La delegazione di pagamento consente d'impartire un ordine che impegna un soggetto ad adempiere un'obbligazione inerente ad un rapporto giuridico intercorrente tra altre due persone.
Nel caso di rapporti condominiali ciò può avvenire tanto dal lato del condominio, quanto da quello del condomino: è di questa seconda ipotesi che ci occuperemo in questa sede e nello specifico delle eventuali conseguenze che possono derivare dalla nullità della delibera condominiale che inerisce al complessivo rapporto che la base per il ricorso alla delega di pagamento.
La questione può essere così inquadrata in termini generali: eccezion fatta per l'ipotesi di delegazione titolata, la nullità della delibera condominiale non è in grado d'incidere sul complesso dei rapporti riconducibili nell'alveo della delega di pagamento, potendo al più riguardare in un secondo momento i rapporti tra creditore e debitore al di fuori della triangolazione di rapporti scaturenti dalla delega.
Per meglio comprendere le ragioni di queste considerazioni preliminari è utile soffermarsi sull'inquadramento dell'istituto della delegazione e la relativa nozione, sulla struttura del rapporto e le sue diverse componenti (o rapporti autonomi funzionalmente collegati), sul regime delle eccezioni per poi riportare il tutto alla materia condominiale.
Delegazione di pagamento, inquadramento, nozione e principali caratteristiche
La delegazione di pagamento rappresenta una di quelle ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. La circolazione delle posizioni soggettive scaturenti da rapporti giuridici ha preso il sopravvento sulla loro considerazione quali situazioni giuridiche connotate da spiccata personalità, grazie ad una costante evoluzione dottrinaria che ha ottenuto espresso riconoscimento nel codice del 1942.
In dottrina si è soliti distinguere tra delegazione attiva e passiva: il codice civile si limita a disciplinare la seconda forma.
La delegazione attiva è quell'accordo trilaterale attraverso il quale il creditore indica al debitore, che accetta, di eseguire la propria prestazione in favore di un altro soggetto (terzo.
La delegazione passiva consta, invece, nell'ordine impartito dal debitore (detto delegante) ad un soggetto terzo rispetto all'originario rapporto (detto delegato) di adempiere l'obbligazione in favore del creditore (delegatario).
Come si avrà modo di specificare nel prosieguo, i rapporti così descritti vengono nell'ordine definiti: rapporto di valuta, rapporto di provvista e rapporto finale.
La rilevanza reciproca eventualmente riconosciuta dalle parti è in grado di incidere sul complessivo rapporto: nel caso oggetto di approfondimento, quindi, la nullità della delibera condominiale può incidere sulla delegazione di pagamento.
Si è soliti distinguere l'ipotesi della delegazione liberatoria, che si ha quando il creditore libera l'originario debitore, da quella cumulativa, che invece ricorre allorquando l'originario debitore non viene liberato, pur sussistendo in tal caso l'obbligo di domandare il pagamento prima al delegato (c.d. beneficium ordinis, art. 1268 c.c.).
Quanto all'oggetto occorre porre la distinzione tra delegazione di pagamento e delegazione di debito: nel primo caso il debitore impartisce al terzo il comando di pagare il creditore. Nella seconda ipotesi, invece, il delegato si obbliga ad eseguire la prestazione.
Si pensi, in tal ultimo caso, alla Caio, soggetto estraneo al condominio, che si obbliga verso l'amministratore di condominio a pagare una data somma su ordine di Tizio, che invece è condomino.
Quanto alla posizione del terzo, l'art. 1269, secondo comma, c.c. specifica che questi, salvo gli usi, non è obbligato ad assumere l'incarico, nemmeno se è debitore del delegante.
Delegazione di pagamento, la struttura del rapporto
In dottrina si riscontrano due ipotesi ricostruttive dei rapporti derivanti dall'istituto della delegazione di pagamento.
La prima tesi ritiene che quello della delegazione sia un istituto che dà luogo ad un rapporto unitario e più nello specifico di un rapporto trilaterale complesso che trova la propria giustificazione causale nella concentrazione dei rapporti giuridici volta alla sostituzione del debitore nell'adempimento dell'obbligo, ergo nell'estinzione dell'obbligazione originaria.
In questo contesto, si dice, nessun rapporto può essere considerato come un rapporto giuridico a sé stante.
A questa tesi si è criticato di non porre differenza tra il risultato complessivo dell'operazione dai singoli rapporti che, invece, proprio il testo di legge (in special modo nel caso di delegazione pura) distingue in modo evidente.
A tale impostazione se ne contrappone un'altra, che poi ha prevalso, che può essere definita atomistica (o multilaterale) e che vede ogni singolo rapporto come un rapporto autonomo, seppur l'operazione complessiva presenti un evidente collegamento funzionale. Il dettato normativo pare suffragare questa tesi, considerato anche il regime delle eccezioni, specie nella delegazione pura, di cui si dirà più avanti.
Si può quindi affermare che secondo l'impostazione ad oggi maggioritaria la delegazione di pagamento può essere osservata e descritta secondo tre prospettive: il rapporto di valuta, il rapporto di provvista ed il rapporto finale.
Delegazione di pagamento, rapporto di valuta, di provvista e finale
Il rapporto di valuta è il rapporto di base, quello esistente tra il delegante (l'originario debitore) ed il delegatario (il creditore). Proponendo un esempio in ambito condominiale la delibera assembleare che stabilisce l'esecuzione di lavori straordinari ed il relativo costo ripartito trai condòmini rappresenta la base del rapporto di valuta, ossia quello che genera l'obbligo del condòmino verso il condominio.
Al rapporto di valuta si affianca quello di provvista. Il rapporto di provvista rappresenta l'ordine che il delegante impartisce al delegato (il terzo estraneo al rapporto originario), di pagare ovvero di obbligarsi verso il creditore/delegatario.
Sempre per proporre un'ipotesi legata al condominio, si pensi al caso del condòmino che ordina al terzo di pagare un debito scaduto (delegazione di pagamento) ovvero d'impegnarsi a pagare il debito di prossima scadenza (delegazione di debito).
Quello che ne discende è il rapporto finale, ossia il rapporto che si instaura tra delegato (terzo) e delegatario (creditore). Come si dirà qui di seguito, nel caso di delegazione pura il rapporto finale è avulso dall'ambito concreto di riferimento (si dice che ha causa astratta), non consentendo eccezioni altrimenti sollevabili nel caso di delegazione titolata.
Delegazione pura, titolata e causalità degli spostamenti patrimoniali e ipotesi di invalidità dei rapporti
Si ha delegazione pura quando il rapporto finale pur essendo inserito nell'ambito complessivo dell'operazione di delega non è avvinto da un vincolo stretto col rapporto di provvista.
I due rapporti, ossia quello di valuta e quello finale, hanno un collegamento dato dall'ordine impartito ab origine dal delegante, ma tale collegamento non riverbera altri effetti, se non quello dell'obbligo di esecuzione.
È chiaro in tal senso il secondo comma dell'art. 1271 c.c. che, nel disciplinare le eccezioni sollevabili dal delegato, specifica che questi di norma non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario. Si fa salvo il caso di espresso riferimento al rapporto di valuta.
Quanto fin qui affermato ha portato dottrina e giurisprudenza ad affermare che nel caso di delegazione pura a nulla rileva la nullità del rapporto di valuta in relazione all'obbligo derivante dal rapporto finale. Ciò vuol dire che il terzo delegato deve adempiere l'obbligo assunto verso il creditore delegatario anche se il rapporto tra questo ed il delegante sia affetto da nullità.
Questa conclusione ha sollevato non poche perplessità stante il principio di necessaria causalità cui è ispirato il nostro ordinamento in relazione alla giustificazione degli spostamenti patrimoniali. Ciò vuol dire che ogni spostamento patrimoniale deve essere supportato da una giustificazione riconosciuta valida dall'ordinamento.
Nel caso della delegazione di pagamento si dice che il rapporto finale, lungi dall'essere condizionato dalle cause riguardanti i rapporti di valuta e provvista, è uno di quei rari casi in cui può concludersi che si tratti di negozio che ha una causa astratta.
Tali conclusioni fanno sì che, nell'ipotesi di rapporto di valuta nullo, laddove il terzo delegato abbia adempiuto, l'azione di ripetizione possa essere esperita solamente dal delegante, poiché ai fini propri dell'istituto in esame tale nullità non ha alcuna rilevanza.
Fa eccezione all'ipotesi fin qui delineata il caso della delegazione titolata, nella quale il rapporto di valuta assurge a causa giustificatrice espressa e immanente nel rapporto finale a tal punto da invalidarlo in caso di vizi propri.
Nessun dubbio, invece, su quanto disposto dal primo comma dell'art. 1271 c.c. a mente del quale Il terzo delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai rapporti che intercorrono con esso. Così, ad esempio, se il creditore/delegatario ha accettato l'impegno ad adempiere del terzo/delegato e nel frattempo è divenuto a debitore dello stesso, il delegato potrà opporre in eccezione la compensazione delle relative posizioni.
Residua l'ipotesi di quella che viene definita dalla dottrina la nullità della doppia causa. Questa situazione ricorre quando sia nullo il rapporto di valuta; in tal caso il delegato può opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare al delegante (cioè quelle derivanti dal rapporto di provvista).
Delegazione di pagamento e delibere condominiali nulle
Svolte queste fondamentali considerazioni ricostruttive dei tratti caratterizzanti dell'istituto della delega di pagamento è possibile individuare le conseguenze che può avere la nullità della delibera condominiale sull'istituto in esame.
Come specificato in premessa si tratta del caso in cui il condòmino ha fatto ricorso all'istituto della delegazione di pagamento (o di debito) in favore del condominio.
In prima istanza deve trattarsi di un'ipotesi in cui il vizio sia strettamente connesso all'obbligazione del debitore (il condòmino) verso il creditore. Si supponga il caso, citato in precedenza, della delibera che ha previsto l'esecuzione di lavori, la spesa ed il relativo riparto; tale deliberazione è quella fondativa dello specifico obbligo di pagamento.
Data queste necessarie premesse è possibile comprendere quali siano gli effetti della nullità della decisione assembleare sulla delegazione posta in essere.
Si faccia il caso che Tizio abbia impartito a Caio, che si è impegnato, l'ordine di pagare Sempronio, amministratore del condominio, senza specificare alcunché rispetto ai rapporti sottostanti. Si tratta dell'ipotesi di delegazione pura. In tal caso l'eventuale nullità della delibera assembleare non potrà riverberare alcun effetto verso il rapporto finale.
Caio dovrà pagare Sempronio, restando a Tizio la decisione sull'azione di nullità e le connesse restituzioni.
Diverso il caso della delegazione titolata. Se Caio deve pagare Sempronio, nella sua qualità di amministratore, poiché è espressamente previsto che estingua il debito derivante da quella deliberazione, allora egli potrà neutralizzare l'obbligo eccependo la nullità della decisione assembleare e dopo l'avvenuto pagamento chiedendo la restituzione dell'indebito, fermi restando gli effetti della prescrizione.
Ulteriore ipotesi è quella della così della nullità della doppia causa: se oltre al rapporto di valuta è invalido anche quello di provvista, allora il delegato potrà opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante.
Si pensi alla delibera nulla e contemporaneamente all'esistenza di un credito del delegato verso il delegante in grado di compensare integralmente, se non addirittura sopravanzare il debito originario posto alla base del rapporto di provvista.
In questa situazione il terzo delegato potrà avvalersi della nullità della delibera per eccepire quanto riguarda il rapporto di provvista.
In tal caso, ove il delegato abbia adempiuto al pagamento potrà porre in essere l'azione restitutoria prevista dall'art. 2033 c.c.
Non conferisce al caso l'ipotesi di eccezioni riguardanti il rapporto finale, poiché le stesse non hanno a che fare con la nullità della delibera condominiale.