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Danni provocati dal proprio cane e pignoramento dell'immobile

I beni possono essere aggrediti per far fronte alle obbligazioni sorte in ragione della custodia dell'animale domestico.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio e Caio (con sentenza) erano stati condannati al risarcimento dei danni causati dal loro cane nei confronti di Sempronia. Avverso questa pronuncia era stato proposto appello.

Tuttavia, a seguito di procedura esecutiva (precetto e successivo pignoramento dell'immobile), la Sig.ra Sempronia (danneggiata creditrice) intimava il pagamento del suddetto risarcimento; avverso tale procedura esecutiva, Tizio e Caio avevano proposto opposizione all'esecuzione immobiliare in quanto l'immobile costituiva oggetto di fondo patrimoniale.

Con ordinanza, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione della procedura.

Gli opponenti rilevavano che i debiti derivavano da un'obbligazione nascente da responsabilità extracontrattuale e che i beni oggetto del fondo patrimoniale non potevano essere soggetti ad esecuzione. Pertanto avevano chiesto l'inefficacia dell'esecuzione.

La difesa dei creditori. In merito alla condanna, Sempronia aveva affermato che nel caso di specie l'obbligazione risarcitoria era scaturita dalla responsabilità per i danni cagionati da un animale domestico.

In tema, la giurisprudenza consolidata delinea in senso molto ampio la sfera dell'esigenze della famiglia, avuto riferimento non soltanto ai bisogni primari, ma a tutto ciò che attiene anche al mantenimento di un determinato stile e tenore di vita e comunque in senso lato a tutti i bisogni, anche di svago, dei suoi componenti, precisando che essi "sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (Cass. 4011/2013).

L'animale domestico - sia esso soltanto da compagnia o a maggior ragione anche da guardia, come si potrebbe presumere nel caso di specie, trattandosi di un pastore tedesco libero di muoversi nel giardino della villa del debitore - rientrava sicuramente in tale ambito.

Pertanto le obbligazioni inerenti la sua custodia dovevano essere considerate suscettibili di essere soddisfatte sui beni del fondo patrimoniale

Custode giudiziario e liquidazione delle spese condominiali richieste.

Il ragionamento del giudice dell'opposizione. Nel caso di specie, il fatto generatore dell'obbligazione era la conseguenza del danno arrecato alla parte opposta dall'animale domestico dell'opponente.

Sul punto, la costante giurisprudenza della Cassazione aveva rilevato che il concetto di bisogni rilevanti va intenso in senso non restrittivo e, quindi, essi non sono soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma anche quelli ritenuti necessari per altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia, tenuto conto non solo di bisogni oggettivamente intesi, ma anche di quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi (Cass. sent. n. 4011/2013).

Pertanto, secondo il giudice, nel caso in esame non vi era alcun dubbio che la presenza di un cane domestico assolveva ad esigenze proprie della famiglia e che quindi, i beni del fondo patrimoniale potevano essere aggrediti per far fronte alle obbligazioni sorte in ragione della custodia del suddetto animale.

Spetta al creditore procedente anticipare le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione è stata rigettata. Inoltre, Tizio e Caio sono stati condannati per lite temeraria perché non avevano contestato puntualmente l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Opposizione all'esecuzione immobiliare

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. 4011/2013

PROBLEMA

I proprietari di un cane erano stati condannati a risarcire una donna a causa dei danni provocati dal proprio cane. A seguito di precetto e successivo pignoramento dell'immobile, i proprietari del cane avevano proposto opposizione all'esecuzione immobiliare in quanto l'immobile costituiva oggetto di fondo patrimoniale.

LA SOLUZIONE

Secondo il Tribunale la nozione di bisogni della famiglia che consente di aggredire il bene va interpretata in senso lato e comprende l'animale domestico.

LA MASSIMA

Non conta che l'obbligazione alla base dell'esecuzione forzata abbia natura extracontrattuale; sicché la nozione di bisogni familiari che consente al danneggiato di aggredire l'immobile va intesa in senso ampio e comprende anche la responsabilità per le azioni dell'animale domestico, specie se è una cane da guardia.

(Trib. Roma, 30 gennaio 2019, n. 2168)

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