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Quando il condominio viene citato in giudizio dal portiere per ottenere la retribuzione: la reazione dei condomini contro l'avvocato del portiere

Il difensore del portiere può intervenire nel processo se la controparte condominio lo chiama in causa per chiedergli il risarcimento del danno da lite temeraria.
Avv. Mariano Acquaviva 

Normalmente gli avvocati si limitano a rappresentare in giudizio i soggetti che conferiscono loro procura alle liti, senza entrare direttamente a far parte del procedimento. In altre parole, i difensori agiscono nell'interesse dei loro assistiti, i quali sono poi i diretti destinatari degli esiti del processo.

Quanto appena detto, però, non impedisce a un avvocato di diventare parte sostanziale del giudizio allorquando viene chiamato in causa personalmente.

È ciò che è accaduto nel caso sottoposto alla Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 4175 del 24 novembre 2022, ha deciso su una fattispecie davvero particolare: il condominio convenuto dal portiere a pagare la retribuzione mai corrisposta decideva di estendere il contraddittorio anche all'avvocato dell'attore, responsabile a suo dire di aver intentato una lite temeraria.

Davanti alla cospicua richiesta di risarcimento danni il legale non ha potuto che costituirsi personalmente in giudizio, chiedendo non solo il rigetto dell'avversa pretesa bensì anche il pagamento delle spese di lite. Analizziamo nel dettaglio la vicenda.

La richiesta di risarcimento contro l'avvocato

La vicenda processuale prendeva le mosse dal ricorso promosso dall'ex portiere contro il proprio condominio per via di alcune retribuzioni non corrisposte.

Il condominio si costituiva chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, pochi giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo, si era provveduto a corrispondere all'ex dipendente quanto aveva richiesto.

Il condominio chiedeva altresì di condannare l'avvocato del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.: a detta di parte resistente, infatti, il legale avrebbe proseguito il giudizio contro la volontà del suo assistito il quale, dopo aver ricevuto il pagamento, gli avrebbe manifestato l'intenzione di non procedere oltre.

L'esito del giudizio di primo grado

Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda introduttiva dell'ex portiere, aveva respinto la domanda risarcitoria del condominio in quanto non era stata dimostrata la ricezione, da parte dell'avvocato di controparte, delle lettere contenenti la volontà abdicativa del ricorrente.

Inoltre, il giudice di prime cure riteneva di dover rigettare la domanda risarcitoria in quanto rivolta irritualmente nei confronti di un soggetto (l'avvocato della controparte) che non era parte del giudizio.

Concludeva pertanto compensando in toto le spese di lite.

I motivi d'appello

Contro la sentenza di primo grado proponeva appello parziale l'avvocato dell'originario resistente, il quale si era nel frattempo costituito in giudizio a seguito della richiesta risarcitoria avanzata direttamente contro di lui dal condominio.

Secondo l'avvocato, il tribunale avrebbe ingiustamente compensato le spese di lite non riconoscendogli la qualità sostanziale di parte del procedimento nonostante il suo regolare intervento nel giudizio di primo grado.

La decisione si manifestava pertanto contraddittoria in quanto da un lato respingeva la domanda risarcitoria del condominio ma, dall'altra, non condannava la compagine al pagamento delle spese.

La costituzione in appello del condominio

Si costituiva il condominio già convenuto, resistendo all'appello. Ribadite le censure all'operato dell'avvocato e sottolineato che questi, invece di ritirare il fascicolo, come richiesto da entrambe le parti originarie, ormai conciliate, aveva indotto il tribunale ad arrivare a sentenza solo sul tema delle spese legali affrontate in proprio, in via di appello incidentale riproponeva la propria domanda per il riconoscimento del ristoro del danno da lite temeraria.

La decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 4175 del 24 novembre 2022 in commento, ha accolto l'impugnazione avanzata dall'avvocato.

Infatti il legale (appellante in proprio nel giudizio) era stato, sia pure irritualmente, destinatario di una richiesta di condanna e dunque era intervenuto in giudizio per difendersi nel merito delle gravi accuse rivoltegli.

Il Tribunale, dal canto suo, non lo aveva estromesso né aveva valutato come ultroneo il suo intervento in giudizio, pertanto riconoscendo l'autonomia del rapporto processuale fra l'avvocato e il condominio rispetto al rapporto di quest'ultimo con l'ex portiere.

L'avvocato era pertanto divenuto una parte a tutti gli effetti con una posizione processuale in tutto distinta rispetto a quella del suo assistito.

Peraltro, la conciliazione fra le parti principali del giudizio di prime cure era intervenuta solamente dopo la notifica del ricorso introduttivo. Tanto è vero che già alla prima udienza, preso atto dell'intervenuta conciliazione, l'avvocato dismetteva i panni del difensore tutelando esclusivamente sé stesso dalla domanda risarcitoria del condominio.

Pertanto, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di dover compensare le spese di lite, attesa l'infondatezza della richiesta del condominio: l'avvocato, infatti, aveva pieno diritto sia a intervenire nel giudizio per difendersi dalle accuse della compagine, sia a proseagine, sia a proseguire il giudizio per ottenere il riconoscimento delle spese di lite, in virtù del noto principio della "soccombenza virtuale" che si applica ogni volta che sopraggiunge la cessata materia del contendere.

Il principio di diritto della sentenza

Alla luce di quanto appena esposto, possiamo ritenere che dalla sentenza in commento è ricavabile il seguente principio di diritto: l'avvocato contro cui sia rivolta una specifica domanda risarcitoria può intervenire in proprio nel giudizio, assumendo a tutti gli effetti la qualità di parte sostanziale e pertanto agendo a difesa dei suoi diritti, distinti da quelli del proprio assistito.

Sentenza
Scarica App. Roma 24 novembre 2022 n. 4175
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