Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 572 del 30 agosto 2023, ha stabilito che il condominio deve risarcire i danni alla persona che, non accorgendosi delle vetrate nell'atrio, urta contro le stesse riportando lesioni. Analizziamo la vicenda sottoposta al giudice toscano.
Vetrate nell'atrio condominiale: fatto e decisione
Un condomino conveniva in giudizio la compagine per sentirla condannare al pagamento del risarcimento dei danni subiti a seguito dell'urto contro le vetrate che erano state installate all'interno dell'atrio dell'edificio.
A dire dell'attore, le stesse, non essendo segnalate, erano praticamente invisibili a chi si trovava in controluce.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., pertanto, il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni a seguito delle lesioni fisiche riportate.
Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto integrale della pretesa risarcitoria, evidenziando che nel caso in esame la porta a vetri e le vetrate presenti nell'edificio non potevano essere considerate insidia e/o un trabocchetto rilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 572 del 30 agosto 2023 in commento, ha ritenuto fondata la responsabilità del condominio.
Secondo la sentenza in oggetto, la circostanza che nessuno dei testimoni abbia avuto diretta visione dell'esatta dinamica dell'urto non vale ad elidere il valore probatorio delle dichiarazioni rese, in quanto la giurisprudenza è costante nell'indicare che dalle circostanze allegate e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra sinistro e cosa in custodia atteso che, in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nella quali il testimone non possa dare compiuta descrizione del momento dell'incidente, la causa va «sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto», secondo l'id quod plerumque accidit (Cfr., Cass. n. 2394/2008).
Né risulta avere specifico peso la circostanza che l'attore non si sia recato nella medesima giornata del sinistro presso il pronto soccorso, in quanto la professione dello stesso (dottore in otorinolaringoiatria) e le non gravi conseguenze dell'urto depongono per la verosimiglianza dell'attesa sino al giorno dopo per chiedere assistenza al pronto soccorso.
Si versa quindi in fattispecie riconducibile entro l'alveo della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c. e si ritiene, quindi, integrato l'onere probatorio, gravante sull'attore, quanto alla efficienza causale della cosa in custodia con l'evento dannoso lamentato.
Quanto all'adombrato concorso di responsabilità del contegno dell'attore nel determinarsi dell'evento vale notare come, invero, l'onere della prova di tale circostanza gravasse sulla parte convenuta ma che sia rimasto sostanzialmente privo di eco istruttoria.
Porte vetrate in condominio: considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Nuoro sembra collocarsi correttamente nel solco tracciato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione (ex multis, sent. n. 13595/2021), «la responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al condominio, obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni dell'edificio e dagli accessori e pertinenze (…) e subiti da terzi estranei nonché dagli stessi singoli condomini».
Sempre la Suprema Corte (sent. n. 3793 del 18/02/2014) ha statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai terzi nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
Il caso fortuito, quindi, quale evento caratterizzato dall'imprevedibilità e repentinità, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., può essere integrato dal fatto dello stesso danneggiato o di un terzo, in quanto, ove si dimostri che il danno sia stato determinato dalla condotta del danneggiato e/o da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, il custode è liberato dalla responsabilità per cose in custodia (Cass., n. 15042 del 06/06/2008).