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Gli esborsi per l'assistenza legale non possono essere posti interamente a carico del condòmino moroso

Fondo spese per l'assistenza legale. Come ripartire le spese.
Avv. Giuseppe Zangari 

La vicenda. Un condomino si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio sostenendo, da un lato che la parte di credito relativa agli oneri a carico del conduttore dell'appartamento era già stata versata prima dell'avvio dell'azione monitoria; dall'altro lato che nella restante somma erano compresi dei conguagli inerenti a costi di assistenza legale mai liquidati da nessun tribunale e che pertanto la delibera condominiale a monte doveva essere ritenuta nulla per avere addebitato le suddette spese per intero all'opponente, e non in proporzione alle carature millesimali.

Si costituisce il condominio rilevando che la delibera non era stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c. e che è precluso al giudice dell'opposizione qualsivoglia valutazione sulla legittimità e opportunità della decisione.

La sentenza. Il Tribunale capitolino accoglie parzialmente l'opposizione (Trib. Roma, n. 6607/2018).

Per quanto concerne gli oneri di conduzione, il giudice rileva che all'esito del procedimento non vi è prova dell'asserito pagamento degli stessi, e dunque la condanna viene confermata.

Peraltro, la sentenza giustamente precisa che è erroneo definire tali somme "a carico" del conduttore poiché la pretesa creditoria del condominio può essere rivolta esclusivamente al proprietario, il quale ha la possibilità di rivalersi sull'inquilina a seconda di come risultano modulati i rapporti interni (Trib. Bari, n. 1355/2016).

Quanto invece alla residua porzione di credito - che la sentenza qualifica come "fondo spese per il legale del condominio per giudizi in essere tra le parti" -il quesito può essere così riassunto: l'assemblea ha il potere di addebitare i costi dell'assistenza legale al condomino che, con la propria condotta, vi ha dato causa, e ciò pure in assenza di una sentenza di condanna a carico del suddetto proprietario? O in tal caso le spese legali vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 c.c. rispetto all'intera compagine?

Spese legali avvocato fornitore del condominio

L'istituto. Il fondo spese per l'assistenza legale è evidentemente finalizzato a sostenere i costi per l'assistenza legale di cui può necessitare il condominio, nelle ipotesi in cui agisca per il soddisfacimento di determinate pretese o, specularmente, sia convenuto in giudizio da un condomino o da soggetti terzi.

In particolare, tale fondo può essere finalizzato al recupero forzoso delle morosità condominiali (Trib. Milano, n. 9308/2017), in previsione di una futura controversia condominiale (Trib. Agrigento, n. 1359/2015) o per la composizione transattiva di una lite già in essere (Trib. Napoli, n. 9300/2015).

Tale tipologia di accantonamento rientra nell'ambito del fondo cassa per morosità, richiedendo l'unanimità della compagine per sua la costituzione in virtù del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali reintrodotto con la riforma del diritto condominiale del 2013.

Si tratta, tuttavia, di un istituto non espressamente normato dal legislatore e ancora scarsamente recepito dalla giurisprudenza, rispetto al quale permane più di un'incertezza.

Costituzione del fondo cassa condominiale e ripartizione dei contributi

La soluzione. A prescindere dalla qualifica delle somme imputate all'opponente, è certo che il condominio, in assenza di una pronuncia giudiziale di condanna del proprietario, non ha il potere di addebitare a quest'ultimo il costo dell'assistenza legale.

In altri termini, il condomino è tenuto a sopportate le spese dell'avvocato del condominio contro cui ha perduto la causa in virtù del principio della soccombenza, al pari di qualunque altro terzo; viceversa, in difetto di una sentenza di condanna, le spese dell'avvocato debbono essere proporzionalmente poste a carico dell'intero condominio (Cass. Civ., n. 751/2016).

Dal momento che tale vizio comporta la nullità della delibera, che può essere fatta valere anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ., n. 305/2016), il Tribunale capitolino conclude per il parziale accoglimento della medesima.

In conclusione "gli esborsi sostenuti per l'assistenza legale del condominio in una controversia nei confronti del condomino moroso non possono essere posti interamente a carico di quest'ultimo in assenza di una pronuncia giudiziale di condanna del medesimo, pena la nullità della delibera" (Trib. Roma, n. 6607/2018).

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