Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il Mise ha confermato l'incompatibilità tra amministratore e agente immobiliare

È stata finalmente risolta la disputa sulla possibile compatibilità tra la figura dell'amministratore condominiale e quella di agente immobiliare.
Avv. Maurizio Tarantino 

La nuova norma

Lo scorso 16 aprile, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 822-B, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018", già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. L'art. 2 della legge contiene disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, che si sono rese necessarie per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175, che la Commissione Europea ha aperto nei confronti del nostro Paese.

Dunque, per effetto dell'approvazione della norma, all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore", il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Le associazioni immobiliari

Secondo queste associazioni, l'eliminazione delle incompatibilità nei confronti degli agenti permetterebbe alle professioni della filiera immobiliare di avere delle possibilità in più, opportunità che tutti i professionisti possono avere nello sfruttare, nel futuro, questa maggiore apertura che la legge permetterà, nell'erogare servizi.

Alcune considerazioni critiche a margine del Disegno di legge Europea 2018

Invero, secondo tale impostazione, questa nuova norma rappresenta una possibilità in più per quelle aziende strutturate, sia dell'amministrazione condominiale che dell'immobiliare perché si apre alla possibilità di offrire agli stessi utenti servizi differenti.

Quindi, con la Legge europea tutto avverrà alla luce del sole, rispettando le professionalità e fornendo uno strumento in più ai piccoli amministratori, le cui difficoltà, attualmente, dipendono dal loro essere poco strutturati.

Le contestazioni delle associazioni di categoria

A seguito di tale norma, ci sono state contestazioni da parte delle associazioni degli amministratori. Per meglio dire, secondo i primi commentatori, l'agente immobiliare dovrà avere i requisiti formativi come prescritto dall'articolo 71 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ma il vero problema è quello dei controlli, delle sanzioni, della verifica dei "crediti formativi veri" e delle certificazioni rispetto alla norma UNI 10801 a garanzia dei diritti dei cittadini.

Dunque, secondo quanto appreso a seguito della nuova norma, a parere delle associazioni di categoria, l'esercizio dell'attività di mediazione risulta incompatibile con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad ogni modo, la medesima attività è comunque incompatibile "in situazioni di conflitto di interessi".

La soluzione del problema: l'interpretazione del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota pubblicata in data 22 maggio 2019 - su interpello dell'Associazione "Arco" ha offerto una sorta d'interpretazione autentica della contestata norma.

Difatti, il Mistero ha evidenziato che "anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l'incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest'ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, sia ove venga considerato l'aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico; nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condomìnio.

Da ultimo, si coglie l'occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n.39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima e la conseguente inibizione alla stessa".

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, è stata confermata la tesi di chi aveva manifestato i dubbi sulla compatibilità della professione di agente immobiliare (mediatore) con quella dell'amministratore di condominio, alla luce della legge 3 maggio 2019, n. 37.

Scarica la risposta del MISE

  1. in evidenza

Dello stesso argomento