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Agevolazioni prima casa anche per i coniugi separati

L'Agenzia delle Entrate si adegua all'indirizzo giurisprudenziale ed emette una risoluzione in cui esclude la decadenza del cosiddetto “bonus prima casa” anche per le coppie separate o divorziate.
Redazione Condominioweb.com 

Quesito. L'istante fa presente di aver acquistato insieme al coniuge un immobile abitativo usufruendo dell'agevolazione prima casa. Successivamente, però, l'istante si era separata consensualmente dal coniuge.

Tra le clausole dell'accordo di separazione era compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei 5 anni dall'acquisto, della suddetta abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50 per cento ciascuno.

Premesso che l'abitazione in questione era stata ceduta a terzi, con atto di compravendita del 5 giugno 2018 (registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della prima casa) e che l'interpellante non è nella possibilità economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, l'istante ha chiesto se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, legittimava la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l'acquisto del 2015.

Risposta. L'Agenzia, esaminata la questione, ha ritenuto che la cessione a terzi dell'immobile agevolato, in esecuzione di clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal tribunale e finalizzate alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio fruito. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" fruite per l'acquisto dell'immobile, trasferito nel quinquennio all'altro coniuge per effetto dell'accordo di separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 810429 del 2017, aveva affermato che, stante la ratio della norma di cui al citato articolo 19, "non può farsi derivare la decadenza dell'agevolazione connessa all'acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione".

La suprema Corte, inoltre, aveva già affermato, con ordinanza n. 3753 del 2014, che "L'attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)".

Da ultimo, con la recente ordinanza n. 7966 del 2019, la S.C. ha ribadito che il principio espresso con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all'interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile, acquistato con le agevolazioni per la prima casa, ad un terzo.

L'agevolazione prima casa è estesa anche al nudo proprietario

Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che la cessione "a terzi" di un immobile, acquistato con le agevolazioni "prima casa", in esecuzione delle clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

Di conseguenza, chiarisce l'Agenzia, sono superati i chiarimenti forniti con la circolare 27 del 2012, paragrafo 2.2, nella parte relativa alle conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell'agevolazione "prima casa", nell'ipotesi di cessione dell'immobile agevolato a terzi.

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia dichiara/ritiene superato quanto aveva precedentemente disposto in materia di decadenza delle agevolazioni fiscali, quando si cede l'immobile a terzi.

Agevolazioni fiscali "prima casa". I coniugi sono obbligati alla coabitazione

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