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Disabile e diritto al parcheggio riservato in condominio

Il condomino portatore di handicap ha diritto al parcheggio riservato in condominio? Quali sono i poteri dell'assemblea?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Molti condomìni sono dotati di un parcheggio riservato ai loro inquilini. Spesso viene adibito a parcheggio un'are comune (come ad esempio un cortile) sebbene il regolamento non preveda tale destinazione.

I problemi inerenti al parcheggio in condominio riguardano in genere l'assegnazione dei posti: a volte gli stalli sono sufficienti per tutti, a volte invece occorre fare a turno, mentre altre volte ancora sorgono diverbi e liti per l'assegnazione esclusiva del posto auto. È ciò che può accadere quando il richiedente sia un disabile.

Il condomino portatore di handicap ha diritto al parcheggio riservato in condominio? Cosa succede se un parcheggio non c'è affatto? Cosa dice la legge a riguardo? Il problema del parcheggio per disabili in condominio è da sempre molto sentito; le soluzioni da proporre variano a seconda della situazione concreta. Analizziamo i casi più frequenti.

Disabile parcheggio riservato in condominio: che cosa fare?

La prima situazione che si prospetta è quella del condomino che, affetto da problemi di mobilità, voglia parcheggiare il più vicino possibile alla propria porta di casa, ovvero al portone di ingresso del condominio, in assenza però di un vero e proprio parcheggio condominiale.

In assenza di un'area specificamente adibita alla sosta dei veicoli, il portatore di handicap potrà optare per due soluzioni:

  • la prima, non ortodossa, consiste nel posteggiare l'auto all'interno di un'area comune dell'edificio, in modo tale che essa non dia fastidio agli altri condòmini o crei intralcio, pur se l'area non è adibita a parcheggio. È il caso dell'invalido che parcheggia l'auto nel grande cortile condominiale.

In questa ipotesi, però, il disabile deve sperare nella tolleranza degli altri condòmini, in quanto l'area non sarebbe destinata alla sosta delle autovetture;

  • la seconda, rispettosa delle regole, è quella di sollecitare l'assemblea affinché il condominio deliberi per la trasformazione di un'area comune in parcheggio per le auto. Vediamo come.

Trasformazione dell'area condominiale in parcheggio

Per giurisprudenza oramai consolidata (ex multis, Cassazione, sentenza n. 26295 del 15 dicembre 2015), la trasformazione di un'area condominiale in un parcheggio dev'essere considerata un'innovazione.

Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c. per diversi aspetti. Innanzitutto, le innovazioni consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le modificazioni si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.

Da tanto deriva che, per mutare un'area comune in parcheggio, cioè per operare questo tipo di modifica della destinazione d'uso, occorreranno le maggioranze qualificate previste dagli artt. 1120 e 1136 del codice civile.

Per la precisione, l'art. 1120, comma secondo, numero 2, cod. civ., stabilisce che, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, è sufficiente la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, cod. civ., secondo cui sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Disabile e parcheggio riservato in condominio: diritto al posto auto

Passiamo ora ad analizzare l'altra ipotesi: quella in cui un parcheggio condominiale vi sia (perché v'è sempre stato oppure perché, come visto nel paragrafo precedente, l'assemblea ha votato la modifica della destinazione d'uso di una parte comune) ma non abbia sufficienti stalli per tutti e, soprattutto, sia sprovvisto di un posto auto riservato ai disabili.

Gli invalidi e i portatori di handicap hanno diritto al posto auto riservato? La risposta è positiva, ma con delle distinzioni da farsi in ragione dell'anno di costruzione dell'edificio condominiale.

La legge n. 13/1989 (e relativo regolamento di attuazione, art. 8, co. 2, punto 3, D.M. n. 236/1989) stabilisce che «nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura».

Parcheggiare nel posto riservato ai disabili è reato. Si rischia la condanna per violenza privata

La stessa normativa appena richiamata specifica che le predette disposizioni possano essere applicate anche agli edifici già esistenti all'entrata in vigore della legge (cioè, il 1989), ma solamente se questi sono oggetto di ristrutturazione.

Dunque, ricorrendo i presupposti appena enunciati, il condomino disabile può validamente chiedere e ottenere il posto auto riservato all'interno del parcheggio condominiale, in quanto è la legge a prevedere tale diritto. Qualora l'assemblea dei condomini dovesse negare il posto auto riservato, la deliberazione sarebbe annullabile perché contraria alla legge.

Disabile: quando serve l'unanimità per il posto auto riservato

Per gli edifici costruiti antecedentemente al 1989, non trovando applicazione la normativa succitata, il condomino disabile potrà incontrare maggiori difficoltà nel vedersi riconoscere un posto auto all'interno del parcheggio condominiale.

L'utilizzo del parcheggio condominiale

È appena il caso di ricordare che del parcheggio condominiale, rappresentando cosa comune, deve essere garantito l'uso paritario a tutti i condomini; l'assegnazione in via esclusiva del posto auto al disabile, dunque, necessita obbligatoriamente del consenso assembleare.

Nell'impossibilità di applicare la disciplina del 1989 sui parcheggi riservati ai condomini disabili, la persona interessata allo stallo riservato dovrà ottenere il consenso unanime dell'assemblea: il consesso non può deliberare a maggioranza di assegnare l'uso in via esclusiva e per un tempo indeterminabile di uno spazio comune ad uno condomino o più condòmini, pena la nullità della deliberazione stessa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11034, depositata il 27 maggio 2016).

Secondo la Suprema Corte, l'assemblea ha sì il potere di modificare (eventualmente innovando, come visto a proposito della trasformazione del cortile in parcheggio) a maggioranza la destinazione delle parti comuni, ma non può disporre che tali utilizzo sia destinato ad uno o più condòmini (e non a tutti), senza che ricorra il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Parcheggio per disabili sulla strada pubblica

Qualora la persona con disabilità accertata non riesca ad ottenere un posto riservato nel parcheggio condominiale, potrà in ultima istanza cercare di farsi assegnare dal Comune di residenza uno stallo sulla strada pubblica più prossima al condominio.

Secondo l'art. 188 del codice della strada, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

I soggetti legittimati ad usufruire di dette strutture sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

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