Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3268 del 3 luglio 2023, ha stabilito che la Società telefonica deve spostare i pali telefonici che insistono nella proprietà condominiale, senza che possa chiedere il diritto all'indennità o al rimborso delle spese, il quale matura solamente se l'installazione gravava in virtù di una regolare servitù, costituita per volontà negoziale o provvedimento amministrativo. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
Rimozione pali Società telefonica: fatto e decisione
Il condominio conveniva in giudizio la Società telefonica per sentirla condannare alla rimozione e allo spostamento di alcuni pali telefonici presenti all'interno della proprietà comune.
In particolare, ve n'era uno, posto proprio al centro della strada principale che conduceva alle singole abitazioni, che era stato causa di numerosi sinistri.
Si costituiva la Società telefonica ritenendo di vantare un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la suddetta rimozione.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in commento, accoglie le ragioni del condominio sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Secondo il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/2003), occorre fare una distinzione tra il passaggio nella proprietà privata di fili o cavi senza appoggio e quella del passaggio con appoggio dei fili, cavi e impianti.
Nel primo caso (passaggio di fili o cavi senza appoggio), disciplinato dall'art. 91 del sopracitato Codice, il passaggio può avvenire «anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto»; inoltre, «Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini».
Per la diversa ipotesi invece di fili o cavi con appoggio (quindi anche sostenuti da pali), l'art. 92 del D.P.R. n. 327/2001 prevede che il passaggio, in mancanza del consenso del proprietario, sia imposto con un provvedimento autoritativo.
Resta tuttavia ferma la possibilità che, al di fuori del procedimento amministrativo predetto, intervenga con il proprietario un atto di costituzione di servitù volontaria.
Sempre con riguardo alla servitù per il passaggio di cavi e fili con appoggio (autoritativamente imposta o volontariamente costituita dalle parti), il successivo comma 7 del citato art. 92 prevede espressamente che «il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù».
Nel caso di specie è incontestato che la società convenuta ha a suo tempo infisso dei pali telefonici all'interno della proprietà condominiale senza alcun provvedimento amministrativo né costituzione di servitù.
Deve quindi ritenersi dimostrato che i pali in questione vennero a suo tempo installati dalla società convenuta all'interno della proprietà condominiale in assenza di previo provvedimento ablatorio, ovvero comunque di titolo impositivo o negoziale di costituzione della relativa servitù, che legittimasse l'installazione dei predetti manufatti sull'altrui proprietà privata.
Ne deriva che nessuna indennità può pretendere Società telefonica per lo spostamento dei manufatti in quanto, come si è già accennato, il comma 7 dell'art. 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche esclude che il proprietario debba alcuna indennità per i lavori di spostamento, salvo che non sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo della servitù.
L'unica ipotesi invero in cui Società telefonica ha oggi diritto al rimborso per i lavori di spostamento dei cavi e dei fili telefonici con appoggio, per esigenze del proprietario del fondo servente, è quella in cui sia titolare di un diritto di servitù costituito per provvedimento amministrativo o con atto negoziale, il quale preveda espressamente tale diritto al rimborso.
In mancanza, Società telefonica ha l'obbligo di eseguire i lavori a proprie spese.
Rimozione pali Società telefonica: considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Palermo rispetta sia il dettato normativo che i precedenti giurisprudenziali.
Secondo la Corte di Cassazione, «quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti su un fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi al proprietario di detto fondo la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.» (Cass., Sez. Un., n. 23623/2007).