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Delibera sopravvenuta e soccombenza virtuale

La delibera sopravvenuta che approva il medesimo ordine del giorno di una precedente impugnata comporta la cessazione della materia del contendere.
Avv. Anna Nicola 

Decisione del Tribunale di Roma del 30 giugno 2022 n. 10486

La decisione in esame ci ricorda il principio secondo cui la delibera sopravvenuta che approva il medesimo ordine del giorno di una precedente delibera impugnata comporta -nel relativo giudizio- la cessazione della materia del contendere e la pronuncia ai soli fini delle spese processuali in termini di soccombenza virtuale.

Nel caso di specie un condomino aveva impugnato la delibera di approvazione del consuntivo senza che il primo fosse presente e senza inviare i documenti giustificativi del bilancio approvato.

Nel corso del procedimento giudiziale il condominio deliberava nuovamente sul consuntivo in modo valido e puntuale, comportando la cessazione della materia del contendere del giudizio pendente, procedendo quindi il giudice ad una valutazione incidentale sull'originaria fondatezza dell'impugnazione al solo fine della cd. soccombenza virtuale cioè sulla statuizione sulle spese processuali.

L'invalidità nel caso di specie: diritto di informativa contabile

Il Tribunale rileva che in primo luogo deve ritenersi la sussistenza del vizio preliminare dedotto dall'attore con riguardo alla violazione del suo diritto alla preventiva consultazione dell'intera documentazione contabile afferente al rendiconto da approvare.

È noto il principio secondo cui ciascun condomino ha - su richiesta - il diritto di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza neppure l'onere di specificare le ragioni di tale richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti) e che - tuttavia - l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza (per tutte, Cass. 8.6.2020, n. 10844, con richiamo a Cass. 21.9.2011, n. 19210, Cass. 29.11.2001, n. 15159 e Cass. 26.8.1998, n. 8460).

Tale diritto del condomino - nella fattispecie - risultava essere stato pregiudicato, in quanto l'attore ricevette la convocazione assembleare in data 1.3.2019 e - lo stesso giorno - richiese all'amministratore la copia integrale della documentazione contabile afferente al consuntivo in oggetto.

Inoltre l'attore specificò anche all'amministratore - nella stessa richiesta - "di essere a Sua disposizione per conoscere le modalità del ritiro (sebbene la documentazione - come a Lei noto - si trova nello stesso stabile, abbiamo una copisteria nel civico affianco e negli ultimi trenta anni tali documenti sono stati sempre consegnati tramite il portiere, con contestuale firma per ricevuta da parte del condomino)".

Infine il condomino preannunziò nell'occasione di essere disponibile a farsi carico personale della materiale esecuzione delle fotocopie - a sue spese - anche presso il suo studio (posto nello stesso stabile ove si trova l'abitazione dell'amministratore).

Sul tema della tempistica, si è trattato di una richiesta tempestiva, risalente a 6 giorni prima dell'assemblea, che non ha avuto alcuna risposta successiva da parte dell'amministratore (essendo peraltro incontestata la sua avvenuta ricezione tramite il consueto servizio della portineria).

Il Tribunale ha osservato che non emergevano circostanze tali da far ritenere che la richiesta del condomino - formulata con adeguata chiarezza e disponibilità anche riguardo alle modalità di estrazione delle copie a spese del condomino - potesse comportare un serio ostacolo all'attività di amministrazione o fosse comunque contraria ai principi di correttezza e buona fede.

Dice il giudice, appare d'altra parte evidente che - dopo l'esito negativo della richiesta - la mancata partecipazione dell'attore all'assemblea non gli poteva essere certamente "addebitata" ed ha piuttosto legittimato l'impugnazione in tal senso (stante, appunto, l'avvenuta approvazione del consuntivo).

Conclusione: sopravvenuta valida delibera di uguale contenuto e soccombenza virtuale

La conclusione è che la riscontrata fondatezza della censura preliminare rilevata dal condomino attore è, secondo il Tribunale, sufficiente per determinare la soccombenza virtuale del condominio convenuto e la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"". (Cass. SS.UU. 14 aprile 2021 n. 9839).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 30 giugno 2022 n. 10486
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