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Blackout elettrico: il conduttore dell'immobile, detentore del bene, è responsabile dei danni causati a terzi per violazione dell'obbligo di custodia

L'art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che ha causato il fatto lesivo.
Avv. Adriana Nicoletti 
Mag 24, 2023

Ai fini di individuare chi sia il soggetto al quale attribuire i danni subiti da un terzo e causati da un bene oggetto di custodia il Codice civile prevede una norma specifica che indica nel custode il relativo responsabile. L'unica esimente è data dall'accertamento della sussistenza del caso fortuito.

In materia di locazione la problematica si sposta sul rapporto tra conduttore e locatore, rispetto al quale il proprietario perde, solo temporaneamente, il potere d'uso dell'immobile che resta, in ogni caso, compatibile con un potere di controllo sulle unità immobiliari.

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza oggetto di esame, unico responsabile dell'evento dannoso è stato ritenuto il conduttore.

Caduta conseguente ad interruzione della corrente elettrica: fatto e decisione

Con ordinanza n. 10983 in data 26 aprile 2023 la Corte di cassazione ha rigettato, per infondatezza, il motivo del ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che aveva riformato la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva accolto la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nella specie l'attore aveva agito nei confronti del conduttore di un locale adibito a cine-teatro per vedersi riconoscere i danni conseguenti ad una rovinosa caduta dal palco allorché, nel corso di un sopralluogo, si era verificato un improvviso blackout elettrico, non seguito dall'accensione delle luci di emergenza.

Contestualmente la Corte di appello rigettava la domanda svolta nei confronti del proprietario della sala, asseritamente responsabile in solido dei fatti ma ritenuto ad essi estraneo per effetto del contratto di locazione che aveva sottratto al locatore la disponibilità del bene in questione.

Avverso tale decisione il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, insistendo nel chiedere la condanna in via solidale del proprietario del locale in ragione del fatto che, mancando la prova liberatoria da parte del conduttore, erroneamente non era stato riconosciuto il nesso di causalità dell'evento in capo alla locatrice, responsabile anch'essa ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del principio, dettato in tema di responsabilità, secondo il quale "in tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della "res locata".

Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del "fatto del terzo" ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo" (ex multis Cass. sez. 3, 26 novembre 2019, n. 30729; Cass., sez. 3, 27 ottobre 2015, n. 21788).

Quindi, la Corte non ha potuto fare altro che escludere la responsabilità in capo al proprietario/locatore privo della disponibilità dell'immobile che si era trasferita al conduttore per effetto del contratto di locazione.

In aggiunta a ciò, si deve considerare anche un elemento che va al di là della ragione meramente di diritto e consiste nel fatto che nel locale non si erano attivate le luci di emergenza, rispetto alle quali il conduttore avrebbe dovuto effettuare i controlli periodici, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia durante la sua esecuzione.

Tutti gli altri motivi di impugnazione sono stati dichiarati inammissibili e/o assorbiti, mentre è stato accolto il motivo di ricorso concernente la liquidazione delle spese processuali.

Responsabilità per danni da custodia: il ruolo del conduttore

Al centro del caso in esame si pone l'art. 2051 c.c., il quale sancisce che la responsabilità del danno cagionato dalle cose è in capo a chi ne ha la custodia, salvo il caso fortuito.

Il criterio di imputazione della responsabilità ha carattere oggettivo e non trova fondamento nella presunzione di colpa essendo sufficiente, per la sua sussistenza, che vi sia un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.

Questo è un dato acquisito oramai pacificamente dalla giurisprudenza, così come gli interpreti hanno definito la nozione di "custodia" da identificare nella "relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass., sez. 3, 17 gennaio 2008, n. 858).

Nel caso trattato dalla Corte Suprema, una volta accertata la sussistenza del nesso causale tra bene ed evento dannoso, il conduttore avrebbe dovuto, alla luce del principio ora richiamato, "offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità". (Ivi Cass. n. 858/2008).

Nel caso concreto evidentemente questo non è avvenuto. Infatti, se è vero che il blackout che si era verificato nella sala cinematografica è un evento imprevisto ed imprevedibile, è altrettanto vero che il guasto aveva interessato l'impianto elettrico entrato nella disponibilità del conduttore e sotto la sua piena custodia.

Peraltro, come già accennato e senza che sia stato dato particolare rilievo al fatto, la mancata entrata in funzione delle luci di emergenza sembra essere stato un elemento decisivo per escludere una responsabilità a carico del locatore.

Sentenza
Scarica Cass. 26 aprile 2023 n. 10983
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