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Lavori condominiali, contratto di appalto ed elezione di domicilio

L'elezione del domicilio speciale costituisce una deroga alle regole generali sul domicilio e, per la sua validità, richiede che la relativa dichiarazione sia espressa per iscritto.
Avv. Adriana Nicoletti 

L'elezione di domicilio speciale, caratterizzata per la sua univocità, è un atto giuridico unilaterale e straordinario, la cui efficacia permane fino al momento in cui non intervenga una nuova elezione con revoca della precedente.

Questa conferisce al soggetto nei cui confronti è stata formalizzata la facoltà di notificare validamente gli atti al domiciliatario nel domicilio legale.

Mentre per quanto riguarda la sussistenza di un qualsivoglia contratto (nella specie: di appalto) di appalto l'art. 141 c.p.c. ne sancisce l'obbligatorietà a condizione che tale perentorietà sia stata espressamente dichiarata.

L'elemento imprescindibile per conferire la legittimità alla notifica nel domicilio speciale è, pertanto, la chiarezza del contenuto della clausola in questione.

L'elezione di domicilio speciale non può essere oggetto di presunzione. Fatto e decisione

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 32464 pubblicata il 22 novembre 2023, ha accolto il ricorso di una impresa, aggiudicatrice di lavori in ambito condominiale, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno, confermando la decisione di prime cure, aveva riconosciuto in favore del condominio il pagamento di un risarcimento danni conseguenti a vizi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Il ricorso promosso è fondato su di un solo motivo, di rito, che è stato determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di cassazione della sentenza di secondo grado, mentre ulteriori doglianze nel merito non sono state prese in considerazione dalla ricorrente.

Questa, infatti, lamentava che il giudice dell'appello avesse erroneamente ritenuta valida la notificazione dell'atto di citazione in primo grado effettuata presso la sede in cui si supponeva fosse stato eletto domicilio dall'appaltatore, avendo ciò dedotto dall'interpretazione del contenuto del contratto di appalto.

Notificazione, quindi, che non era avvenuta presso la effettiva sede legale dell'impresa esistente al momento della stessa notifica.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha evidenziato l'errore in cui era incorso il giudice del merito, il quale aveva equiparato l'indicazione nel contratto di appalto della sede della società ad una elezione di domicilio, con conseguente validità della notificazione.

Si legge, infatti, nell'ordinanza che dal contratto in essere non era emersa alcuna clausola dalla quale risultasse che la società appaltatrice, in accordo con il condominio committente, avesse concordato una elezione di domicilio che legittimasse la notifica degli atti processuali nel luogo dove, poi, la comunicazione era effettivamente avvenuta.

In buona sostanza quello che si era ricavato dal contratto era la mera indicazione della sede della società che, peraltro, risultava anche dal timbro della stessa, senza contare che, prima della notifica, l'impresa si era trasferita in altra sede. Quindi, ad avviso della Corte, ci si trovava di fronte a mere indicazioni che non potevano comportare una legittima "elezione di domicilio che - secondo la uniforme giurisprudenza della Corte - deve essere sostanziata in una dichiarazione inequivoca ed esplicita e, quindi, tale da poter escludere che debba essere eseguita secondo le modalità contemplate in via generale dall'art. 145 del codice di rito" quanto alle notifiche a persone giuridiche (Cass. 28 agosto 2008, n. 21778; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3286).

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Considerazioni conclusive

Il ricorso formulato dall'impresa appaltatrice ha imputato alla Corte di appello la violazione di più fattispecie normative attinenti all'elezione del domicilio; agli adempimenti necessari per rendere effettiva l'iscrizione di un'impresa al relativo ufficio, nonché la inosservanza dei consolidati principi di diritto in materia di interpretazione letterale degli atti negoziali: nella specie il contratto di appalto.

Ora, per quanto concerne la prima censura la violazione avrebbe riguardato gli artt. 47 e 46, c.c., nonché le corrispondenti disposizioni di carattere processuale (artt. 141 e 145 c.p.c.) dal cui complesso risulta che per le persone giuridiche, ai fini di legge, è determinante il luogo in cui è stata stabilita la loro sede, ma anche che vi è la possibilità di eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari.

Si tratterebbe, quindi, di operare una deroga al principio generale, che può valere solo se espressa per iscritto.

In conseguenza, la notifica degli atti giudiziari quando l'elezione di domicilio sia stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato (art. 141, co. 2, c.p.c.). Disposizione che è valida sempre.

La ricorrente ha, altresì, lamentato che i giudici dell'appello avevano disapplicato la disposizione codicistica che riguarda l'interpretazione del contratto e rispetto alla quale assumono rilevanza determinante due elementi: la comune intenzione delle parti che si deve trarre non solo dal senso letterale delle parole (art. 1362, co. 1, c.c.) ma anche la comune intenzione delle stesse, da valutare nel loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto (ivi. co. 2).

Mettendo da parte altre doglianze sollevate dalla ricorrente, si ritiene che già queste siano state determinanti per l'accoglimento del ricorso nel quale i giudici di legittimità hanno accertato, dal punto di vista processuale, come la Corte di merito avesse disapplicato i principi in materia di elezione del domicilio.

Per quanto concerne, poi, l'errata applicazione dell'art. 1362 c.c. va osservato che, in via generale, i criteri indicati dal legislatore non giustificano una dilatazione della portata dei patti contrattuali ai quali l'interprete si deve attenere, non essendo concesso andare al di là di un'analisi del contenuto negoziale.

Un limite che non consente di prendere in considerazione, in astratto, elementi idonei a contemperare gli interessi dei contraenti (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925).

Ancora più interessante è l'accertamento del comportamento complessivo delle parti (che, in effetti, è lo specifico addebito rivolto alla sentenza di secondo grado), di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., e che è considerato un criterio ermeneutico sussidiario rispetto a quello fondamentale indicato nel primo comma.

Vista la motivazione del provvedimento della Corte appare evidente come neppure dall'interpretazione del contratto di appalto si potevano ricavare elementi tali da dimostrare la correttezza della notificazione dell'atto di citazione, tanto più che il condominio, per notificare il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696-bis, c.p.c.) aveva notificato all'impresa, correttamente, l'atto nella nuova sede legale, mentre con la seconda notifica, relativa al giudizio di merito, aveva utilizzato l'indirizzo della precedente sede legale della stessa.

Tutti questi elementi, tra loro concordanti, hanno determinato la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della controversia al Tribunale, in persona di diverso magistrato.

Sentenza
Scarica Cass. 22 novembre 2023 n. 32464
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