Merita di essere ricordato che il verbale non può essere redatto, con grafia poco chiara e con varie cancellature, tanto da renderne difficoltosa la lettura e, dunque, da renderlo inidoneo alla sua funzione che è quella di provare l'effettiva volontà espressa dalla compagine assembleare.
Dal verbale dell'assemblea condominiale devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze e dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune.
In particolare il verbale di assemblea deve essere un documento "autosufficiente", nel senso che la sua mera lettura deve permettere di valutare la validità e la legittimità dell'assemblea e delle delibere in tale sede adottate.
Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.
Tuttavia, la mancata indicazione del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo diverso della regolarità del procedimento. In particolare, non è perciò annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo contenga l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c.
E se per la ricostruzione della volontà assembleare non è sufficiente il verbale ma bisogna ricorre anche ad un altro documento allegato allo stesso verbale? In tale ipotesi principio di autosufficienza del verbale assembleare viene ancora rispettato?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 1550 del 13 aprile 2022.
Verbale non sufficientemente chiaro e necessario ricorso ad un documento esterno: la vicenda
Alcuni condomini chiedevano con raccomandata all'amministratore la convocazione di un'assemblea per discutere degli aspetti urbanistici e di interesse condominiale in relazione al permesso di costruire in sanatoria, inoltrato al comune ed avente ad oggetto la copertura del fabbricato, nonché della conseguente rideterminazione del criterio di riparto delle spese di manutenzione straordinaria del tetto e del relativo sottotetto.
Alla riunione assembleare indetta su richiesta dei condomini rappresentanti 1/6 del valore dell'edificio e fissata per il giorno 30.10.2014, i condomini con valore proprietario pari a 464,10 millesimi approvano il criterio di ripartizione dei lavori di manutenzione al tetto secondo il criterio di cui all'art. 1123 c.c., confermando quanto già deliberato in precedenti assemblee, mentre altri condomini con valore millesimale pari a 362,04 millesimi si erano dichiarati favorevoli alla ripartizione secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.
Il Tribunale - a cui si rivolgevano alcuni condomini - disponeva l'annullamento della delibera impugnata ritenendo che il contenuto del verbale condominiale non consentisse il controllo sul rispetto delle maggioranze richieste dalla legge.
Due condomini - che si rivolgevano alla Corte di Appello - contestavano la tesi del giudice che aveva annullato la sentenza, sostenendo, tra l'altro, che il contenuto del verbale non consentisse il controllo sul rispetto delle maggioranze di legge.
Secondo gli appellanti, invece, i soggetti che avevano votato per l'adozione di ciascuno dei due criteri di riparto spese erano, diversamente da quanto statuito in sentenza, facilmente individuabili, tenuto conto che coloro che avevano votato per l'adozione del criterio di riparto ex art. 1126 c.c. erano gli stessi condomini, che qualche tempo prima avevano richiesto con lettera raccomandata all'amministratore del condominio la convocazione di una assemblea, raccomandata poi allegata e richiamata nel verbale.
Il principio dell'autosufficienza del verbale: la decisione della Corte di Appello
I giudici di secondo grado hanno rilevato che risulta impossibile, sulla scorta dei soli dati riportati nel verbale, verificare le maggioranze raggiunte in sede di votazione e la loro sufficienza ai fini dell'adozione della delibera.
Il verbale di assemblea deve essere un documento "autosufficiente", nel senso che la sua mera lettura deve permettere di valutare la validità e la legittimità dell'assemblea e delle delibere in tale sede adottate.
Secondo gli stessi giudici perciò non è condivisibile sostenere che il valore millesimale espresso dai condomini dissenzienti sia agevolmente ricavabile "per relationem" dalla nota raccomandata inviata all'amministratore pro tempore dai condomini interessati per la convocazione di una riunione; del resto, ad avviso della Corte, detta raccomandata sebbene allegata alla convocazione e richiamata a verbale, è sostanzialmente un atto diverso ed esterno rispetto al verbale assembleare oggetto di impugnazione.