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General contractor inerte e perdita del Superbonus 110%: i committenti devono essere risarciti

Se il general contractor non completa le opere in tempo per il Superbonus deve restituire gli acconti e risarcire il committente.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Come è noto il Superbonus è diventato meno vantaggioso. Infatti dal 2024, la detrazione scenderà al 70%, per poi ridursi ulteriormente al 65% nel 2025. Non era pensabile che in relazione a tale importante beneficio fiscale non si generassero contenziosi tra i committenti dei lavori agevolati e le imprese o i numerosi general contractor nati con fin troppa velocità. Il problema è che sembra crescere il numero delle liti dovute alla mancata esecuzione delle opere appaltate nei termini previsti per fruire del Superbonus; coloro che non hanno potuto conseguire il bonus in questione si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per richiedere il risarcimento del danno subito.

A tale proposito merita di essere segnalata una vicenda di cui si è recentemente occupato il Tribunale di Pordenone (sentenza del 26 ottobre 2023, n. 655). La sentenza si occupa della richiesta di risarcimento del danno da parte dei committenti nei confronti dell'appaltatore per la mancata realizzazione delle opere promesse in contratto.

General contractor inadempiente, perdita del Superbonus e risarcimento dei danni. Fatto e decisione

La lite nasceva tra i titolari di un immobile ed un general contractor che si era contrattualmente impegnato, per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere indicate nel contratto stesso, al fine di consentire ai committenti di usufruire delle "agevolazioni" fiscali relative al cd. Superbonus 110%.

Nel contratto - che veniva stipulato con clausola "chiavi in mano" - il general contractor si dichiarava espressamente in grado di terminare le opere avendo le capacità tecniche e finanziarie necessarie al loro compimento.

Inoltre si assumeva l'obbligo di coordinare e raccogliere tutta la progettazione necessaria e di avvalersi di professionisti abilitati. L'art. 12 del contratto prevedeva espressamente che i lavori, le opere necessarie e le asseverazioni sarebbero stati terminati termine entro le scadenze previste dalla legge per la fruizione del "Superbonus 110%".

Il contratto stabiliva pure che, redatta la necessaria progettazione esecutiva, si sarebbero quantificate le opere da eseguire, definendo di conseguenza con esattezza il corrispettivo dovuto, senza tuttavia superare per ciascuna categoria di intervento i massimali previsti dalla legge istitutiva del "superbonus 110%".

Il contratto era immediatamente vincolante per il committente, riservando al contrario una facoltà di recesso una volta visionati i progetti e le direttive dei professionisti incaricati per la redazione degli stessi.

I committenti, provvedevano immediatamente a bonificare l'acconto di €. 2.500,00. Purtroppo il general contractor non eseguiva la valutazione energetica del fabbricato e men che meno la progettazione di massima e/o esecutiva, né redigeva il computo metrico dei lavori, in palese spregio agli obblighi contrattualmente assunti.

I titolari dell'immobile si rivolgevano al Tribunale per sentir condannare l'appaltatore a risarcire tutti i danni asseritamente causati agli attori per effetto dell'inadempimento del predetto contratto, inadempimento consistente nel non aver svolto i lavori commissionati nei tempi di legge per poter accedere al Superbonus.

I convenuti cercavano di giustificare il proprio inadempimento con l'asserita presenza di rilevanti abusi edilizi, non dichiarati dai committenti in sede di stipulazione del contratto d'appalto; tuttavia sostanzialmente non negavano i fatti e provvedevano in corso di causa a restituire la somma ricevuta a titolo di acconto dagli attori maggiorata degli interessi. Il Tribunale ha dato ragione ai committenti.

Secondo il giudicante il general contractor non ha fatto nulla di quanto era stato contrattualmente pattuito, procurando agli attori la perdita della chance di poter usufruire delle predette agevolazioni.

Secondo lo stesso Tribunale, in caso di realizzazione delle opere in regime di Superbonus 110%, i committenti non avrebbero dovuto sostenere spese.

In considerazione della situazione venutasi a creare, il Tribunale ha ritenuto che l'unico bonus edilizio concretamente usufruibile dai committenti fosse il bonus c.d. "ristrutturazioni".

Di conseguenza il convenuto è stato condannato a risarcire i committenti attori della somma corrispondente alla differenza tra il risparmio fiscale astrattamente usufruibile godendo del Superbonus al 110% e il minore risparmio fiscale usufruibile godendo del bonus ristrutturazioni.

Bonus edilizi, General Contractor appaltatore, committente condominio e impresa subappaltatrice: responsabilità e aspetti fiscali

Considerazioni conclusive

Per comprendere la decisione in esame bisogna considerare che, in tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità, come nel caso in esame, di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza; a tale proposito si deve tenere conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. civ., sez. III, 07/08/2023, n. 24050).

Alla luce di questo principio il Tribunale di Pordenone ha evidenziato che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, si è verificata la perdita da parte degli attori della (concreta) possibilità di conseguire il c.d. Superbnous 110%; la chance di conseguire un determinato bene (nel nostro caso il vantaggio fiscale), non è una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione; di conseguenza la sua perdita costituisce una lesione all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del danneggiante.

Nella vicenda esaminata il giudicante ha ritenuto che il danno sia stato pari alla differenza di risparmio fiscale tra l'aliquota di bonus che si sarebbe potuta applicare in caso di tempestiva realizzazione dei lavori (110%) e la diversa e inferiore aliquota concretamente usufruibile.

Recentemente si ricorda che il Tribunale di Frosinone ha liquidato il danno nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati, quale percentuale "minima" del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempienza (Trib. Frosinone 2 novembre 2023 n. 1080).

Sentenza
Scarica Trib. Pordenone 26 ottobre 2023 n. 655
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