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Danni da infiltrazioni per vizi di costruzione: il condominio è responsabile?

La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode condominio di un bene comune l'obbligo di eseguire la manutenzione e di attivarsi per prevenire sinistri.
Avv. Marco Borriello 

I danni da infiltrazioni, provenienti da una tubatura comune, sono generalmente attribuiti alla responsabilità del condominio custode. Si tratta di una conclusione pacificamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del dettato di cui all'art. 2051 c.c. e fatta salva, sempre, la prova che l'evento sia stato determinato dal cosiddetto caso fortuito "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Invece, nella vicenda appena terminata con la recente sentenza del Tribunale di Benevento n. 2279 del 16 novembre 2023, in tema di danni provocati dalle infiltrazioni provenienti da una conduttura dell'edificio, un condominio ha negato ogni addebito. Per l'ente, infatti, ogni colpa doveva essere attribuita al costruttore del manufatto.

Il difetto dell'opera avrebbe, quindi, determinato il danno ed ogni conseguenza doveva essere accollata all'appaltatore.

Ebbene, tale conclusione è condivisibile? In tema di danni determinati dalle infiltrazioni provenienti dalle cose comuni in custodia e dovuti ai vizi di costruzione del manufatto, il condominio non è responsabile?

Non ci resta che verificare come ha risposto alle domande l'ufficio campano, non prima, però, di aver approfondito il caso concreto.

Danni da infiltrazioni per vizi di costruzione: il condominio è responsabile? Fatto e decisione

In un condominio, all'interno del garage appartenente a due comproprietari, si verificavano delle infiltrazioni di acque luride e maleodoranti provenienti dalle tubature di pertinenza comune e riferibili all'impianto fognario dell'edificio.

Dall'evento in questione, si verificavano dei danni a carico dell'immobile e delle suppellettili ivi presenti. Accorrevano sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco.

Ebbene, per questo motivo, non essendo intervenuto alcun accordo stragiudiziale sulla vicenda, anche perché la compagnia del fabbricato negava la copertura per questo tipo di evento, il condominio era citato in giudizio dinanzi al competente Tribunale di Benevento affinché fosse condannato al risarcimento di tutti i danni.

Nulla, invece, era richiesto in merito all'individuazione ed alla conseguente imposizione delle opere necessarie affinché ciò che era accaduto non si ripetesse.

Il convenuto condominio, ritualmente costituitosi, si difendeva sostenendo l'assoluta estraneità ai fatti ed alle loro conseguenze. Le infiltrazioni in contestazione non erano state provocate dall'omessa custodia e manutenzione delle condutture fognarie comuni, bensì dall'originario difetto di costruzione dei manufatti ad opera del costruttore.

L'ente, perciò, negava ogni legittimazione passiva e indicava nell'appaltatore dell'impianto il soggetto responsabile dell'evento e a cui gli attori si sarebbero dovuti rivolgere.

La lite si caratterizzava, quindi, per la chiamata in causa della società assicuratrice del fabbricato e per l'espletamento dell'immancabile CTU alla quale era affidato il compito di individuare le cause del sinistro.

Al termine della stessa, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, pur riducendo, notevolmente, la somma inizialmente pretesa a titolo risarcitorio.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio, seppur attenuata nell'importo, è stata un'ulteriore conseguenza a carico delle parti soccombenti.

Il condominio risponde per le infiltrazioni anche se dipendenti da vizi edificatori

Danni da infiltrazioni per vizi di costruzione: il condominio può rivalersi verso l'appaltatore?

Per la giurisprudenza, la responsabilità oggettiva emergente dall'art. 2051 c.c. pone a carico del custode condominio di un bene comune l'obbligo di eseguire la manutenzione e di attivarsi per prevenire sinistri a danno di terzi, ivi comprese le singole proprietà presenti nel fabbricato, a prescindere dai vizi di costruzione del bene.

In tal caso perciò, l'eventuale responsabilità dell'appaltatore. per non aver eseguito i lavori a regola d'arte e per aver realizzato un manufatto inidoneo e pericoloso, non può rappresentare quel caso fortuito in presenza del quale è escluso il nesso eziologico tra l'evento e la cosa in custodia.

Trattasi, ovviamente, di affermazioni di natura giurisprudenziale, opportunamente citate dalla sentenza in commento "Cass. n. 26051/2008 che ha chiarito che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva Cass. n. 26051/2008 che ha chiarito che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante custode nei confronti dello stesso costruttore".

Nelle anzidette circostanze, quindi, al condominio non resta che agire in rivalsa nei confronti del costruttore, ma non può certo sottrarsi al risarcimento dei danni provocati dalla cosa comune in custodia.

Sentenza
Scarica Trib. Benevento 16 novembre 2023 n. 2279
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