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Dissenso alla lite: non deve essere necessariamente comunicato con atto dell'ufficiale giudiziario

La manifestazione può essere espressa con modalità alternative che sono ritenute valide dalla giurisprudenza anche se non rispettano la prescrizione testuale dell'art. 1132 c.c.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La disciplina sul dissenso prevista dall'art. 1132 c.c. mira a tutelare adeguatamente i condomini della minoranza o perfino un unico condomino che non condivide la scelta di tutti gli altri.

L'art. 1132 c.c. stabilisce, testualmente, che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza; e precisa che l'atto di dissenso deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Tuttavia, sebbene la disposizione in due punti diversi faccia espresso riferimento alla notifica (dapprima "...con atto notificato.." e dopo "...l'atto deve essere notificato.."), è importante stabilire se possa essere considerata valida anche una manifestazione di dissenso comunicate con modalità alternative.

La questione è stata affrontata da una recente decisione del Tribunale di Sassari n. 878 del 5 settembre 2023.

Il dissenso alla lite non per forza comunicato con atto dell'ufficiale giudiziario. Fatto e decisione

Nel corso di un'assemblea la moglie (munita di delega) di un condomino esprimeva il proprio dissenso all'impugnazione di una sentenza del Tribunale, sfavorevole al condominio, chiedendo che fosse messo a verbale l'intenzione del marito di dissociarsi dalla lite, ai sensi dell'art. 1132 c.p.c.

La dichiarazione della donna veniva puntualmente riportata a verbale. Il marito confermava tale volontà (entro i 30 giorni successivi) tramite una lettera raccomandata inviata all'amministratore, comunicazione poi resa al mittente per compiuta giacenza. Gli altri condomini invece si erano mostrati favorevoli ad impugnare la sentenza di primo grado.

Anche la Corte di Appello, però, dava torto al condominio, condannandolo a corrispondere alla controparte la somma di € 100.300,00, oltre interessi e spese di giudizio liquidate in € 6.615,00 oltre accessori.

Successivamente l'assemblea approvava il bilancio e la ripartizione delle spese legali a carico del condominio soccombente, ponendole anche a carico, pro quota, del condomino che si era dissociato dalla lite. Quest'ultimo si rivolgeva la Tribunale chiedendo l'annullamento della delibera ed il ricalcolo della quota in bilancio di sua spettanza.

Si costituiva in giudizio il condominio che contestava la domanda, sostenendo che le spese legali liquidate dal giudice d'appello non erano state ancora né ripartite né accantonate ed eccependo, conseguentemente, la carenza di interesse ad agire dell'attore.

Inoltre non riteneva valido il dissenso alla lite in quanto era stato espresso in assemblea dalla moglie non condomina e priva di delega.

In ogni caso il condominio contestava la modalità di trasmissione della comunicazione scritta del condomino, avvenuta con raccomandata, anziché mediante ufficiale giudiziario, così come previsto dal regolamento condominiale, concludendo per l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire dell'attore o, in subordine, per il rigetto.

Infine lamentava che nella raccomandata inviata all'amministratore l'attore nulla aveva espressamente dichiarato in tal senso, così come richiesto dall'art. 1132, c.c., limitandosi a fare riferimento al dissenso messo a verbale nell'assemblea dalla moglie.

Il Tribunale ha dato ragione all'attore. Lo stesso giudice ha precisato che la raccomandata spedita all'amministratore del condominio dall'attore, con cui lo stesso aveva ribadito la sua contrarietà alla proposizione del gravame, in tal modo anche ratificando la manifestazione di dissenso già espressa dalla coniuge in assemblea, è risultata comunque spedita tempestivamente ed ampiamente entro il termine di 30 giorni prescritto dalla legge.

In ogni caso secondo il Tribunale è irrilevante che detta missiva non sia stata ritirata dall'amministratore, presso il cui studio professionale è stata indirizzata.

Inoltre, ad avviso del Tribunale, non può essere messa in discussione la validità del dissenso, manifestato all'assemblea e comunque, quantomeno, tempestivamente ratificato dal rappresentato, anche se l'attore non lo ha comunicato all'amministratore mediante notifica in senso proprio.

Conclusione: la delibera impugnata è stata annullata perché ha ingiustamente accollato un costo a carico del condomino, in violazione di quanto prescritto dal richiamato art. 1132 c.c. in suo favore, mentre al ricalcolo del dovuto, dovrà comunque provvedere l'amministrazione condominiale, detraendo quanto contabilizzato a carico dell'attore per spese processuali del giudizio d'appello.

Per esercitare il diritto di dissenso dalla lite occorre l'assemblea

Considerazioni conclusive

Nell'ipotesi in cui un singolo condomino non condivida l'idea degli altri condomini di promuovere una lite deve esprimere il suo dissenso secondo le forme previste dall'art. 1132 del c.c.

Il condomino dissenziente, quindi, può, ai sensi dell'articolo appena citato, estraniarsi dalla lite, separando la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio.

Questi deve rendere nota la propria volontà entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione. Tale termine è previsto a pena di decadenza. Per la manifestazione di tale dissenso non è prescritta l'adozione di forme solenni.

In altre parole l'invio di tale comunicazione è una condizione imprescindibile affinché si realizzi la separazione di responsabilità previsto dall'art.1132 c.c., ma non è necessario che la notifica di tale comunicazione sia effettuata per mezzo di un ufficiale giudiziario, essendo sufficiente che essa sia inoltrata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (Trib. Salerno 21 luglio 2022, n. 2689; Trib. Monza, sez. I, 13 ottobre 2005).

Si deve precisare, però, che tale norma, sul dissenso dei condomini rispetto alle liti, opera in presenza di una delibera assembleare.

In altre parole, la norma riguarda solo le liti che sono state interessate da una deliberazione dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 02/03/1998, n. 2259), con la conseguenza che il singolo condomino non ha la possibilità di esprimere il suo dissenso in ordine alla controversia promossa direttamente dall'amministratore (fatta salva l'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 1133 c.c.).

Sentenza
Scarica Trib. Sassari 5 settembre 2023 n. 878
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