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Centrale termica condivisa dai condomini costituenti il supercondominio

È valido l'accordo contrattuale eseguito sulla base di due distinte delibere assunte da ciascun Condominio servito dalla medesima centrale termica.
Avv. Eliana Messineo 

Con la sentenza n. 2937 del 7 luglio 2023, il Tribunale di Torino, quale giudice d'appello, ha stabilito che il contratto stipulato dall'amministratore di uno dei due condominii facenti parte del Supercondominio, avente ad oggetto il servizio di teleriscaldamento è valido anche se eseguito sulla base di un preventivo esaminato in due momenti diversi e, dunque, approvato con due distinte delibere assunte da ciascun condominio servito dalla medesima centrale termica.

Centrale termica del supercondominio condivisa dai condomini. Fatto e decisione

Un condomino impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino che aveva rigettato (ritenendola tardiva) la sua opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore di una ditta per il pagamento a titolo di corrispettivo della somministrazione di teleriscaldamento presso il Condominio ove egli era proprietario di un appartamento.

In particolare, lamentava che l'opposizione ai decreti ingiuntivi era ammissibile e non tardiva poiché presso la sua residenza aveva ricevuto solo la notifica del precetto in rinnovazione mentre non aveva avuto conoscenza delle notifiche effettuate in precedenza in quanto effettuate presso altro alloggio dove non vi aveva mai dimorato.

Nel merito, deduceva la nullità della delibera con la quale era stata autorizzata la stipula del contratto con la società fornitrice del servizio di teleriscaldamento dovendo essere assunta dal Supercondominio composto dai due Condominii i quali condividevano la stessa centrale termica.

Il Tribunale di Torino, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado seppur con diversa motivazione.

In particolare, il Tribunale riteneva fondato il motivo di impugnazione relativo all'ammissibilità dell'opposizione ai decreti ingiuntivi che non poteva dirsi tardiva in quanto l'ingiunto aveva avuto conoscenza dell'avvenuta emissione delle ingiunzioni de quibus solo con la notifica del precetto in rinnovazione essendo nulle le notifiche effettuate in precedenza.

Nel merito, il Tribunale riteneva valido il contratto di somministrazione del teleriscaldamento stipulato sulla base di due distinte delibere assunte da ciascun condominio servito dalla medesima centrale termica anziché da un'unica delibera dell'assemblea plenaria del supercondominio.

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Considerazioni conclusive

Per il Tribunale di Torino, il contratto di somministrazione di teleriscaldamento, seguito dalla concreta esecuzione dello stesso e dalla fruizione del servizio, è imputabile al supercondominio anche se prestato sulla base di due distinte delibere assunte da ciascun condominio e non da un'unica delibera dell'assemblea plenaria del supercondominio.

Ciò che conta è che, seppure in due momenti diversi, tutti i condòmini, proprietari nei due condominii costituenti il supercondominio, abbiano esaminato ed approvato il preventivo predisposto dalla ditta fornitrice.

D'altronde, come osservato dal Tribunale, una distinzione tra delibere assunte dai singoli condominii e delibera assunta dall'assemblea plenaria del supercondominio non è opponibile ad una ditta terza che ha svolto regolarmente le prestazioni fruite, dovendo considerarsi pienamente configurabile il principio di apparenza del diritto.

E ciò, a maggior ragione se si considera che in presenza di una morosità dei singoli condòmini, la ditta fornitrice del servizio sarebbe abilitata a rivalersi nei confronti degli stessi con azione diretta.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 7 luglio 2023 n. 2937
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