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Appartamento soprastante danneggiato da locale commerciale sottostante: un caso singolare

Se i danni sono riconducibili a più cause il giudice come si deve comportare?
Avv. Marco Borriello 

Nel procedimento appena culminato con la sentenza n. 169 del 24 maggio 2023, emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, si è discusso della responsabilità da cose in custodia. Anche i beni inanimati, infatti, possono generare danni e in tal caso, il proprietario custode è tenuto a risarcire il danneggiato. Non bisogna dimenticare, però, che quest'ultimo non è esente da alcun onere.

Egli deve, innanzitutto e principalmente, dimostrare che l'evento lesivo è stato determinato dalla cosa in contestazione (cosiddetto nesso causale) perché, in mancanza, la domanda sarebbe respinta. Ebbene, cosa accade se ci sono dubbi a riguardo?

In particolare, come si deve regolare il giudice se l'evento in questione potrebbe essere stato determinato, alternativamente, da più fattori causali?

Vediamo, in una circostanza del genere, come si è espresso l'ufficio cagliaritano.

Appartamento danneggiato dal locale commerciale sottostante. Fatto e decisione.

Il proprietario di un appartamento posto al di sopra di una tintoria/lavanderia, sosteneva di aver subito lesioni alle pareti e al pavimento del proprio immobile a causa del sottostante esercizio commerciale e delle attività compiute all'interno del medesimo.

Per questo motivo, previo espletamento di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, citava il proprietario del negozio dinanzi al competente Tribunale di Nuoro.

In tale sede, chiedeva il risarcimento dei danni quantificati dal CTU (€ 3.160,00), il ristoro dei danni morali e il rimborso delle spese legali maturate a seguito del detto procedimento preventivo.

Il convenuto, costituitosi ritualmente, negava ogni addebito sostenendo che non c'era alcun nesso causale tra le attività svolte nei propri locali e i paventati danni. A tal proposito, i propri macchinari e i presunti rumori e vibrazioni emessi dai medesimi non potevano aver provocato alcunché.

I danni, piuttosto, erano stati determinati dai lavori di demolizione del solaio dell'appartamento che, negli anni precedenti, erano stati eseguiti per rimediare alle infiltrazioni di acqua che avevano interessato proprio la sottostante lavanderia.

Il Tribunale di Nuoro, esaurita l'istruttoria, ha accolto, parzialmente la domanda. Secondo il predetto ufficio, l'evento lesivo era attribuibile alle sollecitazioni causate dai macchinari della lavanderia. Non era, però, chiara l'entità degli effetti prodotti dai medesimi. Ecco perché il risarcimento concesso era ridotto del 50%.

L'appello proposto dalla parte soccombente, invece, ha avuto un esito diverso. Per la Corte cagliaritana, basandosi sulle risultanze della CTU agli atti, l'evento in questione si sarebbe potuto verificare per varie ragioni: per i movimenti tellurici, per effetto delle vibrazioni provocate dal traffico o da eventuali lavori stradali, a causa degli interventi di natura demolitiva impropriamente eseguiti all'interno del fabbricato oppure per le sollecitazioni di tipo dinamico provocate dai macchinari operanti nella tintoria.

La CTU è un mezzo di prova?

Non era, però, possibile, nemmeno applicando il principio del "più probabile che non" riconoscere una causa prevalente tra le varie circostanze citate e i danni in contestazione.

Non essendo, perciò, stato possibile legare causalmente le cose in custodia dell'appellante, cioè i macchinari del medesimo, con i danni vantati dall'appellato, l'impugnazione è stata accolta.

Considerazioni conclusive

In tema di illecito civile, durante l'accertamento del nesso causale tra un evento e una cosa in custodia, può accadere che i danni siano, ipoteticamente, riconducibili a una pluralità di cause.

Ebbene, in tal caso, per la Corte di Appello di Cagliari, in piena adesione con la giurisprudenza sull'argomento, il giudice deve escludere quelle meno verosimili per poi individuare la circostanza che, secondo gli elementi di fatto e gli indizi a disposizione, è la causa più probabile dell'evento «si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - Sentenza n. 25884 del 02/09/2022)».

Nel caso in esame, nessuna delle potenziali cause dei danni aveva prevalenza sulle altre in base a descritti principi della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non". Ecco perché in assenza di prova dell'indispensabile nesso causale, la sentenza impugnata è stata annullata e l'appello è stato accolto.

Sentenza
Scarica App. Cagliari 24 maggio 2023 n. 169
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