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Come si suddivide la spesa di riscaldamento condominiale dopo un intervento di Super-Ecobonus?

In un condominio dotato di impianto termico di tipo centralizzato “il riparto degli oneri di riscaldamento deve essere fatto in base al consumo effettivamente registrato” (art. 26, comma 5, della legge 10/91).
Arch. Luca Raimondo - Consulente Energetico Ambientale 
Nov 15, 2022

L'UNI, Ente Italiano di Normazione, già nel 2005 ha pubblicato la norma UNI 10200, Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria; tale norma è stata revisionata nel febbraio 2013, nel giugno 2015 e nell'ottobre 2018.

La norma UNI 10200 costituisce lo strumento normativo di riferimento, attraverso cui adottare criteri oggettivi per la ripartizione dei consumi di riscaldamento.

Applicando la norma UNI 10200, la spesa totale per il servizio di riscaldamento è data dalla somma tra una componente gestionale e la componente energetica, a loro volta scomposte in una quota di consumo e una quota per potenza termica impegnata.

La quota a consumo è legata al consumo volontario delle singole unità immobiliari, ossia la somma dei prelievi di energia delle utenze, mentre la quota per potenza termica impegnata è legata al consumo involontario (dispersioni dell'impianto) ed alla spesa per la conduzione, la manutenzione ordinaria e la gestione del servizio di contabilizzazione del calore.

Considerando, ad esempio, il servizio di climatizzazione invernale la quota a consumo deve essere ripartita in base ai consumi di energia termica utile delle singole unità immobiliari, rilevati dai sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta che sono stati installati, mentre la quota fissa deve essere ripartita in relazione ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento.

Il D.Lgs 102 del 4 luglio 2014, concernente "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", rendeva cogente l'applicazione della norma UNI 10200; il comma 5 dell'art. 9 stabiliva infatti che "quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti".

Il successivo D.Lgs 141 del 18 luglio 2016, contenente "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", consentiva alcuni casi di deroga all'applicazione della norma UNI 10200; l'art.5 recita, infatti, che "laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate", in alternativa all'adozione della norma UNI 10200:2015.

Il più recente D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", con l'Art. 9 elimina la cogenza dell'applicazione della norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese di riscaldamento e prevede che: "quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate" e chiarisce che tali disposizioni sono "facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto […] alla relativa suddivisione delle spese".

L'adozione del criterio di ripartizione delle spese per il riscaldamento secondo la norma UNI 10200, oggi, può essere deciso volontariamente da parte dell'Assemblea: tale criterio non risulta infatti in contrasto con l'attuale quadro legislativo, ma non è più obbligatorio così come previsto nel testo originario del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014; la norma UNI 10200 rappresenta una alternativa a criteri che possono essere stabiliti in modo meno oggettivo dalla maggioranza dei condomini.

Nel caso in cui si intenda adottare la norma UNI 10200 su un Condominio interessato da un recente intervento di Super-Ecobonus 110%, occorrerà ricalcolare sia il valore dei millesimi di fabbisogno di energia termica di tutte le unità immobiliari, sia il consumo volontario di energia termica utile, affidando l'incarico ad un professionista.

L'aggiornamento di calcolo dovrà prendere in considerazione la versione più recente della norma e tutti gli interventi su parti comuni condominiali, deliberati dall'Assemblea.

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