Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Sanzioni disciplinari a carico dell'agente immobiliare

Sanzioni disciplinari per agenti immobiliari: tipologie, modalità di applicazione e possibilità di ricorso per tutelare i diritti professionali e garantire un corretto esercizio dell'attività.
Avv. Alessandro Gallucci 
20 Dic, 2017

La legge prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'agente immobiliare?

Se sì, quali sono tali sanzioni disciplinari?

Chi applica le sanzioni contro l'agente immobiliare?

Si può fare ricorso contro l'irrogazione delle sanzioni disciplinari?

Ricordiamo qui di seguito le principali norme disciplinanti la professione di mediatore, nell'ambito della quale è riconducibile l'attività dell'agente immobiliare:

  • legge n. 39/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante per l'accesso all'attività di agente immobiliare;
  • decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, contenente regolamento di attuazione della suddetta legge;
  • d.lgs n. 59/2010, che ha introdotto modifiche alle modalità di accesso alla professione di agente di affari in mediazione.

Sanzioni disciplinari per agenti immobiliari: tipologie e applicazione

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la norma cui fare specifico riferimento è il decreto ministeriale n. 452 del 1990. A mente dell'art. 18 di tale regolamento, le sanzioni disciplinari applicabili all'agente immobiliare sono di tre tipi:

  • la sospensione;
  • la cancellazione;
  • l'inibizione perpetua dall'attività (inizialmente detta radiazione, in ragione dell'esistenza dei ruoli).

Le prime due domande hanno quindi risposta positiva: la legge prevede delle sanzioni disciplinari e queste sono dettagliatamente previste dal d.m. n. 452/1990.

È utile comprendere quando e come trovino applicazione le sanzioni disciplinari verso l'agente immobiliare. Di tali aspetti si occupa l'art. 19 del decreto ministeriale n. 452.

Quanto alla cancellazione, essa è applicabile:

  • se l'agente immobiliare versa in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 5 della legge n. 39/1989 (es. esercita altra attività professionale differente dalla mediazione);
  • quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989 (es. intervenuta condanna penale);
  • quando è l'agente stesso a domandare la cancellazione dal registro delle imprese (es. cessazione attività).

La sospensione, invece, è una sanzione disciplina che trova applicazione:

  • nei casi meno gravi di turbamento del normale andamento del mercato;
  • nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.

Per queste due ipotesi, specificamente previste dal terzo comma dell'art. 19, terzo comma, d.m. n. 452/1990, la sospensione può essere inflitta per un periodo non superiore a sei mesi.

Che cosa fare per diventare agente immobiliare?

Qualora l'agente immobiliare dovesse assumere la qualità d'imputato per uno dei reati alla cui condanna consegue la sanzione della cancellazione, la sospensione può essere disposta fino al termine del procedimento (art. 19, quarto comma, d.m. n. 452/1990).

V'è infine l'inibizione perpetua, che può essere disposta:

  • contro quegli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
  • quando gli agenti, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
  • contro quegli agente cui sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

Il diritto alla provvigione matura quanto l'affare è concluso

Chi e come applica le sanzioni disciplinari agli agenti immobiliari?

Organo competente alla irrogazioni delle sanzioni disciplinari contro l'agente immobiliare è la giunta camerale della Camera di Commercio presso la quale il professionista è iscritto.

Ciò che prevede il d.m. n. 452/1990 è un vero e proprio procedimento disciplinare.

In sostanza si ha:

  • una citazione a comparire con l'indicazione della contestazione di un termine per la comparizione non inferiore a quindici giorni;
  • una sorta di udienza/audizione di discussione della contestazione;
  • la decisione motivata che deve essere comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • la possibilità di ricorso al Ministero delle attività produttive.

Il ricorso, specifica il d.m. n. 452, sospende l'efficacia della decisione della giunta camerale.

Alle ultime due domande che si sono poste in principio è dunque possibile rispondere: le sanzioni sono applicate dalla giunta camerale ed i relativi provvedimenti sono contestabili.

condominio

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento