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Condominio furbetto e falso part time del portiere: le conseguenze economiche per la collettività condominiale sono dolorosissime

Giusto però il licenziamento se avviene per soppressione del servizio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In base alla contrattazione collettiva (recentemente aggiornata per la parte economica) le figure professionali che ruotano attorno al ruolo del portiere sono sostanzialmente quattro, lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi; lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti); lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati); lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

Molto spesso nel corso del rapporto o a seguito del licenziamento il portiere si rivolge all'Autorità Giudiziaria sostenendo di aver svolto ulteriori mansioni rispetto a quelle contrattualmente previste o di aver osservato un orario di lavoro più esteso rispetto a quanto concordato. Non è rato poi che venga messa in discussione la legittimità del licenziamento conseguente a soppressione del servizio.

Soppressione del portiere e giustificato licenziamento

In linea generale il licenziamento, per essere legittimo, deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 2119 c.c. e 3 della l. n. 604/1966: la prima si verifica quando il dipendente assume un comportamento talmente grave e irreparabile da non permettere la continuazione del rapporto di lavoro, nemmeno per un giorno.

Integra giusta causa di licenziamento, ad esempio, il comportamento del portiere di un edificio condominiale il quale ritenga di difendere i propri interessi attraverso minacce rivolte contro un suo sostituto o contro un addetto alle pulizie, fino a provocarne l'allontanamento dal posto di lavoro, o ancora usi turpiloquio riferendosi al condominio.

Configura giusta causa di licenziamento pure l'occupazione abusiva, da parte del portiere di un alloggio di proprietà del datore di lavoro, diverso da quello assegnatogli.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo che contempla il periodo di preavviso o, in mancanza, il pagamento della relativa indennità - è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo soggettivo), oppure da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (c.d. giustificato motivo oggettivo).

Tra i casi passibili di licenziamento per c.d. giustificato motivo oggettivo, che non è imputabile a "colpe" del lavoratore, si può ricordare la soppressione del portierato da parte dell'assemblea, per insorte ragioni economiche.

Se la soppressione del servizio risulta da regolare delibera con cui l'assemblea condominiale ha deciso, per ragioni economiche, di sopprimere il servizio di portierato e di liberare l'alloggio di servizio così da poterlo mettere a reddito e non risultano elementi in ordine alla fittizietà della decisione assunta dal Condominio, la risoluzione del rapporto di lavoro deve dirsi giustificata dalla soppressione del posto di lavoro (Trib.

Roma 30 novembre 2022 n. 10157). Del resto non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. civ., sez. lavoro, 07/01/2002, n. 88)

Il falso part time del portiere: i gravi rischi per la collettività condominiale

Nel caso in cui il portiere abbia stipulato con il condominio un contratto di lavoro part time, in cui in realtà l'impegno richiesto dal datore sia full time, la collettività rischia sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e contributi.

Naturalmente poi si devono mettere in conto azioni giudiziarie da parte del lavoratore che può far valere le proprie pretese e chiedere le differenze retributive e contributive.

In una vicenda esaminata dal Tribunale di Roma (sentenza n. 10157 del 30 novembre 2022) le mansioni svolte dal portiere sono risultate conformi alla qualifica contrattualmente attribuita. Al contrario, anche sulla base delle testimonianze, il Tribunale ha accertato che l'orario di lavoro era superiore a quello - part time - indicato nel contratto di assunzione.

Di conseguenza, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, il condominio è stato condannato a pagare al portiere (licenziato per soppressione del servizio) € 146.449,42 per differenze retributive (derivanti dall'osservanza di un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali) e altri oneri (oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 30 novembre 2022 n. 10157
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