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L'utilizzo dell'app Whatsapp e trattamento dei dati personali in condominio

Whatsapp, trattamento dei dati personali e nuove modalità comunicative in condominio.
Dott.ssa Marta Jerovante Dott.ssa Marta Jerovante 

L'amministratore di condominio può ricorrere all'applicazione per smarthpone "Whatsapp" per la comunicare dati, atti e fatti rilevanti per la gestione della comunità condominiale?

La gestione dei dati personali nel contesto condominiale L'amministratore di condominio, nell'adempimento di obblighi normativamente sanciti - si pensi, ad esempio, alla tenuta del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, comma 1, nuovo n. 6, o al nuovo obbligo di comunicare le generalità dei condomini morosi ai creditori che lo interpellino e non ancora soddisfatti (art. 63, comma 1 disp. att. c.c.) -, e, più in generale, nel perseguimento delle finalità di gestione ed amministrazione del condominio, si ritrova a dover gestire tutta una serie di dati personali, il cui trattamento si connota, come peraltro è intuibile, per un aspetto peculiare: i dati personali trattati si rivolgono ad una pluralità di soggetti (fornitori, condomini, consulenti, ecc.).

Ne consegue che la tutela di tali informazioni rende necessaria l'introduzione e la previsione di accorgimenti di natura tecnica ed organizzativa, e all'amministratore di condominio si impone di attenersi rigorosamente alle disposizioni espressamente previste dal cd. Codice della privacy, ossia il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che detta in proposito una serie di misure minime di sicurezza.

In tale contesto, vale però la pena di ricordare subito quanto precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 19 maggio 2000, in materia di Attività dell'amministratore di condominio: «per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l'amministratore ha la concreta gestione.

La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina».

Contenuto e modalità di trattamento delle informazioni relativamente alla compagine condominiale, unitariamente considerata, e a ciascun partecipante, individualmente considerato, l'amministratore di condominio può - in alcuni casi, deve - richiedere ed acquisire informazioni e di natura personale e legate alle unità abitative: come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 18 maggio 2006), potrà trattarsi dei dati relativi a consumi collettivi del condominio o delle quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dei dati personali necessari a commisurarle, o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell'ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); o, ancora, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti (per consentire la regolare convocazione dell'assemblea, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c., nonché per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate, ad esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.), o delle informazioni relative ai contatti telefonici dei condomini.

A tale riguardo, nel citato Provvedimento si precisa peraltro che «solo in presenza del consenso dell'interessato (salva l'eventuale pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può agevolare, specie in relazione a casi particolari di necessità ed urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni a parti individuali o comuni dell'immobile), i contatti tra i partecipanti come pure lo svolgimento delle incombenze rimesse all'amministratore del condominio».

La questione della morosità tra riservatezza e trasparenza In materia di tutela dei dati sensibili, si è poi riproposto il tema del trattamento della morosità in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 63 disp. att. c.c., il quale disciplina l'ipotesi di condomini in ritardo nei pagamenti delle quote condominiali (comma 1).

Come accennato, la riforma ha introdotto l'obbligo per l'amministratore di comunicare le generalità dei condomini morosi ai creditori che lo interpellino e non ancora soddisfatti (art. 63, comma 1 disp. att. c.c.): a condizione che i creditori ne facciano richiesta, potranno quindi essere resi noti i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali, con una comunicazione propedeutica ad informare i creditori del condominio dell'esatta identità di quei componenti della collettività condominiale, che non avendo pagato le rate condominiali, rischiano di mettere in difficoltà il condominio nel suo complesso.

Va peraltro rammentato che, in merito alla protezione dei dati personali in materia di contabilità condominiale, il Garante ha precisato che la privacy non deve mai rappresentare un limite per la trasparenza della gestione condominiale, in quanto ai condomini deve essere assicurata una trasparenza dei dati contabili, purché non vengano divulgati spese o morosità al di fuori di tale ambito (Punto 2 del Vademecum del Palazzo - Provvedimento del 10 luglio 2006).

L'utilizzo dell'app Whatsapp. Alla luce di quanto appena esposto, potrebbe quindi ritenersi legittimo - come è già accaduto nella prassi - che l'amministratore di condominio, dopo aver acquisito il consenso da parte di tutti i partecipanti, ricorra all'applicazione per smarthpone "Whatsapp" e crei un "gruppo" nell'ambito della singola collettività condominiale e limitato ai soli condomini, attraverso il quale comunicare dati, atti e fatti rilevanti per la gestione della comunità medesima.

Si potrebbe altresì ipotizzare l'uso di tale strumento di messaggistica anche per comunicare il nominativo dell'eventuale condomino moroso, ove sia formulata specifica richiesta in tal senso: nell'eventualità in cui l'amministratore sia espressamente richiesto di chiarire la posizione debitoria di uno o più condomini, quando essa incida sul mancato adempimento di obblighi contrattuali relativi a parti o servizi comuni, si può infatti ammettere che questi fornisca l'informazione senza incorrere nella violazione della privacy.

In proposito, si rammenta che, più volte sollecitato sulla questione, il Garante per il trattamento dei dati personali ha ad esempio ripetutamente sanzionato il metodo dell'affissione in bacheca o in luoghi visibili a tutti condomini dei nominativi del soggetto moroso:

· con il Provvedimento del 12 dicembre 2001, ha espresso il principio secondo il quale «l'esposizione, in una bacheca condominiale posta in luogo accessibile anche ad estranei al condominio, dell'ordine del giorno di un'assemblea che riporti anche la situazione debitoria di singoli condomini, viola i principi di pertinenza e non eccedenza nella diffusione dei dati personali.

Il condomino interessato, quindi, può agire per ottenere la rimozione dalla bacheca dei dati relativi alla propria morosità»;

· con il citato Provvedimento del 18 maggio 2006 ha affermato che «integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.

L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente».

Fermo quindi il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di sua iniziativa, gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale (Cass. civ. sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186), nell'adozione delle modalità di comunicazione degli atti di natura contabile comunque riservate, l'amministratore di condominio dovrà attenersi rigorosamente ai principi di pertinenza e non eccedenza nella diffusione dei dati personali.

=> Informazioni condominiali e privacy

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Fabio
Fabio 23-01-2018 11:54:14

Io ho preferito risolvere il problema, ho le autorizzazioni sulla privacy di ogni singolo condomino, comunico con loro in un gruppo creato con un sistema di messaggistica più semplice di whatsapp, ho tutte le comunicazioni in tempo reale e il tutto viene immagazzinato in Cloud chee non andrà mai perso, la facilità di gestire ogni richiesta, ogni problema in pochissimi minuti e la possibilità di avere più tempo per me, grazie al mio bot che è attivo h24, ho il mio studio amministrativo in una tasca ed è sempre operativo anche quando sono in vacanza.

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