Abito al piano rialzato di un edificio in condominio e dopo alcuni furti nella zona ho deciso d'installare delle inferriate alle mie finestre e portefinestre per ovvie ragioni di sicurezza.
Per l'installazione devo domandare l'autorizzazione al comune di residenza?
Questa la domanda che ci giunge da un nostro lettore.
Sebbene il suo quesito sia limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione riteniamo utile richiamare l'attenzione anche sugli aspetti condominiali.
L'attività edilizia è distinguibile in due categorie:
a) attività edilizia libera;
b) attività edilizia soggetta ad autorizzazioni amministrative.
Rispetto alla prima, sebbene non sempre obbligatorio (cfr. art. 6 d.p.r. n. 380/01 ) è sempre consigliabile inviare una comunicazione d'inizio attività al comune competente, ossia il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto d'intervento.
Nel corso degli anni, il Legislatore è più volte intervenuto per semplificare l'attività edilizia, rendendola libera per molte attività e sottoponendola a segnalazione certificata per altre che prima prevedevano un più articolato iter autorizzatorio.
L'art. 6 del d.p.r. n. 380/01 specifica che sono attività edilizie che non comportano richieste autorizzative, quindi libere, quelle che riguardano la manutenzione ordinaria, per la cui definizione si rimanda all'art. 3 lett. a) del d.p.r. n. 380/01.
Tale norma specifica che sono tali "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"
Attività edilizia libera ed inferriate, cosa dicono le norme?
Si parla di riparazione, rinnovamento e sostituzione; e per l'installazione ex novo ?
La mancata menzione deve farla considerare esclusa dall'attività edilizia libera?
Come si diceva, l'attività di semplificazione in ambito edilizio ha portato ad un allargamento delle maglie, ossia ad una interpretazione estensiva di determinate fattispecie.
Riprova ne è il glossario dell'attività edilizia libera approvato con decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 marzo 2018 e contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Tale atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.81 del 07 aprile 2018.
Alla luce di questo provvedimento l'installazione ex novo di inferriate può essere ricondotta nell'ambito dell'attività edilizia libera.
Nell'allegato 1 al decreto è specificamente indicato che tra le attività di manutenzione ordinaria rientranti nell'alveo dell'edilizia libera sono annoverate l'installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione.
Prima di iniziare l'attività d'installazione è comunque consigliabile segnalarla al comune competente non con una semplice comunicazione, ma secondo le indicazioni previste dal testo unico per l'edilizia e dai regolamenti edilizi locali (relazione di un tecnico, ecc.).
E' comunque consigliabile, vista l'importanza delle norme locali, reperire informazioni più dettagliate presso gli sportelli unici dell'edilizia del comune competente.
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Installazione inferriate, i profili condominiali
Se la pubblica amministrazione non può dir nulla, circa l'installazione di inferriate, chiaramente salvo esistenza di vincoli storico artistici, diversa è la situazione in relazione al condominio negli edifici.
In relazione ad esso, la contestazione che può essere mossa riguarda l'alterazione del decoro dell'edificio.
Ricordiamo che per decoro "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851 del 2007).
Per alterazione, invece, deve considerarsi quella modifica che si sostanzia "in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere" (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
In questo contesto, cioè quello regolato esclusivamente da norme di rango legislativo e regolamentare non si può vietare l'installazione di inferriate, al più lo si può regolamentare, salvo il diritto di successiva contestazione per alterazione del decoro.
Diverso il discorso in caso di esistenza di un regolamento contrattuale.
In tale ipotesi, come specificato dalla Cassazione, è "del tutto legittimo che le norme del regolamento di condominio - ove di natura contrattuale, id est predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti d'acquisto dai subentrati condomini ovvero adottate con il consenso unanime di questi ultimi in sede assembleare, questione, comunque, non sollevata in questa sede - possano derogare od integrare la disciplina legale ed, in particolare, possano dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 CC, estendendo il divieto d'immutazione sino alla conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio quali risultanti nel momento della sua costruzione od esistenti in quello della manifestazione della volontà negoziale" (Cass. 6 ottobre 2009 n. 11121).
In buona sostanza, come si avrà avuto modo di comprendere, la questione dell'installazione di inferriate rischia di incontrare più intoppi in ambito condominiale che a livello amministrativo.