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Danno da inquinamento acustico. Gli inquilini devono dimostrare il superamento dei limiti differenziali

Nessun danno da inquinamento acustico in assenza di una misurazione del rumore di fondo.
Avv. Rita Claudia Calderini - Foro di Napoli 

La vicenda. Due condomini agivano davanti al Tribunale di Busto Arstizio contro una società esercente un'attività commerciale nelle immediate vicinanze del condominio di residenza.

Gli attori chiedevano che la convenuta società fosse condannata alla riduzione delle immissioni acustiche prodotte dall'uso di alcuni macchinari durante l'orario notturno oltre che al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva le doglianze degli attori condannando la convenuta alla riduzione delle immissioni sonore e al richiesto risarcimento del danno.

A sostegno di tale decisione, il giudice di primo grado adduceva le risultanze prodotte dal consulente tecnico d'ufficio.

Quest'ultimo aveva accertato il superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. del 1 marzo 2001 e del 14 novembre 1997, posto che, applicando il criterio differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo, le immissioni sonore prodotte dalla convenuta, erano risultate incompatibili con i limiti di cui alla predetta normativa.

La società impugnava quindi la decisione del Tribunale davanti alla Corte di Appello milanese che accoglieva la censura con cui l'appellante contestava l'impossibilità di misurare il superamento delle soglie consentite dalla legge.

In particolare, la società appellante contestava l'impossibilità di raggiungere la prova dell'evento dannoso in assenza di una contemporanea misurazione del rumore ambientale e del rumore di fondo.

Avverso tale provvedimento, i condomini agivano davanti alla Corte di Cassazione affinché fosse accertata non solo la violazione dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 1 marzo 2001 e del 14 novembre 1997 ma altresì dei limiti posti all'art. 844 cod. civ.

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La vicenda giuridica. Il quesito giuridico posto al vaglio degli ermellini intercetta il tema più ampio delle immissioni sonore intollerabili. Sul punto, l'art. 844 cod. civ. dispone che il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Il legislatore aggiunge poi che nell'applicare il principio della normale tollerabilità, il giudice è tenuto a contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

La normale tollerabilità tuttavia non va valutata esclusivamente alla stregua dei citati parametri civilistici ma altresì alla stregua dei parametri pubblicistici che impongo al giudice di tener conto soprattutto dei limiti tabellari previsti nei regolamenti amministrativi.

In merito ai rapporti tra normativa civilistica e normativa pubblicistica sulle immissioni sonore, con sentenza del 6 novembre 2013 n. 25019, la Corte di Cassazione ha statuito che i criteri previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità e di riflesso la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo".

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La decisione della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 1025 del 2018, gli ermellini hanno confermato la decisione della Corte milanese statuendo che i condomini non possono chiedere il danno per l'inquinamento acustico prodotto dai macchinari della società in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria in cui si manifesta la violazione dei limiti differenziali.

A sostegno di tale decisione, la Corte ha addotto non solo il mancato raggiungimento della prova dell'evento dannoso ma, altresì, del superamento dei limiti legali assoluti e differenziali.

Invero, nella motivazione della sentenza si legge che il giudice di primo grado avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze prodotte dal consulente tecnico di ufficio il quale erroneamente aveva effettuato la misurazione del rumore di fondo in un orario diverso da quello in cui i condomini avevano contestato il superamento dei limiti differenziali.

Ciò in quanto, il consulente tecnico aveva effettuato una misurazione tra le 4.52 e le 5.01 del mattino (cioè 32 minuti prima dell'inizio e 92 minuti prima della fine del periodo considerato).

Secondo la Corte, costituisce un dato di comune esperienza che nell'orario tra le 5:00 e le 7:00 del mattino riprenda la maggior parte delle attività umane dopo la pausa notturna e che, quindi, il rumore complessivamente considerato possa aumentare.

Nello specifico, nei nove minuti tra le 4:52 e le 5:01 del mattino il livello equivalente del rumore ambientale (cosiddetto Leq) era aumentato di 7,60 punti, così come nei successivi trenta minuti era plausibile che sarebbe aumentato di altri 4 punti.

In forza di un tale aumento del livello equivalente del rumore ambientale, la Corte ha statuito che le immissioni sonore prodotte dai macchinari in uso dalla società fossero lecite e tollerabili e che in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell'elemento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n.1025 2018
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