Che cosa si deve fare se non si è in grado di pagare l'affitto di casa in conseguenza di una riduzione del reddito legata alla nota emergenza coronavirus?
Nell'immediato l'unica soluzione è cercare un accordo col proprietario di casa e quindi concordare una riduzione del canone di locazione.
Possibile? Si domanderà dirà più di qualcuno leggendo queste parole.
Sì, la risposta.
Ma come: ho letto di un credito da qualche parte.
Sì è vero, ma non riguarda riduzioni o sospensione del pagamento dei canoni e comunque quel credito riguarda solamente alcune attività commerciali.
Credito d'imposta del 60% del canone di marzo
Solo un cenno alla misura per evitare confusione; i così detto decreto cura Italia all'art. 65 si occupa di prevedere un credito d'imposta per botteghe e negozi.
In sostanza "ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020". Sono escluse dal beneficio, sempre per quanto stabilito dall'art. 65, quelle attività rispetto alle quali non è stato previsto obbligo di chiusura.
Si badi: è un credito d'imposta, non una riduzione del canone, pari al 60% del canone medesimo. Uno scontro sulle imposte e, salvo proroghe, per il canone locatizio di marzo, null'altro.
Riduzione del canone di locazione per le abitazioni
Per l'affitto di casa non è prevista alcuna sospensione/riduzione/agevolazione in relazione all'emergenza coronavirus.
Conseguenza: sta alle parti, cioè locatore e conduttore mettersi d'accordo in tal senso.
Si tratta di un semplice accordo da redigersi in forma scritta col quale le parti convengono per quanto tempo il canone debba essere ridotto. Le parti possono anche convenire una posticipazione del pagamento in luogo della riduzione, in sostanza una sospensione.
Registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione non obbligatoria, ma consigliata
Ricordiamo che la registrazione della modificazione del canone locatizio è facoltativa.
Nel 2010 l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, specificando in assenza di chiare disposizioni normative che la riduzione del canone di locazione non è annoverabile tra gli atti soggetti a registrazione, motivò tale presa di posizione in ragione del fatto che «non concretizza una ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione, né nella previsione dettata dall'articolo 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad una ulteriore liquidazione dell'imposta». Tuttavia si pagavano bolli e imposta di registro.
La registrazione della modifica, tuttavia, conferendo data certa era ed è sicuramente utile per dimostrare l'effettiva riduzione del canone anche ai fini delle imposte sul reddito del locatore.
L'art. 19 del d.l. n. 133/2014 ha eliminato questo costo, prevedendo che «la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo».
Difficoltà nel pagamento del canone di locazione, termine di grazia e fondo morosità incolpevole
Ricordiamo, infine, che laddove il conduttore non dovesse riuscire a concordare la riduzione del canone di locazione, qualora fosse azionata la procedura di sfratto per morosità egli, a seconda della circostanza concreta, potrebbe avvalersi del così detto
termine di grazia per mantenere il contratto in essere, ovvero del così detto fondo per morosità incolpevole di cui al d.l. n. 124/2013 e successivi provvedimenti attuativi.