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Contro le intollerabili immissioni dall'autoclave non si deve reagire con lentezza

Il Tribunale di Vasto si è occupato della reazione dell'abitante di un palazzo alle molestie sonore causate dalla continua attività delle autoclavi del caseggiato.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'autoclave consente che l'acqua, in presenza di una carenza di pressione, raggiunga sistematicamente, come quantità e flusso, tutti gli immobili ed in particolare quelli situati ai piani più elevati dello stabile.

Se viene installata dopo la nascita del condominio non rientra nell'ambito delle innovazioni e si configura come intervento essenziale destinato a rendere il servizio idrico fruibile alla collettività condominiale.

Si deve però rilevare che l'autoclave spesso, pur essendo risolutiva del problema dell'insufficiente pressione dell'acqua, si rileva rumorosa.

In tal caso il condomino turbato nel godimento del possesso del proprio appartamento può esperire azione nei confronti del condominio in persona dell'amministratore condominiale o, in via di urgenza, facendo ricorso all'art. 700 del c.p.c.

A tale proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'accoglimento dell'azione cautelare volta ad ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza risulta subordinato alla contemporanea sussistenza di un duplice requisito, vale a dire il fumus boni juris (cioè la verosimiglianza circa l'effettiva esistenza del diritto vantato) e il periculum in mora (ossia la sussistenza di un pericolo a cui risulti esposto il diritto vantato durante il tempo necessario per l'esperimento dell'azione in via ordinaria), con la conseguenza che la carenza, anche di una soltanto delle suddette condizioni, impedisce la concessione della misura cautelare.

Bisogna evidenziare che il danneggiato non può ottenere il provvedimento d'urgenza in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso dall'evento lesivo un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito: in tal caso infatti non si potrebbe parlare di periculum in mora. Tale aspetto è stato approfondito in una recente ordinanza del Tribunale di Vasto (ordinanza del 20 luglio 2022).

Intollerabili immissioni dall'autoclave e richiesta (tardiva) di un provvedimento d'urgenza. La vicenda

La comodataria di un'abitazione si rivolgeva al Tribunale per richiedere in via d'urgenza (ex art 700 c.p.c.) lo spostamento all'esterno del caseggiato delle autoclavi che si trovavano nel piano cantinato sottostante l'unità immobiliare in comodato; la stessa ricorrente in via subordinata pretendeva che fosse ordinato ai condomini di provvedere alla immediata esecuzione dei lavori, necessari per eliminare le persistenti immissioni rumorose.

A sostegno delle sue ragioni depositava apposita perizia di parte (volta a confermare che il fenomeno acustico intrusivo prodotto dalle autoclavi superava abbondantemente la soglia di legge della normale tollerabilità dei 3dB), nonché prescrizioni mediche che dimostravano problemi psicologici e la necessità di assumere un analgesico.

L'installazione di un'autoclave va ripartita ex art. 1124 c.c.

Tutti i condomini resistenti in via preliminare eccepivano la mancanza di legittimazione attiva della comodataria; in ogni caso concordemente contestavano ogni addebito di responsabilità ed eccepivano l'insussistenza di entrambi i requisiti sostanziali del fumus boni juris e del periculum in mora, concludendo per il rigetto del ricorso.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha confermato la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla comodataria a proporre l'azione cautelare ex artt. 844 c.c. e 700 c.p.c., per ottenere la cessazione delle immissioni rumorose.

Tuttavia lo stesso giudice ha evidenziato come la ricorrente, per azionare la tutela cautelare in via d'urgenza, abbia atteso un tempo paragonabile a quello che sarebbe stato necessario per tutelare il diritto in via ordinaria. Infatti è emerso che dall'inizio del lamentato evento lesivo (verosimilmente riconducibile quantomeno al mese di gennaio 2019) fino al deposito della domanda cautelare (20.06.2022), risultano decorsi circa tre anni e mezzo.

Secondo il Tribunale il rilevante arco di tempo trascorso tra l'inizio delle immissioni intollerabili provenienti dalle autoclavi e l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. porta inevitabilmente ad escludere l'elemento (indefettibile) dell'urgenza e, quindi, anche l'esistenza del requisito essenziale del periculum in mora.

Si deve considerare che l'accertamento, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza del periculum in mora, da intendersi quale rischio di pregiudizio irreparabile, esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del fumus boni iuris, considerata anche l'autonomia tra i due presupposti richiesti. In conclusione non sussistendo il presupposto del periculum in mora, indispensabile ai fini della concessione della misura cautelare richiesta, il Tribunale è stato costretto ad una pronuncia di rigetto del ricorso.

Sentenza
Scarica Trib. Vasto 20 luglio 2022
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