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Morosità pregresse e la tutela dei consumatori: i chiarimenti dell'AGCM

In quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori possono essere tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti?
Redazione Condominioweb.com 

Spesso accade che il fornitore di energia imputi al nuovo utente le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sarà saldato.

Il subentro e la voltura. Secondo l'AEEG la voltura consiste nel contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas»; mentre il subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

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Alcuni precedenti giurisprudenziali. Il Giudice di pace di Asti (sentenza n. 767/2015), in fattispecie di morosità riveniente in ambito di acqua, ha precisato che "in caso di voltura nel nuovo contratto idrico, le morosità pregresse lasciate dal precedente utente non devono essere imputate al nuovo titolare e proprietario dell'immobile".

Il ragionamento in esame appare in linea con un'altra pronuncia di merito del Tribunale di Messina 671/2012 in materia di morosità riveniente in ambito di luce/gas.

Infatti secondo tale precedente, nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente: proprio come accade nel subentro, trattandosi di due contratti diversi, dunque, "è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto e non sarà in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo".

I chiarimenti dell'AGCM. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico (Acea Energia, Agsm Energia, Axpo Italia, Edison Energia, Enel Energia, Engie Italia, Eni Gas e Luce, Estra Energie, Eviva, Geko, Gelsia, Green Network, Lw Energy, Mbi Gas E Luce, Miwa Energia, Optima Italia, Repower Vendita Italia e Sorgenia) un importante risultato.

Difatti, i 18 operatori citati del settore energetico hanno chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori possono essere tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti ("morosità pregresse") dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Per meglio dire, a seguito dell'intervento dell'AGCM, gli operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica.

Dunque vieni così specificato, in maniera chiara, quando il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente. Invece, al contrario, quando (casi e modalità), il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l'estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo.

Attenzione a questa voce in bolletta: «partite pregresse». È illegittima.

In conclusione, l'AGCM con tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l'esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.

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