Il caso. Il Condominio X stipula un contratto di appalto con l'impresa Y per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione. Nonostante le numerose diffide, il condominio adempie solo parzialmente.
L'appaltatore, quindi, anziché munirsi di titolo esecutivo nei confronti del condominio, decide di agire contro singoli condomini.
Pertanto, chiede all'amministratore di fornirgli i dati dei morosi, come previsto dall'art.63 disp. att. c.c.
Non avendo ottenuto quanto richiesto, l'appaltatore si rivolge all'Autorità Giudiziaria, chiedendo la condanna dell'amministratore a fornire i dati richiesti e la condanna del condominio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subito a causa del ritardo.
Con ordinanza resa nel corso del giudizio, il G.d.P. invita l'amministratore a fornire "… i nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato dall'attore, con specificazione del debito pro quota da ciascuno dovuto…". L'amministratore resta inerte anche in questo caso e per tutta la residua durata del giudizio.
Con sentenza del 24.7.2019, n. 135, il Giudice di Pace di Monopoli condanna il condominio a fornire i dati richiesti e al risarcimento dei danni nella misura di € 2.000,00 ex art.614 bis c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Le norme in esame. L'art.63 disp. att. c.c., al primo comma, ultima parte, prevede che "… l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi…".
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