Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Caduta dalle scale e scalino rotto: due casi recenti

L'art. 2051 c.c. pone in capo al custode, cioè al soggetto che ha il “governo di un bene”, controllandone di fatto le modalità di uso e conservazione, l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.

Il condominio come custode dei beni comuni

Di conseguenza il soggetto danneggiato, una volta provato il nesso causale tra bene in custodia e danno, non deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

In altre parole, tale tipo di responsabilità è escluso solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Il condomino disattento

Per ottenere l'indennizzo è necessario porre in evidenza il fatto di essere stati nell'oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo. Ma non è facile, soprattutto se chi cade non ha testimoni dalla sua parte; del resto non è possibile limitarsi a dimostrare il fatto in sé, cioè la caduta e i danni fisici subìti, ma si deve anche provare, che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto.

La conoscenza dello stato dei luoghi esclude poi ogni responsabilità in capo al condominio, con conseguente esonero dal risarcimento del danno.

Del resto quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma primo, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018, n. 9146).

Caduta del condomino e scalino rotto: un caso recente

Un condomino cadeva sulle scale per l'improvvisa rottura di uno scalino. Il danneggiato si rivolgeva al Giudice di Pace che addebitava al condominio la responsabilità del sinistro ex art. 2051 c.c., alla luce dell'improvvisa rottura del gradino delle scale dell'androne, stante la natura oggettiva della responsabilità prevista dalla disposizione normativa citata ed in assenza della prova del caso fortuito da parte del condominio (che era rimasto contumace).

Quest'ultimo veniva condannato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché al pagamento delle spese processuali.

I condomini si rivolgevano al Tribunale osservando che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato il materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, posto che la scalfitura di qualche millimetro, presente sulle scale del condominio, non rappresentava un'insidia idonea a determinare una caduta.

Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado in quanto la contestata non riconducibilità del danno alla caduta sulle scale del condominio è risultata contraddetta dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado.

Del resto è mancata la prova da parte del condominio di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso si era verificato per caso fortuito o forza maggiore: infatti, era onere del condominio convenuto, disatteso nel caso di specie, costituirsi nel giudizio di primo grado e contrastare l'avversa domanda con argomentazioni ed eccezioni idonee allo scopo.

Alle stesse conclusioni è arrivato il Tribunale della Spezia in relazione ad una donna che, recatasi a trovare la figlia, mentre si accingeva ad entrare nel palazzo in cui quest'ultima risiedeva, cadeva rovinosamente a terra a causa della rottura dello scalino di ingresso dello stabile, provocandosi una frattura scomposta del femore.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, in quanto la donna ben poteva non essersi accorta della fessurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato che fosse stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure che non avesse adottato un comportamento improntato alla prudenza.

Lo scalino, infatti, "doveva necessariamente essere salito" per entrare nel palazzo e non era ad ogni modo possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo (Trib. La Spezia, sez. civile, 27 settembre 2021, n. 512).

Si ricorda, però, che non è possibile parlare di responsabilità del condominio per la caduta di un condomino su un gradino rotto già da tempo, se l'amministratore, su segnalazione di altri condomini, ha provveduto a segnalare l'insidia con nastro bianco e rosso.

Questa conclusione vale, a maggior ragione, se il fatto è accaduto in pieno giorno, in un'area illuminata artificialmente e il condomino danneggiato non percorreva le scale sul lato del corrimano, privandosi pertanto di un sicuro punto d'appoggio (App. Genova 18 ottobre 2021 n. 1048).

Sentenza
Scarica Trib. La Spezia 27 settembre 2021 n. 512
Scarica Trib. Bari 11 maggio 2022
  1. in evidenza

Dello stesso argomento