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Baronerosso

Ripartizione spese in caso di separazione tra coniugi

Salve,

nel caso in cui due coniugi si separino, la casa è di proprietà di lui e viene assegnata alla moglie/prole, senza nessun esplicito richiamo sulla ripartizione delle spese condominiali, ritengo che tutte le spese straordinarie spettino al proprietario mentre le spese ordinarie alla moglie assimilabile ad un affittuario.

 

E' compito/obbligo dell'amministratore ripartire le spese tra moglie e marito emettendo bollettini distinti per spese e intestariao ? occorre dargli evidenza dell'avvenuta separazione e in che modo (classica raccomandata ?) ?

 

Grazie.

Salve,

nel caso in cui due coniugi si separino, la casa è di proprietà di lui e viene assegnata alla moglie/prole, senza nessun esplicito richiamo sulla ripartizione delle spese condominiali, ritengo che tutte le spese straordinarie spettino al proprietario mentre le spese ordinarie alla moglie assimilabile ad un affittuario.

 

E' compito/obbligo dell'amministratore ripartire le spese tra moglie e marito emettendo bollettini distinti per spese e intestariao ? occorre dargli evidenza dell'avvenuta separazione e in che modo (classica raccomandata ?) ?

 

Grazie.

Giusta la distinzione delle spese tra proprietario e inquilino

 

L'amministratore non ha alcun obbligo di riparto distinto con l'inquilino.

L'amministratore potrà richiedere le spese condominiali esclusivamente al proprietario.

Il riparto tra i coniugi separati è una cosa privata tra loro ed in caso di disaccordo il proprietario che ha pagato, ricevute di pagamento alla mano, potrà rivalersi legalmente sul coniuge.

E' compito/obbligo dell'amministratore ripartire le spese tra moglie e marito emettendo bollettini distinti per spese e intestariao ? occorre dargli evidenza dell'avvenuta separazione e in che modo (classica raccomandata ?) ?

 

Grazie.

Calcolando la moglie come un usufruttuario, è l'assemblea che deve distinguere analiticamente le spese d'uso da quelle di manutenzione all'atto della delibera di approvazione, così facendo sarà facilitata la ripartizione delle spese tra il marito (proprietario) e la moglie (usufruttuaria)

 

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni.

In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione ma anche di voto alla relativa assemblea è riconosciuto perché gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 del Cc, con una mera operazione esecutiva. (C.c., art. 1004; c.c. art. 1005; c.c. art. 1123).

(Corte di Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 22 giugno-21 novembre 2000 n. 15010)

Calcolando la moglie come un usufruttuario, è l'assemblea che deve distinguere analiticamente le spese ordinarie dalle straordinarie all'atto della delibera di approvazione, così facendo sarà facilitata la ripartizione delle spese tra il marito (proprietario) e la moglie (usufruttuaria)...

LA MIA OPINIONE:

La moglie non è comproprietaria.

Unico proprietario è il marito.

Secondo me il provvedimento del Giudice di affidamento della casa coniugale alla moglie equivale ad un titolo di diritto PERSONALE di godimento (inquilino), provvisorio e modificabile nel tempo.

L'usufrutto è un diritto REALE e va sempre registrato in Conservatoria.

Secondo me, salvo titolo contrario registrato in Conservatoria, la moglie è una perfetta estranea al condominio e non può partecipare ne ad assemblee ne avere diritto di voto al pari di un usufruttuario.

 

P.S. Chi ha l'usufrutto può anche fittare l'immobile e raccoglierne i frutti.

Chi ha solo il diritto personale di abitazione non può nemmeno lasciare vuoto l'immobile per lungo tempo (oltre 1 anno), altrimenti rischia di perdere il titolo.

LA MIA OPINIONE:

La moglie non è comproprietaria.

Unico proprietario è il marito.

Secondo me il provvedimento del Giudice di affidamento della casa coniugale alla moglie equivale ad un titolo di diritto PERSONALE di godimento (inquilino), provvisorio e modificabile nel tempo.

L'usufrutto è un diritto REALE e va sempre registrato in Conservatoria.

Secondo me, salvo titolo contrario registrato in Conservatoria, la moglie è una perfetta estranea al condominio e non può partecipare ne ad assemblee ne avere diritto di voto al pari di un usufruttuario.

 

P.S. Chi ha l'usufrutto può anche fittare l'immobile e raccoglierne i frutti.

Chi ha solo il diritto personale di abitazione non può nemmeno lasciare vuoto l'immobile per lungo tempo (oltre 1 anno), altrimenti rischia di perdere il titolo.

Lo stesso principio delle partizioni delle spese proprietario - usufruttuario, vale anche per gli affittuari citati nella domanda di Baronerosso;

 

- ritengo che tutte le spese straordinarie spettino al proprietario mentre le spese ordinarie alla moglie assimilabile ad un affittuario

Ed è per questo motivo che ho postato la sentenza #3, valevole anche in questo caso.

...Ed è per questo motivo che ho postato la sentenza #3, valevole anche in questo caso.

Si ma oltre alla sentenza hai scritto:

"Calcolando la moglie come un usufruttuario, è l'assemblea che deve distinguere analiticamente le spese d'uso da quelle di manutenzione all'atto della delibera di approvazione, così facendo sarà facilitata la ripartizione delle spese tra il marito (proprietario) e la moglie (usufruttuaria)"

Per cui avevo inteso che nel caso specifico di Baronerosso dovesse essere l'assemblea a distinguere le spese del marito da quello della moglie.

Nel caso di Baronerosso, invece, l'assemblea non ha nessun obbligo nei confronti della moglie.

L'unico obbligo dell'amministratore è quello di aggiornare il registro anagrafica con i dati della moglie in qualità di titolare di diritto personale di godimento

Si ma oltre alla sentenza hai scritto:

"Calcolando la moglie come un usufruttuario, è l'assemblea che deve distinguere analiticamente le spese d'uso da quelle di manutenzione all'atto della delibera di approvazione, così facendo sarà facilitata la ripartizione delle spese tra il marito (proprietario) e la moglie (usufruttuaria)"

Per cui avevo inteso che nel caso specifico di Baronerosso dovesse essere l'assemblea a distinguere le spese del marito da quello della moglie.

Nel caso di Baronerosso, invece, l'assemblea non ha nessun obbligo nei confronti della moglie.

L'unico obbligo dell'amministratore è quello di aggiornare il registro anagrafica con i dati della moglie in qualità di titolare di diritto personale di godimento

Forse mi ero spiegato male, ma il senso era, se l'assemblea distingue analiticamente, come dovrebbe essere fatto in un rendiconto ben fatto (pena invalidità), le spese d'uso da quella di manutenzione, i due, marito e moglie saranno facilitati nella divisione delle spese.
Forse mi ero spiegato male, ma il senso era, se l'assemblea distingue analiticamente, come dovrebbe essere fatto in un rendiconto ben fatto, le spese d'uso da quella di manutenzione, i due, marito e moglie saranno facilitati nella divisione delle spese.

Secondo me un rendiconto ben fatto non deve riportare alcun dato di riparto se non quello relativo ai condòmini.

Indicare il nome di un estraneo al condominio e le sue spese di competenza, portando nomi e dati a conoscenza di tutti i condòmini non la ritengo cosa corretta.

Se l'amministratore vuole ripartire le spese tra marito e moglie può farlo con una stampa a parte (tutti i software condominiali lo fanno) ma non deve creare confusione tra il riparto delle spese condominiali (solo i condòmini) ed il riparto delle spese condòmino/affittuario.

 

L'amministratore, tramite consuntivo, non deve informare gli altri condòmini se e quanto deve pagare l'inquilino.

Laddove lo facesse, a mio modo di vedere, andrebbe oltre i poteri dell'art. 1130 e lo stesso inquilino potrebbe agire legalmente verso l'amministratore per aver comunicato dati personali a terzi senza la sua autorizzazione.

 

P.S. Non è obbligatorio distinguere spese ordinarie da straordinarie.

E' obbligatorio indicare solo le spese d'esercizio e molti amministratori lavorano proprio così.

Secondo me un rendiconto ben fatto non deve riportare alcun dato di riparto se non quello relativo ai condòmini.

Indicare il nome di un estraneo al condominio e le sue spese di competenza, portando nomi e dati a conoscenza di tutti i condòmini non la ritengo cosa corretta.

L'assemblea non deve fare nessun nome, deve solamente distinguere le spese d'uso da quelle di manutenzione, lo dice la Sentenza non lo dico io, per cui p.es. le spese d'uso dell'ascensore (energia elettrica, pulizia ecc ecc) devono essere separate da quelle di manutenzione dell'impianto e non scrivere come molti fanno - Spese ascensore Tot xxxx Euro, conglobando uso e manutenzione.
... p.es. le spese d'uso dell'ascensore (energia elettrica, pulizia ecc ecc) devono essere separate da quelle di manutenzione dell'impianto e non scrivere come molti fanno - Spese ascensore Tot xxxx Euro, conglobando uso e manutenzione.

A no, questo no.

Allora avevo ancora inteso male e siamo nuovamente d'accordo 😂

Leonardo se sei interessato posso inviarti la Sentenza integrale.

No, grazie, può bastare cosi'.

Ritengo che l'obbligo del registro di contabilità sia andato addirittura oltre quella sentenza e l'abbia rafforzata.

Credo in qualche modo che l'amministratore possa semplicemente emettere i bollettini a nome del marito proprietario dell'immobile; magari nella causale saranno distinte le spese ordinarie da quelle straordinarie, in modo tale da facilitare a moglie e marito la corretta ripartizione tra di loro.

 

Poi come si dice... tra moglie e marito... ;OP

Ho perso un po' il filo della discussione, ed evidenza della necessità di cosa e come comunicarlo all'amministratore.

 

Quando, come in questo caso, l’assegnazione della casa dal coniuge proprietario al coniuge assegnatario non trasferisce alcun diritto reale sulla abitazione, che resta in capo al proprietario, si fa più facilmente riferimento alle cosiddette spese ordinarie e straordinarie , così come anche considerate tra proprietario e inquilino.

Poiché il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale non ne è il proprietario, egli dovrà versare le quote per spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del proprietario.

 

A questo punto va fatta comunicazione all'amministratore.

 

Come ? Cosa scrivere ?

 

E se nonostante tutto il coniuge proprietario non ha spostato per sua negligenza la residenza dalla propria abitazione, a chi dovranno essere inviate da parte dell'amministratore le quote per le spese straordinarie da incassare ?

 

Grazie

...Poiché il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale non ne è il proprietario, egli dovrà versare le quote per spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del proprietario.

A questo punto va fatta comunicazione all'amministratore.

Come ? Cosa scrivere ?

Il tipo di riparto di spese da te prospettato è esatto, salvo che il Giudice non abbia disposto diversamente nella sentenza di separazione.

Puoi comunicare all'amministratore come meglio credi, anche per telefono, ma l'amministratore non è obbligato a richiedere le quote di competenza singolarmente a ciascuno dei due coniugi.

Se l'amministratore vuole sobbarcarsi questo ulteriore lavoro di suddividere le spese tra i coniugi e richiederle separatamente, è una sua facoltà.

Se l'amministratore non vuole intromettersi, l'amministratore avrà facoltà di chiedere tutto al proprietario che poi si rivarrà sul coniuge assegnatario delle spese che ritiene non gli siano dovute.

 

E se nonostante tutto il coniuge proprietario non ha spostato per sua negligenza la residenza dalla propria abitazione, a chi dovranno essere inviate da parte dell'amministratore le quote per le spese straordinarie da incassare ?

L'amministratore invia ogni comunicazione/convocazione all'ultimo indirizzo conosciuto del proprietario.

Se il proprietario non comunica il cambio di residenza continueranno ad arrivare raccomandate al vecchio indirizzo.

Se il proprietario non paga potrà essere spiccato decreto ingiuntivo notificandolo prima all'indirizzo conosciuto ed una volta tornato indietro, sarà notificato alla Casa Comunale (Comune).

Se il proprietario non si interessa di niente rischia che il decreto va avanti a sua insaputa e si ritrova con il c/c ed 1/5 di stipendio pignorato.

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