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Televisore del vicino a volume alto a tutte le ore del giorno. Come provarlo?

Televisione ad alto volume in condominio, che cosa fare?
Avv. Alessandro Gallucci 

I rumori in condominio rappresentano, quanto meno nel sentire comune, uno dei motivi più ricorrenti di screzio tra vicini.

Il rumore dei tacchi, le sedie strisciare, i frequenti litigi e non ultima la televisione ad alto volume a tutte le ore del giorno e della notte.

Non sempre questo genere di vertenza arriva nelle aule dei Tribunali: alle volte per rassegnazione alle intemperanze del proprio dirimpettaio, alle volte per la difficoltà di riuscire a provare le proprie lamentele.

Nonostante ciò esistono delle norme ben precise a tutela del riposo e della tranquillità delle persone. Il livello di tutela è sia quello civile che quello penale.

Prendiamo spunto da quanto ci scrive un nostro lettore: «Ciao amici di Condominioweb! Sono letteralmente sfinito dal mio vicino di casa. Non si tratta di un arzillo ottantenne duro d'orecchio, ma di un giovane trent'enne con la passione per la tv. Passione per lui, disgrazia per tutti, o almeno per me che gli abito a fianco.

Lavora da casa, come me, è mantiene la Tv accesa su un canale musicale tutto il giorno! Poi la sera le partite o i reality.

Non so che fare, come posso provare che questo suo comportamento è per me intollerabile? Mi sta togliendo il sonno…e la salute!»

Tv ad alto volume e responsabilità penale: come provarla?

Non è questo il momento di addentrarsi in dissertazioni inerenti l'effettiva utilità sociale d'una sanzione penale.

In relazione a casi come quello espostoci dal nostro lettore è utile comprendere, con specifico riferimento al televisore ad alto volume (sebbene il principio si estendibile a tutte le altre fattispecie), cosa possa fare chi si ritiene danneggiato.

Ai sensi del primo comma dell'art. 659 c.p. rubricato (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone):

«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila».

La giurisprudenza, in più occasioni, ha specificato che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non e' necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).

Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non e' necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma e' sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone». (Trib. Bari 24 settembre 2007).

Dormire...dolce dormire. Urlare in piena notte lede il riposo delle persone. Scatta il reato.

In sostanza chi si ritiene danneggiato potrà chiedere l'intervento della pubblica autorità (polizia municipale, carabinieri, ecc.) per le constatazioni di loro competenza.

In questo caso non è necessario provare che una o più persone siano state effettivamente danneggiate: agli inquirenti basterà dimostrare anche mediante semplici loro valutazioni (a loro volta oggetto di valutazione giudiziale) che quel rumore era potenzialmente lesivo del riposo e delle occupazioni di altre persone.

Tv ad alto volume e responsabilità civile: come provarla?

Quanto alla tutela civile, salvo ulteriori disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, la norma cui fare riferimento in relazione alle immissioni sonore intollerabili è l'art. 844 c.c. a mente del quale:

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».

Quanto ai limiti di tollerabilità è stato specificato «che non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità» (così ex multis Cass. n. 3438/10).

In relazione all'onere della prova starà a chi contesta dover dimostrare con ogni mezzo (es. perizia fonica, testimonianza, ecc.) l'eccessività dei rumori lamentati. Indubbiamente un compito gravoso e di non facile soluzione. Le perizie possono essere utili, utilissime, ma non sono le uniche fonti di prova: anche le testimonianze possono esserlo.

Tv accesa, niente diritto al silenzio assoluto

In questo contesto è bene ricordare che s'è che non si possono infastidire gli altri con la tv ad alto volume, è altrettanto vero che non si può pretendere che non voli una mosca.

In tal senso, ai fini della valutazione della rumorosità è della sua accettabilità, è stato affermato che «il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore» (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Insomma, tranquillità sì, ma non silenzio assoluto.

Rumori in Condominio: la prova del superamento della normale tollerabilità può essere fornita con testimoni.

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