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Decreto Semplificazioni. Il pignorato non lascia la casa fino al trasferimento dell'immobile

Il decreto semplificazioni tutela i debitori, permettendo di rimanere nella propria casa anche dopo il pignoramento, se vantano crediti verso la pubblica amministrazione superiori ai debiti esecutivi.
Redazione Condominioweb.com 
7 Feb, 2019

L'intervento di modifica dell'esecuzione è finalizzato alla tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva.

Norma Bramini. Alla fine del 2018 è stato approvato il cosiddetto decreto legge Bramini all'interno del decreto semplificazioni.

Il decreto (135/2018), in origine, tutelava coloro che avessero debiti nei confronti delle banche, ma non riuscissero a saldarli per colpa di crediti non incassati dalla pubblica amministrazione.

La norma, che riscrive l'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata, prende il nome dall'imprenditore Sergio Bramini, caso emblematico di debitore che si è visto pignorare e mettere all'asta i propri immobili pur vantando crediti verso la pubblica amministrazione, colpevolmente ritardataria nei pagamenti.

Tale tutela, in particolare secondo i primi commentatori, verrà estesa non solo ai debitori che vantano debiti nei confronti delle P.A., ma a tutti i tipi di debitori.

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Modalità di custodia (presenza di crediti della P.A.). Altro intervento riguarda l'articolo 560 del c.p.c. sulle modalità di custodia dell'immobile pignorato e si sostanzia nell'inserimento di alcuni periodi alla fine del terzo comma.

Si prevede, in particolare, che, quando il debitore documenti, in udienza, di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dai creditori, il giudice dell'esecuzione disponga il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del decreto.

Conversione del pignoramento (modifica articolo). Nel caso in cui il debitore chieda, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione della cosa o dei crediti pignorati, la sostituzione della cosa con una somma di denaro, deve depositare in cancelleria a pena di inammissibilità una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito.

Inoltre, secondo il comma 4 (art. 495 c.p.c), quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi la somma determinata a norma del terzo comma.

Infine, il nuovo testo del comma 5, prevede che «Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati»

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Provvedimento per l'autorizzazione della vendita (modifica articolo). Infine, l'ultimo intervento in tema di esecuzione riguarda il primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile (sul provvedimento per l'autorizzazione della vendita), dove sono aggiunti anche in questo caso alcuni periodi: salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza.

In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

In conclusione, per quel che interessa in questa sede, con il Decreto Semplificazioni, la Camera approva la fiducia posta dal governo: 50 milioni di euro per le Pmi, creditrici della P.A., e in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti; stop al pignoramento dell'immobile se si è creditori dello Stato ma solo per le aziende («Norma Bramini»).

Come riportato dai primi commentatori, vi sarebbe l'ulteriore novità: tutti i debitori, però, e non solo i creditori verso la P.A possono continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata.

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