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Spese condominiali e separazione personale dei coniugi

Casa in comproprietà tra i coniugi, separazione, assegnazione della casa familiare e pagamento oneri condominiali, sussistenza dell'obbligo di pagamento in solido, salvo il diritto di regresso.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 
12 Mar, 2020

"La separazione o il divorzio è una storia d'amore che finisce e una storia di soldi che comincia" (Giovanni Bollea).

Un'incipit certamente appropriato per la controversia sottoposta alla disanima del Tribunale di Milano (sent. n. 464 del 6 giugno 2019), ove, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto spese ordinarie e straordinarie, emesso in favore del condominio contro uno dei coniugi comproprietari, nel caso in esame, il marito, quest'ultimo ha promosso opposizione.

A fondamento della azione promossa, l'attore opponente contestava la legittimità dell'ingiunzione rilevando di aver sottoscritto ricorso per separazione consensuale dalla moglie, anteriormente alla maturazione degli oneri richiesti, in occasione del quale aveva provveduto a rilasciare l'abitazione in favore della medesima con l'intesa del conseguente accollo integrale di quest'ultima delle spese condominiali.

Ad ulteriore conforto delle proprie argomentazioni, il marito ha evidenziato che, alcuna lettera di messa in mora era stata a lui inviata dall'amministratore, avendone avuta conoscenza dalla moglie e, peraltro, solo un anno più tardi, e che, comunque, nelle more della emissione del decreto, aveva corrisposto, pro quota, le spese di straordinarie, per cui nulla era dovuto.

Nelle difese presentate, per quanto concerne il merito della questione, il condominio ha obiettato che l'accordo di accollo tra i coniugi non poteva avere alcun effetto e/o efficacia nei confronti di terzi, ma unicamente nei loro rapporti interni.

Spese condominiali e separazione: la Legittimazione passiva del comproprietario

Preliminarmente, per meglio comprendere la vicenda che ci occupa, si rende opportuno precisare che l'immobile in questione era stato acquistato dai coniugi in regime di comunione dei beni, per cui entrambi ne risultavano comproprietari nella misura del 50% ciascuno.

Nella domanda promossa avanti al Tribunale, l'attore pone a sostegno dell'azione e del suo legittimo esercizio, l'accordo di accollo convenuto tra i coniugi in sede di separazione, per cui, a suo avviso, l'unica obbligata al pagamento degli oneri condominiali era unicamente la moglie, anche in virtù del fatto che la stessa era l'unica assegnataria della abitazione.

Posto ciò, è utile ricordare che, nel caso, non vi può essere dubbio sulla legittimazione passiva del marito, in considerazione del titolo di comproprietà sull'appartamento e, neppure, sulla circostanza che il medesimo sia coobbligato in solido relativamente alle obbligazioni verso il Condominio.

Sul punto, è appropriato osservare che, invero, le obbligazioni derivanti dal condominio, ovvero dall'esserne parte, configurano una obbligazione propter rem, ovvero nascono e gravano sul soggetto per il solo fatto della titolarità del bene immobile.

Niente rimborso per le spese per utenze domestiche pre-separazione

In proposito, la lettura della norma di cui all'art. 1294 Cod. Civ. è chiara nel disporre che "I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente "

Il dettato normativo richiamato non pone, quindi, alcuna possibile incertezza sull'inquadramento del marito quale coobbligato in solido con la moglie per gli oneri condominiali.

Da tale natura della obbligazione, ne deriva, ulteriormente, che l'amministratore ha il buon diritto di rivalersi, indistintamente, su entrambi i coniugi.

Tale principio è stato confermato dalla Giurisprudenza di Legittimità, le cui decisioni riconoscono, con indiscutibile limpidezza, la facoltà dell'amministratore del condominio di richiedere a ciascuno dei comproprietari l'adempimento integrale dell'obbligazione, senza necessità di distinzione e imputazione delle quote di titolarità, in ragione della natura solidale dell'obbligazione de qua (Cass. Civ. n. 3573/2011; Cass. Civ. n.14844/07) e, dunque, senza che possa sussistere un litisconsorzio necessario.

Accordo di accollo spese condominiali, rilevanza, esclusione.

E' noto che in sede di separazione, i coniugi possono addivenire ad accordi specifici in ordine al riparto di spese ed alla assunzione di oneri, diversamente da quanto previsto comunemente per Legge, trattandosi di diritti disponibili.

In proposito, l'interrogativo che ci poniamo attiene al valore di tali accordi nei confronti dei terzi, ovvero di coloro che sono estranei al giudizio di separazione.

Regime della comunione dei beni in caso di opzione successiva di separazione

Il Tribunale di Milano ha ritenuto, rettamente, che quanto stabilito in sede di separazione fa stato e, per l'effetto, è vincolante solo per i coniugi, non potendosi attribuire alle intese raggiunte per la regolamentazione dei rapporti personali tra gli stessi una qualsivoglia conseguenza nei confronti del condominio.

In rispondenza al citato principio, sul marito, anche se non assegnatario dell'immobile, compete l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali maturati, anche di natura ordinaria e per l'intero, qualora la moglie risulti morosa verso il condominio, facendo salvo, il diritto di regresso verso la medesima per il recupero delle somme pagate secondo quanto disposto in sede di separazione.

Ed ancora, l'avvenuto pagamento delle spese straordinarie, nella misura della quota in comproprietà, da parte dell'attore opponente, trattandosi di pagamento parziale, non esclude la debenza delle spese e competenze legali liquidate unitamente al decreto ingiuntivo emesso e regolarmente notificato.

Nella stessa direzione, in aderenza al criterio della soccombenza, vi è stata anche la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore del Condominio.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 6 giugno 2019 n. 464
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