Nei condomini è prassi stipulare un contratto con cui si delega ad un tecnico o ad una ditta specializzata (c.d. terzo responsabile) la responsabilità per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. E se si verificano delle perdite di carburante dalla centrale termica che defluiscono in un fosso vicino al caseggiato; il condominio è responsabile o i danni sono a carico del terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento condominiale. La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 13966 del 23 maggio 2019.
Fuoriuscita di combustibile dalla centrale termica comune e danni da inquinamento del fosso vicino: la vicenda
La vicenda nasceva a causa della fuoriuscita di una rilevante quantità di carburante dalla cisterna al servizio dell'impianto termico di un supercondominio; in particolare il combustibile, attraverso una griglia posta alla base della vasca di contenimento difettosa e non conforme alla normativa antincendio, defluiva in un fosso vicino al complesso immobiliare.
Naturalmente i condomini si attivavano per recuperare l'olio combustibile e per ripulire gli argini ed i fondali del fosso, ripristinando il normale deflusso delle acque. Le operazioni di bonifica però erano risultate particolarmente onerose.
Per il recupero di tali somme, a titolo di risarcimento del danno, il supercondominio citava in giudizio il "terzo responsabile" che gestiva l'impianto di riscaldamento.
Il tecnico si difendeva notando come le norme che disciplinano la figura del terzo responsabile mirano ad evitare sprechi energetici ma non si occupano della responsabilità per danni derivanti dalla gestione dell'impianto termico.
Inoltre notava come contrattualmente non si era affatto impegnato ad assumere le conseguenze di un'eventuale errata gestione del predetto impianto.
In ogni caso aggiungeva che il condominio era stato messo al corrente delle condizioni della centrale termica ma era rimasto inerte.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria.
La Corte d'Appello invece riconosceva l'esclusiva responsabilità del tecnico. Secondo i giudici di secondo grado la dispersione del combustibile era dovuta alla vasca di contenimento che non rispettava la normativa antincendio per la presenza nel pavimento di una griglia di collegamento con il sistema fognario di raccolta delle acque chiare; in ogni caso gli stessi giudici osservavano che il tecnico aveva chiaramente assunto l'incarico di "terzo responsabile" dell'impianto termico di proprietà del condominio.
Secondo la Corte d'Appello tale incarico comportava lo spostamento della responsabilità per il corretto esercizio dell'impianto e la sua manutenzione dal delegante-proprietario (il condominio) al delegato-terzo responsabile (il tecnico incaricato), responsabilità alla quale quest'ultimo poteva sottrarsi, dimettendosi dall'incarico, nel caso in cui, a fronte della formale segnalazione degli interventi necessari il condominio non vi avesse provveduto.
Responsabilità del terzo responsabile nella gestione degli impianti termici condominiali
La Cassazione ha dato ragione ai condomini, riconoscendo la piena responsabilità del terzo responsabile.
Secondo i giudici supremi non vi è motivo per circoscrivere l'ambito della "responsabilità" del c.d. terzo responsabile, richiamata da varie disposizioni della normativa di settore, al solo mancato perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e non anche alle conseguenze di un'omessa o difettosa manutenzione degli impianti esistenti.
Tale responsabilità nei caseggiati si sposta dai condomini, ai tecnici, cioè soggetti particolarmente qualificati che su base contrattuale si assumono il compito della conduzione ed esercizio dell'impianto centrale.
In base alla legge infatti il soggetto tenuto a osservare le norme in tema di esercizio e manutenzione degli impianti è alternativamente il "proprietario" "o" il "terzo responsabile; inoltre la legge pretende, in riferimento al terzo responsabile, una serie di requisiti diretti a garantire, da un lato la sussistenza delle capacità tecniche richieste e dall'altro la piena consapevolezza della delicatezza dell'incarico assunto e delle connesse responsabilità.
Del resto gli stessi giudici sottolineano che il terzo responsabile è custode dell'impianto in quanto è l'unico che può accedere ai locali caldaia; di conseguenza è perfettamente in grado di segnalare gli interventi necessari per mettere a norma l'impianto.
In ogni caso secondo la Cassazione il terzo responsabile deve sottrarsi all'incarico qualora il proprietario non intenda eseguire le opere che egli ha indicato.
In particolare si nota che solo le dimissioni dall'incarico, previa formale diffida al proprietario delegante, possono comportare l'esonero del terzo dalle responsabilità derivanti dall'assunzione di tale veste, non potendo invece bastare né la generica consapevolezza altrimenti acquisita dal condominio delegante circa eventuali inadeguatezze dell'impianto, nè comunicazioni da parte del terzo responsabile cui non abbiano fatto seguito iniziative formali dirette a incidere sul rapporto e sulle connesse responsabilità.