La vicenda. Caia convenne in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni che aveva riportato scivolando su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell'uscita dall'ascensore.
Il Condominio resistette alla domanda e chiamò in manleva le proprie compagnie assicuratrici. In primo grado, il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell'attrice.
In secondo grado, la Corte riformava la sentenza con condanna del Condominio a risarcire il danno a Caia e a pagare le spese di lite in favore della medesima e delle due società assicuratrici.
Per tali motivi, il condominio ha proposto ricorso in cassazione eccependo la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. - ed anche dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova in quanto il Giudice di secondo grado aveva affermato la sussistenza della responsabilità del Condominio convenuto quale "custode" e ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo errata ed erronea ed illegittima applicazione di quanto previsto dalla citata norma, eludendo, ignorando e travisando le risultanze istruttorie, facendo mal governo dei principi normativi, anche sulla ripartizione dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La responsabilità da custodia. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì configura una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.
Tale peculiare regime di responsabilità si sostanzia, pertanto, in una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
Siffatta responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito; il custode, pertanto, deve dare prova di esso che si configura allorché la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente ed imprevedibilmente".
Il ragionamento della Cassazione. In proposito, i giudici di legittimità hanno confermato il ragionamento della Corte territoriale in base al quale doveva «ritenersi provato» in quanto «sostanzialmente pacifico tra le parti e, comunque, provato dalle deposizioni dei testi» che, uscendo dall'ascensore, Caia era scivolata su una macchia di liquido oleoso, procurandosi lesioni; ciò premesso e affermata l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., i giudici di merito avevano rilevato che «sul convenuto condominio incombeva l'onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività (prova che era mancata del tutto nel caso di specie).
Per meglio dire, secondo il ragionamento espresso, difettava completamente l'indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale».
Infine, è stato anche sostenuto che neppure poteva ritenersi che la condotta della infortunata potesse assumere rilevanza ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c., in quanto la Caia si era «limitata ad uscire dall'ascensore».
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | Risarcimento danno e responsabilità da custodia |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 2051 c.c. - 1227 c.c. |
PROBLEMA | Una signora convenne in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni che aveva riportato scivolando su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell'uscita dall'ascensore. |
LA SOLUZIONE | La cassazione ha confermato il ragionamento della Corte territoriale della responsabilità del condominio quale "custode" ai sensi dell'articolo 2051 cc, quando il condomino, uscendo dall'ascensore, è scivolato su una macchia di liquido oleoso, procurandosi delle lesioni: a tal riguardo, il collegio afferma l'applicabilità dell'articolo 2051 Cc rilevando che «sul convenuto condominio incombeva l'onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività», concludendo che «tale prova era mancata del tutto nel caso di specie», in cui aveva difettato completamente l'indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale». |
LA MASSIMA | È responsabilità del condominio-custode mantenere l'incolumità dei condomini e, laddove non sia tempestivo nel ripristino dello stato delle cose, deve risarcire per le lesioni provocate dalla scivolata su una macchia di olio presente sul pavimento in prossimità dell'uscita dall'ascensore, visto che non sussiste il caso fortuito (Cass. civ. sez. III.,28 febbraio 2019, n. 5836) |