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Come fare per avere l'energia elettrica nel box auto?

Il condomino ai sensi degli artt. 1102 e 1122 c.c. può creare un impianto elettrico a servizio del box, pur sempre nel rispetto delle norme di progettazione e realizzazione di quel tipo di impianto.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ci scrive un nostro lettore: "Cari amici di Condominioweb, un bel ciao! Vi scrivo perché vorrei risolvere una situazione che mi riguarda. Il mio box non ha un collegamento elettrico, cioè è sprovvisto di energia elettrica.

Sarà forse per la presenza di un finestrone a ridosso della parte terminale, ma non c'è punto di corrente elettrica. È l'unico nell'autorimessa. Vorrei sapere se posso portare i cavi, da dove, ed eventualmente quali accortezze avere. Grazie!"

Premessa: per rispondere al quesito, non avendo contezza della situazione concreta, diamo per assodato che si tratti di autorimessa interamente a norma, dotata, se necessario, di CPI e comunque in regola anche con le norme edilizie ed urbanistiche.

Norma tecnica di riferimento è il d.m. 37/2008. Supponiamo che la realizzazione dell'impianto possa avvenire mediante ampliamento di impianto elettrico già esistente, ovvero di nuovo impianto. In ogni caso vanno rispettate le disposizioni dettate dalla citata normativa in materia di progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto.

Derivazione dall'impianto condominiale o impianto autonomo

In entrambi i casi, chi vuol portare l'energia elettrica nel proprio box deve rispettare due norme: l'art. 1102 e l'art. 1122 c.c., ferma restando sempre l'osservanza delle regole dettate dal regolamento condominiale, ove esistenti.

L'art. 1102 c.c. riconoscendo a ciascun condòmino il diritto all'uso più intenso delle cose (e degli impianti) comuni, purché ciò non sia di impedimento al pari diritto degli altri, né lesivo per la sicurezza, la stabilità ed il decoro dell'edificio. Si tratta di una valutazione da svolgersi caso per caso, bilanciando gli interessi delle parti.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "la nozione di pari uso della cosa comune è da intendersi non nei termini di assoluta identità della sua utilizzazione da parte di ciascun comproprietario, poiché l'identità nello spazio o nel tempo di tale uso potrebbe comportare un sostanziale divieto, per ogni condomino, di fare della cosa comune qualsiasi uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio senza che venga alterato il rapporto di equilibrio tra i partecipati alla utilizzazione del bene in comunione" (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466).

Deviare l'energia elettrica condominiale nel proprio appartamento è furto aggravato

Riportando questi principi generali al caso di specie, se ne deve dedurre che nel realizzare un nuovo impianto elettrico a servizio di un'unità immobiliare il condòmino debba agire in modo tale da non creare danno e disturbo alle eventuali future pari o differenti esigenze, né alterare il decoro dell'edificio.

Stesso discorso per quanto riguarda le opere nell'unità immobiliare che ai sensi dell'art. 1122 c.c. devono essere realizzate senza che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. La norma prescrive altresì l'obbligo di preventiva comunicazione dei lavori all'amministratore.

Obbligo che a leggere le norme non esiste per gli interventi ex art. 1102 c.c.; pur tuttavia è doveroso far notare che gli obblighi di buona fede che disciplinano i rapporti giuridici impongono all'esecutore delle opere sulle parti comuni di darne notizia all'amministratore.

Derivazione dall'impianto condominiale e contatore di sottrazione

Un aspetto della derivazione dell'impianto singolo da quello condominiale, ove tecnicamente possibile, merita di essere autonomamente evidenziato.

Qualora, per dirla gergalmente, il condòmino tiri un filo e derivi la corrente elettrica per il proprio box dell'impianto di illuminazione delle parti comuni è doveroso, per quanto non obbligatorio, che lo stesso installi, a monte dell'interruttore di accensione, un contatore individuale, accessibile alla lettura anche da parte dell'amministratore (o comunque ispezionabile a richiesta), al fine di sottrarre la spesa individuale connessa al maggior consumo ad essa imputabile.

Questo costo sarò oggetto di rendicontazione annuale con apposite annuale con apposita voce di spesa tra quelle individuali.

Impianto autonomo e lavori sulle parti comuni: traccia nel muro o canaline?

L'esecuzione delle opere per l'installazione ex novo di un impianto, ovvero per la derivazione da quello condominiale, può comportare la necessità di eseguire opere murarie. Il riferimento è alle così dette tracce nei muri, utili alla posa dei cavi elettrici. Altra soluzione è il passaggio dell'impianto a vista, chiuso in apposite canaline passacavi.

In entrambi i casi tutte le spese afferenti ad interventi sulle parti comuni, ex art. 1102 c.c., devono essere integralmente sostenute dal condomino.

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