterazione del decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Si costituiva il convenuto che sosteneva come andasse effettuata una valutazione comparativa degli opposti interessi, costituiti dalla sicurezza del condomino, da un lato, e dalla compromissione del decoro architettonico, dall'altro.

Secondo il condominio l'installazione dei detti manufatti avrebbe potuto compromettere l'estetica del fabbricato o alterare la sua simmetria esteriore. In ogni caso evidenziava che l'installazione delle grate era vietata dal regolamento.

L'attore replicava sostenendo che con l'installazione delle grate non sarebbe intervenuta alcuna lesione del decoro del fabbricato condominiale; le disposizioni regolamentari richiamate a sostegno della legittimità della delibera impugnata erano inapplicabili ai profili esterni delle finestre.

A sostegno dele sue ragioni l'attore sottolineava pure che il decoro della facciata era stato leso in precedenza da tapparelle di diverse forme e colori. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Il giudicante ha ricordato che la realizzazione delle inferriate rientra nelle modifiche apportabili ai sensi dell'articolo 1102 c.c. poiché interessano limitate porzioni della facciata.

Tuttavia, il condominio ha evidenziato l'esistenza di una norma del regolamento contrattuale ostativo alla loro installazione, l'articolo 4 lett. e): "è vietato: … occupare, anche temporaneamente, i locali e gli spazi sia di uso che di proprietà comune, con costruzioni provvisorie con oggetti mobili di qualsiasi specie, erigere costruzioni, casotti od altro, anche di carattere provvisorio e nemmeno in via precaria, sui poggioli, formarvi truogoli o tenere vasi di grande capacità, depositarvi materiali od altro che impedisca la libera visuale ed in genere eseguire opere che possono compromettere la stabilità o alterare l'estetica del fabbricato o comunque arrecare danni"; secondo il giudicante tale norma del regolamento è applicabile al caso in esame posto che, ad una sua semplice lettura, essa risulta riferirsi proprio a quelle modeste modificazioni previste dall'articolo 1102 c.c. e, tra l'altro, vieta tutte quelle che arrechino pregiudizio a "l'estetica del fabbricato".

A parere del Tribunale non è rilevante che altre modifiche eventualmente intervenute sulla facciata siano state consentite o tollerate anche se in contrasto con il regolamento condominiale, atteso che quest'ultimo può sempre, eventualmente, essere fatto valere nelle sedi competenti.

Per lo stesso giudice, data la violazione del regolamento, non è risultato rilevante che le inferriate oggetto di causa fossero necessarie per la sicurezza degli occupanti dell'appartamento dell'attore.

Considerazioni conclusive

Se le clausole del regolamento non vietano espressamente l'installazione di grate alle finestre, né rendono più rigoroso il concetto di decoro, il singolo condomino può proteggersi dai terzi malintenzionati anche con le protezioni in discorso purché non siano lesive del decoro.

Del resto, ai sensi dell'art. 1122 c.c., il condomino deve astenersi dalla realizzazione di opere lesive del decoro, della sicurezza e della stabilità dell'edificio e deve sempre comunicarne la realizzazione all'amministratore che deve, a sua volta, riferirne all'assemblea.

Del resto, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale.

La Corte d'Appello di Milano ha sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l'installazione di inferriate anti intrusione quando, pur esistendo un pregiudizio estetico, questa risulti così modesta e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini (App. Milano 22 maggio 1998, n. 1444).

Non si può escludere, però, che norme di natura contrattuale (contenute nel regolamento del costruttore e accettate da tutti i condomini) vietino espressamente l'installazione di grate o impongano la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio: in tal caso il singolo dovrà rispettare la clausola, indipendentemente dall'accertamento in concreto dell'impatto delle protezioni in questione sulla conformazione del complesso immobiliare.

Nel caso esaminato il giudicante ha messo in rilievo che comunque il confronto tra le diverse inferriate, quelle preesistenti e quelle da installarsi, avrebbe reso evidente l'alterazione della unitarietà di linee e di stile della facciata che il regolamento condominiale e la delibera impugnata intendevano salvaguardare e che si sarebbe determinato con la installazione di quelle proposte dall'attore.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 16 gennaio 2024 n. 580
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