Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rumori, campanacci e belati delle pecore. Non sempre è possibile configurare un pregiudizio risarcibile

Immissioni acustiche provenienti dai campanacci e dai belati delle pecore.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

L'esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica, che deve essere dimostrata dal soggetto che chiede il risarcimento.

Facendo applicazione di questo consolidato principio di diritto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17013 del 20 agosto 2015, ha definitivamente rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario di un edificio contro le immissioni acustiche provenienti dai campanacci e dai belati delle pecore che pascolavano nelle vicinanze della sua casa.

La singolare vicenda al vaglio della suprema corte prende le mosse da un provvedimento cautelare urgente con il quale il tribunale aveva ordinato ai pastori di pascolare le loro greggi e di tenere i cani-pastore ad una distanza di almeno 100 metri dalla proprietà dei ricorrenti, così da far cessare le immissioni acustiche nella loro abitazione.

Tutela del riposo e della tranquillità delle persone che vicino alla chiesa abitano, limitare i suoni delle campane

Nella fase di merito il provvedimento veniva confermato e, in più, il pastore veniva condannato al pagamento di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale da inquinamento acustico e limitazione di movimento.

In appello, tuttavia, la sentenza veniva parzialmente riformata con il rigetto della domanda risarcitoria.

Per i giudici, infatti, non era stata offerta alcuna prova idonea a documentare un effettivo pregiudizio derivante dalla lamentate immissioni.

La suprema Corte, nel confermare il rigetto della richiesta risarcitoria, ricorda che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si atteggia in ogni caso quale danno-conseguenza, così da non potersi ritenere in re ipsa e richiedere, invece, la prova della sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, che deve coinvolgere diritti costituzionalmente tutelati.

In definitiva, "il risarcimento del danno non patrimoniale richiede sempre la prova di una violazione che abbia determinato in concreto una lesione la quale, andando oltre la suddetta soglia di tollerabilità, ne renda significativamente apprezzabile la portata e costituzionalmente meritevoli di ristoro".

Di tale orientamento non mancano applicazioni proprio in tema di danno non patrimoniale da immissioni intollerabili.

Anche in tale ipotesi, all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni sonore non segue automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale. Grava sulla parte interessata l'onere di fornire in giudizio specifica prospettazione e dimostrazione del danno lamentato, che deve essere attuale, direttamente riconducibile alle immissioni e lesivo di diritti della persona meritevoli di tutela.

Nel caso di specietale prova non è stata fornita. I proprietari,infatti,non hanno allegato ed offerto di provare di aver subito, per effetto delle immissioni sonore provenienti dal gregge di pecore, un significativo mutamento delle loro condizioni ed abitudini di vita tale da configurare un pregiudizio risarcibile.

L'omissione del materassino fonoassorbente può considerarsi un grave vizio?

Sentenza
Scarica Cassazione civile, n. 17013 del 20 agosto 2015
  1. in evidenza

Dello stesso argomento