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GHIRO-72

Dissociazione dalle spese di lite

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Buonasera, con la presente non sto a chiedere come funziona la dissociazione dalle liti, almeno quando viene applicata/richiesta con un certo criterio temporale, ma la sua applicazione in un caso particolare. Il caso:

 

1. Un condomino acquista l'immobile il 27/10/2005.

2. Il condominio aveva già una causa in corso da lungo tempo che si è chiusa il 04/07/2012 con il deposito della sentenza di Cassazione.

3. Il condomino scrive una lettera il 10/01/2007 dichiarando che avendo acquistato casa il 27/10/2005 non rientra nelle spese di lite e si dissocia formalmente da detta azione legale nel suo complesso.

 

Cosa deve pagare e cosa non oppure altro?

Art. 1132 Codice Civile

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

Sì dovrebbe verificare quando il condòmino è venuto a conoscenza della deliberazione, sempre se tale articolo valga anche per chi subentra successivamente l'inizio della lite.

La causa quando è cominciata?

 

Paga chi comincia la lite.

Cassazione consentenza n. 12013, - 1/07/2004

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.

Io conosco solo le date delle varie sentenze... per semplicità metto quelle di decisione e non di deposito:

 

1. Primo grado 27/03/2000

2. Opposizione agli atti esecutivi 20/09/2002

3. Opposizione all'esecuzione xx/xx/2003

4. Secondo grado 19/03/2004

5. Opposizione 22/12/2011

6. Ordinanza della Cassazione 04/07/2012

 

Datemi una soluzione conoscendo queste date...

Nessuna risposta?
La risposta ti era già stata fornita da giglio2 --> post#3, se il condomino ha acquistato nel 2005 e il primo grado di giudizio della causa c'è stato nel 2000, lui non c'entra assolutamente con questa lite, perchè era iniziata prima che lui acquisti l'u.i. e diventi così condomino

E dopo, vale la sua dissociazione per tutti i gradi di giudizio oppure ogni volta avrebbe dovuto fare una dissociazione?

Non penso proprio che il condòmino dovesse comunicare la sua dissociazione ad ogni grado di giudizio. Comunicando la sua dissociazione "ex ante" questa vale sino a conclusione dell'iter giudiziale.

Per logica, dovrebbe essere così...

E dopo, vale la sua dissociazione per tutti i gradi di giudizio oppure ogni volta avrebbe dovuto fare una dissociazione?
Scusami, ma come poteva comunicare la sua dissociazione alla lite se neppure era condomino all'epoca del giudizio di 1° grado?

La lite (sempre quella) potrebbe durare decenni nei livelli di giudizio (Appello - Cassazione) ma lui sarà sempre escluso perchè non partecipe dall'inizio della causa.

@Tullio..

da noi si dice "mettersi il ferro dietro la porta".. nel senso che, ad ogni evenienza, io mi metto al sicuro e poi vediamo...

Il condòmino, a detta di Ghiro, fece una lettera di dissociazione nel 2007 anche se, quando sorse, non era condòmino e quindi non coinvolto.

@Tullio..

da noi si dice "mettersi il ferro dietro la porta".. nel senso che, ad ogni evenienza, io mi metto al sicuro e poi vediamo...

Il condòmino, a detta di Ghiro, fece una lettera di dissociazione nel 2007 anche se, quando sorse, non era condòmino e quindi non coinvolto.

Ok, ha inviato la lettera, non ha fatto male, comunque a me sembra inutile per diversi fatti, innanzi tutto perchè la dissociazione alla lite deve essere comunicata entro 30 giorni dalla comunicazione, e questo doveva essere fatto all'inizio quando si è deciso di promuovere o resistere a questa lite (--> art 1132 cc) ben prima del giudizio di 1° grado del 2000, per cui questo condomino che all'epoca non lo era non era in grado di estraniarsi, e non lo può neppure fare ora, che sono trascorsi i termini dei 30 giorni, ma peraltro non è nemmeno giusto ne logico che se non poteva estraniarsi e non lo possa fare neppure ora, debba essere coinvolto nella lite, ovvero lui è assolutamente estraneo a questa lite.

 

- - - Aggiornato - - -

 

La dissociazione dovrebbe essere fatta per ogni grado di giudizio, per essere al sicuro...
Non credo sia previsto, e se lo fosse, per cortesia dammi i riferimenti giuridici così mi aggiorno.

Sono perfettamente d'accordo con te.. d'altronde, la sentenza postata da giglio è chiara..

 

P.s.

sul fatto che debba essere comunicata la dissociazione ad ogni grado di giudizio ho i miei dubbi ma non essendo un legale sono aperto a qualsiasi cosa dimostri il contrario.

Sono perfettamente d'accordo con te.. d'altronde, la sentenza postata da giglio è chiara..

 

P.s.

sul fatto che debba essere comunicata la dissociazione ad ogni grado di giudizio ho i miei dubbi ma non essendo un legale sono aperto a qualsiasi cosa dimostri il contrario.

Perfettamente d'accordo, sino a prova contraria, sul fatto che sia necessario dissociarsi ad ogni grado di giudizio

 

p.s. la sentenza posta da Giglio, l'ho conservata nel mio archivio, e l'avevo copiata tanti anni fa quando fu postata da Massi

Non ho riferimento... ho solo dato un mio giudizio seguendo la logica perché ad ogni grado di giudizio si deve decidere se proseguire o meno, visto che si si potrebbe anche fermare, quindi è plausibile dover confermare o meno la dissociazione.

Non ho riferimento... ho solo dato un mio giudizio seguendo la logica perché ad ogni grado di giudizio si deve decidere se proseguire o meno, visto che si si potrebbe anche fermare, quindi è plausibile dover confermare o meno la dissociazione.
Sono d'accordo che ci si possa fermare o proseguire, ma lo decideranno i condomini in causa e non uno che non era neppure condomino quando la lite è iniziata.

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