Il destinatario della notifica di un atto di precetto nei confronti del condominio di cui viene erroneamente ritenuto amministratore non è legittimato a opporsi per far valere la propria estraneità alla vicenda, poiché tale azione è esercitabile solamente dal condominio, nella persona dell'effettivo amministratore, in quanto unico soggetto avverso il quale l'esecuzione è realmente minacciata.
La vicenda. Un fornitore ottiene nei confronti di un condominio una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro e, di conseguenza, notifica il relativo atto di precetto a colui che ritiene esserne l'amministratore pro tempore.
Il destinatario della notifica si oppone al precetto negando di essere mai stato amministratore del condominio in questione.
Il Tribunale accoglie l'opposizione e la Corte d'Appello conferma la pronuncia di primo grado, aggiungendo che il destinatario aveva interesse a far accertare la propria estraneità al processo esecutivo.
Una questione apparentemente banale che, tuttavia, viene trascinata sino all'ultimo grado di giudizio, consentendo così alla Suprema Corte di elaborare un interessante principio di diritto processuale.
L'istituto giuridico. La vicenda ruota intorno alla cosiddetta "opposizione all'esecuzione" disciplinata dall'art. 615 c.p.c., tramite la quale si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per la mancanza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo, ossia del provvedimento giudiziale di condanna nei confronti di colui che subisce l'azione esecutiva.
In altri termini, l'opposizione riguarda la stessa ragion d'essere dell'esecuzione, poiché si eccepisce l'inesistenza del titolo esecutivo.
L'opposizione può essere promossa quando l'esecuzione è già iniziata oppure nella fase antecedente, configurandosi in tal caso un'opposizione al precetto, il cui giudizio "vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata") (ex multis Cass. Civ., n. 24047/2009).
La sentenza. La Corte di Cassazione ribalta i precedenti verdetti di merito, giudicando inammissibile l'opposizione (Cass. Civ., n. 5151/2019).
E' noto infatti che, in ambito condominiale, il precetto va notificato all'amministratore pro tempore del condominio avendone questi, ai sensi dell'art. 1131 c.c., la rappresentanza sostanziale e processuale, e in particolare l'atto va indirizzato al domicilio privato del predetto o direttamente presso il fabbricato, ove siano presenti degli appositi locali per l'esercizio dell'attività gestoria.
Nel caso di specie, l'atto è stato invece notificato a un destinatario diverso dall'amministratore e, per tale motivo, quest'ultimo ha promosso un'opposizione tesa esclusivamente a far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
Al tempo stesso - osserva la Corte - l'opposizione non è stata proposta dal condominio debitore per lamentare che nel precetto non era indicato il nome del proprio effettivo amministratore ovvero l'irregolarità della notifica in quanto spedita a un soggetto diverso dall'amministratore (Cass. Civ., n. 9205/2001).
D'altro canto è affetta da nullità la notifica a un soggetto che nega la propria qualità di amministratore o che comunque rispetto al quale non è dimostrato l'esercizio di alcun potere gestorio sul condominio, e tale nullità deve essere fatta valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e non tramite l'opposizione all'esecuzione.
Sulla scorta dei principi di cui sopra la Cassazione giunge a elaborare il seguente principio di diritto: "la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesa la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie - di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo".
Di conseguenza l'opposizione promossa dal destinatario della notifica è giudicata inammissibile per carenza di legittimazione.
STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE ZANGARI
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