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In caso di separazione consensuale innanzi all'ufficiale di stato civile viene meno l'agevolazione prima casa

Decadono dall'agevolazione prima casa i coniugi che si separano consensualmente innanzi a un pubblico ufficiale di stato civile e che, in seguito, cedono a terzi l'abitazione principale acquisita usufruendo del regime agevolativo.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Il trasferimento a terzi dell'immobile abitativo comporta la decadenza dall'agevolazione "prima casa" , se la separazione consensuale fra i coniugi è siglata con accordo innanzi all'ufficiale di stato civile.

In tale senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate la quale, con la risposta n. 80 ha ritenuto di non poter accogliere la soluzione proposta dall'istante, affermando la decadenza dell'agevolazione prima casa fruita originariamente per l'acquisto dell'immobile, nel caso di separazione consensuale, concordata fra coniugi, ai sensi dell'art. 12, d.l. n. 32/2014.

L'oggetto del parere formulato all'Amministrazione finanziaria verte sulla eventuale decadenza dal beneficio delle agevolazioni prima casa nelle ipotesi di separazione fra coniugi con accordo concluso fuori dalle sedi giurisdizionali.

Interpretazione proposta dal contribuente

L'istante aveva rappresentato all'Agenzia di aver acquistato, con l'ex coniuge, un immobile destinato a uso abitativo. Tale immobile, su accordo con il coniuge, era stato alienato a terzi a seguito di accordo di separazione siglato davanti al Sindaco di Milano e prima del decorso dell'ordinario termine di 5 anni dalla data di acquisto.

Come noto, le c.d. agevolazioni prima casa, disciplinate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevedono importanti riduzioni dell'imposta di registro (nel caso di acquisto di abitazione da privati, o Iva nella diversa ipotesi di acquisto da una impresa), nonché "sconti" con riferimento all' imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all'imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Si tratta, nello specifico, di un "pacchetto" di benefici fiscali finalizzati a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale .

Il trasferimento dell'immobile, prima del decorso del termine di 5 anni dalla data di acquisto, senza il successivo acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, comporta la decadenza dal beneficio.

In particolare, l'istante riteneva "la non decadenza dal beneficio fiscale anche nell'ipotesi di cessione a terzi della casa coniugale, concordata tra ex coniugi senza ricorso ad un giudice, laddove la ripartizione del ricavato avvenga secondo le quote del relativo possesso".

A sostegno di tale soluzione interpretativa, l'esponente richiamava le disposizioni contenute nell'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74, la sentenza della Corte di Cassazione 21 marzo 2019, n. 7966 nonché la risoluzione 9 settembre 2019, n. 80.

Decadenza dall'agevolazione prima casa in caso di separazione davanti un ufficiale di stato civile

L'art. 12, d.l. n. 132/2014 introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto della separazione consensuale conclusa con accordo fra le parti innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Come precisato dall'Agenzia, si tratta di una "modalità semplificata" che consente di addivenire a un più veloce accordo di separazione fra i coniugi .

La separazione dinanzi a un pubblico ufficiale è tuttavia subordinata a specifiche limitazioni poste a tutela di talune categorie di soggetti definibili "deboli" e comunque coinvolti dalla separazione.

Non si può ricorrere a tale tipologia di separazione a esempio in presenza di minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti.

Espressamente esclusa è altresì la possibilità di regolamentare trasferimenti patrimoniali con l'accordo di separazione concluso davanti un pubblico ufficiale.

Come espressamente previsto dall'art. 12, D.L. n. 132/2014, infatti, "l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale".

La tipologia di separazione a cui sono ricorsi i coniugi, oggetto della risposta in commento, non prevede un "controllo" o comunque una qualsivoglia attività da parte del giudice né all'atto di formazione né di conclusione dell'accordo.

Anche in caso di accordo di separazione tra coniugi scattano le agevolazione sulla prima casa

L'assenza di tale intervento dell'autorità giurisdizionale nella separazione innanzi al sindaco ha indotto il Legislatore a escludere chiaramente la facoltà di ricorrere a tale istituto per regolamentare e/o modificare questioni aventi a oggetto trasferimenti patrimoniali.

La ratio sottesa a tale scelta risponde all'esigenza di evitare di lasciare alla libera contrattazione fra le parti la statuizione dei rapporti patrimoniali soprattutto nell'ambito di controversie, come quelle matrimoniali, sovente caratterizzate da elevate animosità fra i coniugi.

E' questa, secondo l'Amministrazione, la chiave di risoluzione della questione.

L'Agenzia pone, dunque, un netto distinguo fra gli accordi di separazione conclusi innanzi all'autorità giudiziaria o per i quali è, in ogni caso, prevista una successiva omologazione da parte del giudice e gli altri metodi di risoluzione delle controversie derivanti da crisi familiare, che non prevedono la "presenza" del giudice.

In altri termini, poiché nel caso in esame non è previsto un controllo da parte di un giudice terzo dell'accordo di separazione, è esclusa la regolamentazione di rapporti aventi a oggetto trasferimenti patrimoniali.

Agevolazioni prima casa anche per i coniugi separati

Sulla base di tali preliminari considerazioni, l'Agenzia si esprime in ordine alla decadenza dell'agevolazione prima casa da parte del contribuente istante, che non ha proceduto all'acquisto di una nuova abitazione entro un anno dal trasferimento della proprietà a terzi dell'immobile adibito ad abitazione principale acquistato insieme all'ex coniuge usufruendo del regime agevolato.

L'Agenzia motiva tale conclusione, mettendo in evidenza come i riferimenti normativi e di prassi, richiamati dall'istante a sostegno della non decadenza dell'agevolazione prima casa, non siano pertinenti al caso di specie.

In particolare, l'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74 non trova applicazione nel caso in esame in quanto si tratta di una norma finalizzata a favorire gli accordi fra i coniugi nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali.

Parimenti infondato è il richiamo alla risoluzione n. 80/2019, la quale nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 21 marzo 2019 n. 7966, si pronuncia sulla diversa fattispecie relativa all'applicabilità delle agevolazione prima casa nelle ipotesi di separazione nell'ambito della negoziazione assistita dell'art. 6, D.L. n. 132/2014.

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