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Convocazione dell'assemblea di condominio con messaggi sms e whatsapp: profili di validità

Nella prassi condominiale gli amministratori, dietro insistenza dei condòmini, utilizzano inviare degli sms, per convocare le riunioni di condominio.
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

Negli ultimi trent'anni il mondo della comunicazione è stato rivoluzionato dall'introduzione di nuovi strumenti di dialogo, più veloci ed efficaci rispetto al passato, a cominciare dagli sms, per finire alle più recenti applicazioni di messaggistica istantanea, che fanno parte del vivere quotidiano di tantissime persone e vengono utilizzati, spesso, anche in ambito condominiale.

Basti pensare, ad esempio, ai numerosi amministratori di condomini, che utilizzano tali strumenti di comunicazione, per rispondere alle segnalazioni inoltrate dai condòmini, oppure, per sollecitare un pagamento, o addirittura, per convocare gli stessi condòmini alle assemblee condominiali.

Nella prassi condominiale sono tanti gli amministratori che, in modo semplice ed economico, dietro insistenza dei condòmini, utilizzano inviare degli sms, per convocare le riunioni di condominio.

Tale prassi è agevolata anche dagli appositi software dedicati alla gestione condominiale, che consentono all'amministratore di condominio di utilizzare delle applicazioni veloci, per inviare direttamente sul numero di cellulare dei condòmini, gli sms contenenti l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.

Ma non basta, si pensi anche ai gruppi WhatsApp, riservati ai condòmini ed all'amministratore, per dialogare non solo delle riunioni di condominio, ma anche delle più svariate questioni condominiali, che fanno registrare chat intrise di messaggi, ad ogni ora del giorno, con lagnanze di tutti i tipi.

Ebbene, per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea condominiale, l'utilizzo di tali strumenti sta ingenerando l'idea che il dialogo telematico multicanale possa essere considerato come alternativo all'utilizzo degli specifici mezzi di comunicazione indicati dal codice civile. Sotto tale profilo è noto che, ai sensi dell'art. 66 comma 3 Disp. Att. Cod. Civ., la convocazione dell'assemblea condominiale debba essere inviata mediante lettera raccomandata, fax, posta certificata (PEC) o tramite consegna a mano. In questo caso il legislatore ha inteso tipizzare il quadro normativo, con specifiche forme di comunicazione, al fine di garantire l'effettiva conoscibilità delle convocazioni assembleari.

Di preciso, la finalità perseguita dal legislatore, con l'art. 66 comma 3 Disp. Att. Cod. Civ., è quella di assicurare al destinatario un alto grado di conoscibilità dell'avviso di convocazione inviato dall'amministratore di condomino.

Tuttavia, ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente che l'avviso di convocazione entri nella disponibilità del destinatario, nei termini previsti dall'art. 66 comma 1 Disp. Att. Cod. Civ. e cioè cinque giorni prima della data fissata per la riunione di prima convocazione.

Sul punto si osserva che, prima della L. 220/12 valeva il principio della libertà delle forme, in quanto l'art. 1136 c.c. non prescriveva particolari modalità di notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea e pertanto l'amministratore era facoltizzato ad utilizzare qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, tant'è che l'avvenuta comunicazione poteva essere provata anche da elementi univoci dai quali risultava che il condomino aveva concretamente ricevuto la notizia (Cass. n. 1033/1995).

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Addirittura, la convocazione poteva essere comunicata anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescrivesse specifiche modalità di notifica dell'avviso (Cass. n. 8449/2008).

Attualmente, invece l'avviso di convocazione dell'assemblea soggiace al rispetto dei mezzi tassativamente elencati nel novellato art. 66 comma 3 Disp. Att. Cod. Civ., in quanto trattasi di norma inderogabile. Peraltro, l'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1136 comma 4 Cod. Civ., non può deliberare se non consta che tutti gli aventi di diritto siano stati convocati, tant'è che, ai sensi dell'art. 66 Disp Att. Cod. Civ., il vizio di omessa convocazione o la convocazione fuori termine integrano un vizio di annullabilità della delibera condominiale.

In questi casi spetta al condominio, ovvero all'amministratore, l'onere di provare l'avvenuta convocazione dei condòmini all'assemblea condominiale.

Purtuttavia, non è da escludere, in via risolutiva, che un sms o un messaggio WhatsApp possano avere validità probatoria, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto che i messaggi elettronici possano assurgere a prova, nell'ambito giudiziale, sebbene le pronunce dei giudici si riferiscano a materie differenti da quella condominiale.

In termini probatori, i messaggi Whatsapp sono stati considerati, a tutti gli effetti, delle prove documentali riconducibili all'art 2712 c.c., e cioè alle cosiddette riproduzioni meccaniche in genere, che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento degli stessi fatti o cose a cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale vengono utilizzati (Trib. di Ravenna, sentenza 231/2017).

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Di recente, sotto il profilo della forma scritta, è stato ritenuto legittimo un licenziamento notificato a mezzo Whatsapp (Trib. Catania ord. del 27/06/2017).

Per quanto riguarda gli sms, è principio consolidato, che siano utilizzabili come prova in giudizio, al punto di giustificare l'addebito di una separazione a carico del coniuge infedele (Cass. n. 5510/2017).

Tali decisioni sono segni dei tempi e potrebbero interessare anche la materia condominiale, anche perché i giudici ammettono, sempre più spesso, l'utilizzo in giudizio dei colloqui privati, come gli scambi di messaggi, sms e Whatsapp, tra singoli o in gruppo.

Peraltro, se è vero che l'unico intento del legislatore, nel prescrivere i mezzi tassativi, per l'inoltro dell'avviso di convocazione assembleare, è quello di garantire la sfera di conoscibilità del destinatario, è pur vero che il destinatario della convocazione potrebbe, comunque, venirne a conoscenza, con mezzi diversi.

Immaginiamo, per esempio, che l'amministratore, dietro richiesta scritta dell'interessato, anziché utilizzare i mezzi prescritti dal legislatore, inoltri, sul numero di cellulare del condomino, un messaggio sms o Whatsapp, contenente l'avviso di convocazione e, di seguito, lo stesso condomino risponda all'amministratore, con un altro messaggio, nel quale dichiara di aver ricevuto la notizia.

Nell'ipotesi, sembra difficile che il condomino interessato possa eccepire di non aver ricevuto l'avviso di convocazione, rilevando il mancato utilizzo dei mezzi di cui all'art. 66 comma 3 Disp. Att. Cod. Civ., in quanto il messaggio ricevuto potrebbe essere considerato come una valida prova, nell'ambito di un procedimento giudiziario.

L'unica difficoltà che si registra è quella di provare che il testo esibito dall'amministratore, davanti al giudice, sia effettivamente quello presente sul cellulare dell'interessato, e cioè sia stato effettivamente spedito e ricevuto.

Di solito, ai fini della prova, si usa uno screenshot, da screen che significa "schermo" e shot che vuol dire "scatto fotografico", cioè si scatta una foto dello schermo dello smartphone, con impressa la conversazione.

Oppure, un altro metodo, forse più sicuro, potrebbe essere quello di far leggere il messaggio ad una persona, che sia disposta a testimoniare in giudizio dichiarando, davanti al giudice, di aver letto lo stesso messaggio personalmente.

In tutti i modi, come succede per le email, prive di firma digitale, spetterà sempre al giudice decidere se i messaggi abbiano valore probatorio e cioè se abbiano o meno l'efficacia di una scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso.

Per tali ragioni è consigliabile che l'amministratore trasmetta l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, sempre e soltanto, con i mezzi previsti dal codice civile.

Avv. Michele Orefice

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