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Dissociazione da delibera

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Qualche tempo fa un condomino aveva richiesto all assemblea la possibilità di compiere lavori per la creazione di un velux sul tetto e di ampliamento del balcone. L assemblea in maniera improvvida ,senza la preventiva autorizzazione del comune aveva dato l'ok a tali opere.Un condomino dissenziente aveva impugnato la delibera di ampliamento portando la cosa in Tribunale. Il giudice ha dato ragione all ' inpugnatario condannando il condominio al pagamento delle sospese.Il sottoscritto con relativa raccomandata successiva alla delibera si era dissociato dalla stessa.Volevo sapere se sono esente dal pagamento o no?

Qualche tempo fa un condomino aveva richiesto all assemblea la possibilità di compiere lavori per la creazione di un velux sul tetto e di ampliamento del balcone. L assemblea in maniera improvvida ,senza la preventiva autorizzazione del comune aveva dato l'ok a tali opere.Un condomino dissenziente aveva impugnato la delibera di ampliamento portando la cosa in Tribunale. Il giudice ha dato ragione all ' inpugnatario condannando il condominio al pagamento delle sospese.Il sottoscritto con relativa raccomandata successiva alla delibera si era dissociato dalla stessa.Volevo sapere se sono esente dal pagamento o no?
Non potevi dissociarti, al massimo potevi scegliere di partecipare assieme al condomino che ha impugnato;

 

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.

Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

La dissociazione o il dissenso alle liti si può fare quando l'assemblea delibera di promuovere o resistere ad una lite Art. 1132. Se ho ben compreso il tuo dissenso si è manifestato rispetto alla delibera che ha autorizzato la modifica al tetto e non a quella che ha deliberato la resistenza alla causa ( se c'è stata)

ovvero il giudice ha rimandato all'assemblea il potere di modificare la delibera ma l'assemblea escluso alcuni condomini ha riconfermato la decisione presa nella prima assemblea.Subito dopo c'e' stata la mia raccomandata di dissociazione

Chiaro. Comunque rimane valido e giusto il parere di Tullio Ts che chiarisce che il dissenso può essere espresso in liti attive o passive nei confronti di terzi rispetto al condominio.

dissociarsi e ricorrere ad una delibera ed avere poi ragione che cosa vuol dire? che è obbligatorio presentare progetto all'assemblea? nel caso di una richiesta da parte di un condomino all'assemblea per realizzare una pergola a protezione del proprio portoncino ( la delibera mai discussa e fatta rientrare nelle varie) senza un minimo di dati sulla costruzione stessa è legittima o impugnabile?

Caro Ungaretti, se un RdC non vieta espressamente interventi di questo tipo, magari per non deturpare il decoro dell'edificio, l'installazione di una pergola su proprietà privata non è un'innovazione ma rientra nell'alveo dell'art. 1102 cc in quanto coinvolge il muro esterno del fabbricato, ed è realizzata per il maggior godimento della propria unità immobiliare. Non necessita neanche di approvazione assembleare per poter essere eseguita. Aver trattato l'argomento nelle Varie ed Eventuali è stata probabilmente una volontà dell'amministratore o del responsabile, solo per informare l'assemblea delle intenzioni di realizzarla. Ciò non vuol dire, però, che gli altri condòmini non possano rivolgersi al giudice se pensano che l'opera sia stata realizzata creando un pregiudizio al decoro dello stabile.

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