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Piante, balconi e proprietà sottostante

È possibile apporre fioriere o vasi al di fuori del balcone quando al piano di sotto vi è una unità immobiliare di proprietà esclusiva?
Avv. Valentina Papanice 

Fioriere e proprietà esclusiva sottostante

È possibile apporre fioriere o vasi al di fuori del balcone quando al piano di sotto vi è una unità immobiliare di proprietà esclusiva? La risposta, in linea generale, è, naturalmente, sì. Sì, perché senza dubbio rientra nelle prerogative del proprietario quella di decidere come arredare il proprio balcone, e dunque, anche quello di apporvi delle fioriere; e anche di apporle al di fuori del balcone.

Il fondamento giuridico di tale asserzione è, quanto alla proprietà, nella norma di cui all'art. 832 c.c., che, nell'indicare il contenuto del diritto, sancisce che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Ma il godimento del bene spetta ad es. anche al conduttore (v. art. 1571 c.c.).

Ciò vale sia che il balcone appartenga ad un'unità immobiliare, sia che appartenga ad un condominio, e sia dunque qualificabile come parte comune.

Tale libertà certamente ha dei limiti: i limiti dettati da eventuali disposizioni regolamentari di origine condominiale e/o comunale, ma anche i limiti derivanti dalla scorretta apposizione delle fioriere o, comunque, dai danni prodotti a persone o cose (o in certi casi dal semplice pericolo di danni a persone o cose).

La responsabilità del proprietario del balcone sussiste in ogni caso, che sotto vi sia una proprietà esclusiva, condominiale o pubblica.

Entriamo un po' più nel dettaglio.

Fioriere, vasi e condominio

In condominio la tenuta delle fioriere e dei vasi può essere disciplinata dal regolamento e, in ogni caso, incontra i limiti del decoro.

Quanto al regolamento di condominio di natura contrattuale, questo può prevedere specifici limiti e, può, ad es., addirittura vietarne l'apposizione al di fuori o al di sopra dei balconi.

Ugualmente, il limite può essere stabilito all'unanimità dall'assemblea.

Inoltre, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1120 c.c., in condominio le innovazioni sono ammesse a condizione che rispettino il decoro architettonico; a proposito di piante, ad es., l'apposizione di una struttura di sostegno delle piante medesime è stata considerata dalla Corte di Cassazione un'innovazione non lesiva del decoro architettonico, con riferimento allo stato dei luoghi, con la sentenza n. 15552/2013; così come in una più remota sentenza di merito (Trib. AI. rpino, 9 marzo 1999) è stata esclusa la violazione del decoro nell'apposizione di piante sotto la finestra ed in corrispondenza delle mura perimetrali dell'abitazione.

Peraltro, come ci insegna anche la comune esperienza, l'altra faccia della libertà è la responsabilità, che, in campo giuridico, si traduce nella previsione di illeciti di tipo amministrativo, civile o penale.

Fioriere, vasi e regolamento comunale

Gli illeciti amministrativi in questo settore sono solitamente previsti dal regolamento comunale.

Il regolamento comunale può infatti vietare il collocamento su parti esterne delle case, come parapetti di terrazzi, balconi, finestre, di oggetti amovibili come (anche) vasi o casse con piante in assenza di strutture atte a impedirne la caduta; altre prescrizioni riguardano spesso l'adozione di ripari atti ad evitare il problema dello stillicidio, cioè della caduta di acqua da acque piovane o da innaffiatura nella parte sottostante, sui piani di proprietà altrui o sul suolo pubblico, a danno di terzi.

Naturalmente, la violazione delle dette norme, salvo che integrino illecito penale, è punita con sanzioni amministrative.

Il mio balcone non è un posacenere.

Fioriere e responsabilità civile

In campo civile, la responsabilità può derivare da accidenti di varia natura: generalmente si tratta di caduta con danni sulle persone e/o cose, stillicidio, infiltrazioni.

Ove un vaso, ad es. a causa di un'improvvisa e violenta folata di vento - rovini al piano di sotto producendo danni a persone o cose, di tali danni risponde il proprietario (e/o il conduttore) in qualità di custode (ex art. 2051 c.c.), a meno che non dimostri che l'evento è stato causato da caso fortuito.

Dunque, data la pericolosità insita nel posizionamento di un vaso su parti esterne di una casa, dovrebbe risultare che le fioriere siano state poste in condizioni di sicurezza.

Così come, se un vicino dovesse lamentare, dimostrando, la situazione di pericolo, il proprietario del balcone potrebbe essere costretto con provvedimento giudiziale ad adottare i dovuti rimedi.

Altro tipo di danno può essere causato dalla fuoriuscita di acqua da vasi o fioriere, o, ancora, da infiltrazioni.

Fioriere e responsabilità penale

In campo penale la caduta di una fioriera al piano di sotto può ad es. integrare l'illecito di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 c.p., a mente del quale "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro".

Ma il reato di getto pericoloso di cose è stato visto dai giudici anche con riferimento all'ipotesi di stillicidio (v. ad es. Cass. n. 15956/2014).

Altre figure di reato ipotizzabili sono quelle di lesioni (v. art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (v. art. 581 c.p.).

Fioriere e responsabilità verso il proprietario sottostante

Con particolare riferimento alle responsabilità nei confronti del proprietario sottostante, i casi più probabili sono ad es. dati dai danni prodotti dallo stillicidio su beni di proprietà del vicino, come i panni stesi; o come il danno prodotto dalla caduta su persone o cose, o come, ancora, alle infiltrazioni.

Tutti fenomeni che costituiscono un classico delle liti condominiali, e rischiano di portarci in tribunale; se il vicino del piano di sotto non può, infatti, salvo previsioni specifiche a regolamento condominiale o comunale o situazioni particolari di fatto (es. situazioni di pericolo già esistenti), impedire il collocamento di piante sul balcone, può, però, comunque, successivamente, in caso di collocamento pericoloso o dannoso, invocare la tutela giudiziale.

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