Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Regime della comunione dei beni in caso di opzione successiva di separazione

Un bene acquistato in comunione legale, in caso di opzione successiva per il regime di separazione in quale regime rientra? Separazione, comunione legale, comunione ordinaria o condominio?
Avv. Valentina A. Papanice 

Beni acquistati dai coniugi in regime di comunione e successiva opzione per la separazione

Se una coppia, che inizialmente ha optato per il regime della comunione legale, poi opta per il diverso regime della separazione, senza decidere nulla riguardo ai beni precedentemente acquistati, quei beni in quale regime rientrano? Separazione, comunione legale, comunione ordinaria, oppure condominio?

La sentenza n. 4676/2018 fornisce una risposta a detta domanda, che qui anticipiamo: la risposta è che sino allo scioglimento della comunione il regime da applicare è quello della comunione legale.

In sostanza, se ad es., come non è improbabile, due coniugi in regime di comunione dei beni acquistano una bifamiliare o un edificio con più unità immobiliari e poi decidono di regolare i beni con il diverso regime della separazione, fino al momento del divorzio (e degli altri casi in cui si scioglie la comunione, vedi più avanti) i beni acquistati in precedenza e rientranti nella comunione legale (non tutti lo sono), sono soggetti a tale regime.

Ma, andiamo per ordine e vediamo innanzitutto in breve i principali istituti giuridici coinvolti nell'argomento.

Comunione tra coniugi

I due regimi tra cui i coniugi possono optare sono, come sappiamo, quelli della comunione e della separazione dei beni.

In assenza di decisione, si applica il regime della comunione.

La comunione legale è regolata dagli artt. 177 e ss. c.c.

Qui ci limitiamo a ricordare che non tutti i beni rientrano nella comunione: esistono infatti i così detti beni personali.

Scioglimento della comunione legale

Il nostro codice civile, all'art. 191 c.c. prevede che la comunione legale si scioglie "per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi".

Con riferimento alla fase della separazione, l'art. 191 c.c. prevede poi che "la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione."

Comproprietari di un immobile: quali sono i diritti della cosa in comune

Infine l'articolo prevede che nel caso di azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio (dunque rientrante nella comunione ex art. 177 c.c.), lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, mediante convenzione matrimoniale.

Fino allo scioglimento, la comunione è legale

Con la sentenza n. 4676 del 2018 la Corte di Cassazione afferma che "ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale".

Dunque, nel caso sottoposto alla Corte, il fondo acquistato dai coniugi in regime di comunione legale resta assoggettato a tale regime anche se successivamente i coniugi optano per il diverso regime della separazione dei beni, fino allo scioglimento della comunione.

Se si applica la comunione legale non si applicano le norme sul condominio

Ciò comporta l'esclusione delle altre opzioni, e cioè l'applicazione della comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss.; ma anche l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia condominiale, di cui agli artt. 1117 e ss.

Su tale ultimo aspetto, in verità affrontato solo incidentalmente, in quanto, la menzione è data perché una delle parti del giudizio (due ex coniugi, appunto) pretendeva l'applicazione delle norme di cui all'art. 1120, c.c. regolante la materia delle innovazioni nello specifico ambito condominiale.

Regime della comunione legale dei beni, particolarità

La comunione legale è un sorta di comunione forzata dove i coniugi non possono singolarmente ad es. allineare a terzi (in generale, il singolo non può compiere atti eccedenti la straordinaria amministrazione; è necessario il consenso di entrambi ex art. 180 e ss. c.c.), né l'intero, né soprattutto, la propria quota.

Il singolo coniuge non può nemmeno chiedere la divisione prima che si verifichino le cause di scioglimento della comunione; lo scioglimento si verifica (anche) in caso di separazione giudiziale, che può essere chiesta solo in caso di interdizione e inabilitazione di cattiva e amministrazione della comunione.

La comunione qui, ricordiamolo, è costituita nell'interesse della famiglia ed esiste finché non si verificano le ipotesi tassative previste dalla legge.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento