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Consegna elenco dei morosi, legittimazione dell'Amministratore, convocazione al primo incontro di mediazione

Un'interessante decisione della Corte di Appello di Milano affronta diverse questioni legate alla dilagante morosità in condominio.
Avv. Caterina Tosatti 

Pronuncia interessante, quella della Corte d'Appello di Milano che esamineremo oggi, perché ci permette di affrontare varie questioni che ormai, ahimè, si fanno sempre più frequenti, anche a causa della sofferenza in cui versano tante famiglie e la conseguente morosità dilagante che rende i condòmini ed il Condominio debitori di somme verso i propri fornitori.

La pronuncia

L'Avvocato Tizio ricorre al Tribunale ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. onde ottenere la condanna del Condominio Alfa alla consegna dell'anagrafica condominiale con indicazione dei condomini morosi e la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte).

Era infatti l'Avvocato Tizio creditore del Condominio Alfa in virtù di un provvedimento giudiziale che aveva condannato il Condominio a corrispondere una determinata somma al medesimo a titolo di compenso.

L'Avvocato Tizio aveva domandato, con raccomandata A.R., la consegna dell'elenco de quo all'Amministratore del Condominio Alfa, ma senza esito alcuno.

Dopo aver notificato il precetto, l'Avvocato Tizio accordava al Condominio una dilazione, ma, non ottenendo il pagamento dei ratei promessi, lo stesso domandava nuovamente, tramite proprio collega, la consegna dell'elenco dei morosi ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e, non ottenuto nemmeno questa volta alcun riscontro, procedeva con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Il Condominio, costituitosi, eccepisce, tra le altre, che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è viziata, essendo stata eseguita presso una condòmina e non presso il legale rappresentante dell'ente.

Il Giudice del I° assegna alle parti termine per esperire la Mediazione.

Esitata negativamente detta procedura, nelle more del prosieguo del giudizio, il Condominio Alfa paga il residuo del proprio debito, pertanto l'Avvocato Tizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere, domanda nondimeno la condanna alle spese legali del Condominio Alfa in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.

Il Condominio domanda, di contro, che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso e del giudizio per essere stata la Mediazione promossa tardivamente.

Il Tribunale, accogliendo quanto richiesto dall'Avvocato Tizio, dichiara cessata la materia del contendere, ma condanna il Condominio Alfa alle spese del giudizio.

Il Condominio Alfa propone appello, ma la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3442 del 3 novembre 2022, lo rigetta, confermando la decisione di I°.

Legittimazione attiva del Condominio

L'Avvocato Tizio, rispetto all'appello promosso dal Condominio avverso la sentenza di I°, eccepiva la carenza di legittimazione attiva e la nullità della procura rilasciata al difensore dall'Amministratore, ritenendo non chiara l'identificazione del soggetto che ha apposto la firma.

Questa eccezione, esaminata per coerenza logica per prima dalla Corte, viene respinta, poiché la Corte rammenta che «l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può, in virtù dei poteri che gli sono conferiti ai sensi dell'art. 1131 c.c., esercitare un potere di rappresentanza processuale autonomo, non necessitando un'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini, salvo il dovere di informare quest'ultima circa lo stato del giudizio pendente.

Allo stesso modo può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., "quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali" (Cass.16260/2016)».

Circa la nullità della procura, la Corte osserva che «la dichiarazione formale rilasciata da un individuo al suo procuratore per potere essere rappresentato durante il processo è validamente conferita anche quando la sottoscrizione sia stata apposta con firma illeggibile; la procura è valida quando il riferimento agli atti processuali consente di non avere dubbi sull'individuazione del sottoscrittore.

In casi analoghi di illeggibilità della sottoscrizione della procura ad litem la Corte di Cassazione ha affermato che "l'omessa indicazione del nome nel testo dell'atto sono irrilevanti qualora l'indicazione nominativa sia con certezza desumibile da un atto, di data certa, anteriore al conferimento del mandato" (Cass. n. 21780/2015)».

Conclude la Corte affermando che, nel caso di specie è certa la conoscenza e individuazione dell'amministratore di Condominio da parte del ricorrente (l'Avvocato Tizio) che lo ha puntualmente identificato in tutti i suoi atti sin da quello introduttivo di primo grado, come risulta dalle notifiche effettuate.

Termine perentorio oppure ordinatorio?

Il Condominio, come abbiamo visto sopra, aveva eccepito che la convocazione al primo incontro di Mediazione fosse pervenuta oltre il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice del I° per avviarla e da ciò fa discendere l'improcedibilità della domanda dell'Avvocato Tizio.

Come noto, l'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010 citato prevede che (5° e 6° periodo):

«Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 [3 mesi, decorrenti dal deposito della domanda di mediazione, N.d.A.].

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

In tale ultimo caso, l'udienza verrà fissata a data successiva di 3 mesi, ma non a partire dal deposito della domanda, bensì dalla scadenza del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.

Orbene, benché detto termine (di 15 giorni) sia stato ritenuto non perentorio dalla maggior parte della giurisprudenza, cioè comportante la decadenza della parte dall'azione, bensì ordinatorio, quindi senza alcuna conseguenza in caso di violazione, nel caso concreto detto problema non sussiste.

Secondo arresti anche recenti (v. Cass., Sez. II, sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021), il primo incontro delle parti dinnanzi al Mediatore deve svolgersi (quindi effettivamente tenersi) prima ed entro la data dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice che le ha invitate ad esperire il tentativo.

Ciò significa che è il primo incontro a costituire il perno del vaglio, da parte del Giudice, circa la soddisfazione o meno della condizione di procedibilità; nel caso di specie, il termine dei 15 giorni decorreva dalla ordinanza comunicata alle parti il 28 giugno 2021, la Mediazione fu depositata il 02 luglio 2021, ma comunicata il 30 luglio 2021, tuttavia il primo (ed unico, a quanto pare) incontro si svolse il 6 settembre 2021, prima dell'udienza di rinvio del 19 ottobre 2021, quindi la Mediazione era tempestiva.

Abuso dello strumento processuale

Il Condominio Alfa si lamenta, in sede di appello, anche dell'abuso dello strumento processuale da parte dell'Avvocato Tizio: secondo il Condominio, la richiesta di anagrafica condominiale è intervenuta successivamente al pagamento del debito residuo e i pagamenti delle rate del debito erano sempre stati effettuati con regolarità, salvo l'impossibilità per alcuni mesi dovuta all'emergenza sanitaria in atto. Rappresenta inoltre il Condominio che l'Avvocato Tizio era in possesso dell'anagrafica dei Condomini per aver ricevuto tale documentazione già nel corso del precedente giudizio avviato tra lo stesso Condominio ed un condòmino (dal quale evidentemente traeva origine la pronuncia che condannò il Condominio Alfa a corrispondere le spese legali di cui è causa all'Avvocato Tizio); inoltre lo stesso Avvocato Tizio, quale legale del Condominio per diversi anni (sino al 2017) ben conosceva le vicende e la documentazione condominiale.

Riteniamo interessante questa parte della pronuncia perché quanto qui rappresentato accade molto spesso nella realtà.

Premessa l'infondatezza di quanto affermato dal Condominio circa la mancanza di richiesta dell'anagrafica, per come risultante agli atti del giudizio, la Corte osserva che «come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la circostanza addotta dal Condominio relativa alla conoscenza delle tabelle millesimali da parte dell' [Avvocato Tizio, N.d.A.] - già prima del deposito del ricorso in ragione della attività professionale svolta in passato in suo favore, è inconferente ed irrilevante atteso che, anche se si volesse dare credito a tale rilievo, resterebbe il fatto che non vi è prova in atti che la anagrafica dei condomini e le tabelle siano rimaste immutate nel tempo, né che il creditore ricorrente avesse conoscenza di quali fossero i condomini morosi nel momento in cui riteneva di dover porre in essere il suo credito.

I condomini nell'arco di 5 anni avrebbero potuto essere cambiati così come le rispettive morosità; qualsiasi situazione interna al Condominio avrebbe potuto essere mutata e comunque essere sconosciuta al precedente legale, il cui diritto ad ottenere la documentazione richiesta (rispondente anche a ragioni di prudenza e diligenza, per non rischiare di avviare cause contro soggetti non legittimati) restava pertanto fermo».

Ci permettiamo sommessamente di precisare che ciò che l'art. 63 disp. att. c.c. permette al terzo creditore del Condominio di domandare ed ottenere dall'Amministratore è l'elenco dei soli condòmini morosi rispetto al credito del soggetto richiedente (non quindi rispetto alle quote condominiali o altri crediti), con indicazione della rispettiva quota millesimale e della porzione di debito, nonché dei dati anagrafici e della residenza.

Sentenza
Scarica App. Milano 3 novembre 2022 n. 3442
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