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Sopraelevazione. Il condominio non è legittimato all'azione di abbattimento

Sopraelevazione ed indennizzo previsto dalla norma di cui all'art. 1127
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il condominio aveva citato in giudizio Tizia al fine accertare che la sopraelevazione edificata nell'unità immobiliare di sua proprietà aveva dato luogo a problemi di staticità e per l'effetto aveva chiesto anche l'abbattimento dei manufatti costituenti l'ampliamento dell'originario immobile in quanto pregiudicavano I 'aspetto architettonico del fabbricato.

Inoltre l'attore chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti per avere corrisposto le quote degli oneri condominiali per i maggiori consumi di spettanza di detta unità abitativa, come rinveniente dopo la sopraelevazione. In subordine veniva richiesto l'indennità ai sensi dell'art.1127 c.c.

Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione attiva del Condominio e la prescrizione dell'azione.

Sopraelevazione non autorizzata dall'assemblea e diritto all'indennizzo

Sopraelevazione dell'ultimo piano e disciplina antisismica.

L'indennità da sopraelevazione. Al fine di inquadrare le fattispecie concrete rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1127 c.c., si può osservare che esso è rubricato "costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio".

Il primo comma, poi, specifica che tale costruzione riguarda l'elevazione di nuovi piani o nuove fabbriche da parte del proprietario dell'ultimo piano di un edificio in condominio.

Circa la nozione di costruzione, la giurisprudenza afferma che, agli effetti civilistici, essa è data da qualsiasi manufatto, stabilmente infisso al suolo o collegato ad un preesistente immobile e tale da incrementarne la relativa consistenza, indipendentemente dalle sue caratteristiche costruttive.

Quanto all'indennità, la giurisprudenza è giunta ad affermare che l'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 c.c. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o di nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti, mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato (Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 105; Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011).

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma del 22.08.2018 n. 16607
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